F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL’ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,– NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012) 2. RICORSO DELLA SIG.RA BERNARDI PATRIZI PATRIZIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL’ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,– NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 1. RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL’ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,– NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012) 2. RICORSO DELLA SIG.RA BERNARDI PATRIZI PATRIZIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ S.S. LANCIANO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OGNI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1, STATUTO F.I.G.C. ED ALL’ART. 9, COMMI 1 E 2, C.G.S.,– NOTA N. 3563/333 PF10-11/AM/MA DEL 30.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012 Con Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 22.3.2012 i coniugi signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi sono stati condannati ciascuno alla sanzione di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in ogni rango di categoria della F.I.G.C., per “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di corretta gestione di cui all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. vigente all’epoca dei fatti, per aver deliberatamente distratto somme alla società nel proprio personale interesse, arrecando pregiudizio alla società e alla sua attività sportiva”. Avverso tale decisione ricorrono entrambi i coniugi, assistiti dai medesimi difensori. I due ricorsi (rispettivamente n. 392 e 393), relativi all’impugnazione della medesima decisione e fondati sulle medesime prospettazioni e tesi difensive, vanno trattati congiuntamente. In udienza è stato sentito il signor Paolo Di Stanislao, unico presente tra i ricorrenti, ed il difensore di entrambi ha analiticamente illustrato le proprie tesi difensive, esposte nei ricorsi. Esse si snodano su due profili, il primo, in diritto, con la richiesta, svolta in principalità, di declaratoria di inammissibilità ovvero improcedibilità del deferimento della Procura Federale, per violazione del principio del “ne bis in idem”; il secondo, nel merito, con la richiesta di proscioglimento dei ricorrenti da ogni addebito o, in subordine, di riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Quanto a quest’ultimo profilo, sia nei ricorsi che nella discussione orale i ricorrenti non hanno analiticamente confutato gli addebiti mossi dalla Procura Federale sulla base delle indagini espletate dalla Guardia di Finanza di Lanciano per delega del Procuratore della Repubblica presso tale Tribunale, limitandosi a censurare l’assenza di una autonoma attività investigativa della Procura Federale, che si sarebbe appiattita sulle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e a prospettare, in via subordinata, la ritenuta “lampante eccessività e spropositatezza” delle sanzioni irrogate in primo grado. Quanto invece al primo profilo, la difesa dei ricorrenti, nei ricorsi e nella discussione orale, ha sottolineato che ai coniugi Di Stanislao e Bernardi Patrizi erano state in precedenza applicate dalla Commissione Disciplinare Nazionale le sanzioni delle inibizione, per 18 mesi quanto al signor Paolo Di Stanislao e per giorni 12 quanto alla signora Patrizia Bernardi Patrizi, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, comma 2 e 3 N.O.I.F. per le cariche rivestite nella società S.S. Lanciano poi fallita. Poiché gli addebiti mossi dalla Procura Federale nel deferimento accolto con la decisione oggetto di impugnazione sono stati oggetto di accertamento nell’ambito delle indagini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano relative a reati di bancarotta fallimentare, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che si sarebbe in presenza dei medesimi fatti e dunque sarebbe stato precluso alla Procura Federale il nuovo deferimento da cui ha tratto origine del presente giudizio, mentre sarebbe stato possibile esclusivamente promuovere giudizio di revocazione, nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva, ormai inutilmente decorsi. Il rappresentante della Procura Federale, sentito in udienza, ha replicato che il deferimento da cui trae origine il presente giudizio non può dirsi relativo ai medesimi fatti, ma attiene a fatti autonomi che sono emersi successivamente alla prima decisione, e che comunque nel presente giudizio non è stata contestata la violazione degli artt. 21, comma 2 -3 e 16 N.O.I.F. (come era stato nel primo giudizio) ma esclusivamente la violazione della norma generale di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S.. Ritiene questa Corte che il deferimento della Procura Federale non possa essere dichiarato inammissibile o improcedibile, come richiesto dai ricorrenti e che tuttavia i ricorsi dei signori Paolo Di Stanislao e Patrizia Bernardi Patrizi siano parzialmente fondati per quanto segue. Precisato che il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale, che precluderebbe il nuovo giudizio, è costituito da una ordinanza di applicazione della pena su richiesta degli stessi deferiti, ritiene questa Corte che il presente giudizio non sia impedito dall’operare il divieto del “ne bis in idem”, perché nella prima decisione la sanzione è stata applicata, con ordinanza (su richiesta degli incolpati) perché questi avevano ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento (artt. 21, comma 2 -3 e 16 N.O.I.F.) a prescindere dalle condotte distrattive ed illecite oggetto del secondo deferimento, sanzionabili dalla norma generale di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.. Codeste ultime condotte, ignote all’epoca e connotate da autonomo disvalore disciplinare, non sono state analiticamente contestate dai ricorrenti, che non hanno offerto alcun elemento o riscontro contrario alle risultanze delle indagini della magistratura penale (indagini vagliate e rivalutate sotto il profilo del disvalore disciplinare nel deferimento della Procura Federale). Ritiene dunque la Corte che alcuni dei fatti oggetto del secondo deferimento (fatti di distrazione di denari e di documenti, utilizzo di polizze fideiussorie risultate scoperte per rendersi inadempienti all’obbligo di pagamento del prezzo di acquisto delle quote sociali della società calcistica, riscossione di assegni tramite i conti correnti di soggetti inconsapevoli) non possano dirsi direttamente e funzionalmente connessi al fallimento della società calcistica, ma siano censurabili di per sé, con la norma generale dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (nonché, per le fattispecie messe in atto dopo il 7 marzo 2007, del principio di corretta gestione di cui all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.) oggetto di richiamo nel deferimento da cui il presente giudizio trae origine. Tuttavia, l’invocazione del principio del “ne bis in idem”, se non può costituire, come detto, motivo di inammissibilità ovvero improcedibilità del deferimento della Procura Federale, può valere a ritenere già oggetto di sanzione, con l’ordinanza di patteggiamento, (esclusivamente) il disvalore costituito dalla permanenza in cariche sociali al momento del fallimento, giustificandosi così qui una riduzione della sanzione irrogata con la decisione impugnata, che pare congruo a questa Corte limitare a 3 anni di inibizione per ciascuno dei ricorrenti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento dei ricorsi come sopra proposti dal sig. Di Stanislao Paolo e dalla sig.ra Bernardi Patrizi Patrizia riduce la sanzione inflitta a 3 anni di inibizione per entrambi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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