F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 3. RICORSO DEL CALCIATORE GIRARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15 C.G.S. – NOTA N. 5375/1113 PF09-10/SP/BLP DEL 15.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 3. RICORSO DEL CALCIATORE GIRARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15 C.G.S. - NOTA N. 5375/1113 PF09-10/SP/BLP DEL 15.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 21.3.2012) Con nota n. 5375/113 pf09-10/SP/blp del 15.2.2012, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale, il signor Domenico Girardi, attuale reclamante, calciatore tesserato in favore della società Taranto Calcio S.r.l. (e, in precedenza, società Hellas Verona F.C. S.p.A.), per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., per non avere provveduto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, al pagamento della somma indicata nella decisione del Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico, adottata nella riunione del 18.9.2009, con la quale, a sua volta, era stata irrogata al medesimo Girardi, la sanzione disciplinare della riduzione degli emolumenti. L’impugnata decisione della C.D.N., in parziale accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale (che aveva domandato l’irrogazione dell’ammenda di € 2.500,00), applicava al reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00. Il reclamante critica la pronuncia della C.D.N., riproponendo gli argomenti già esposti in primo grado. La tesi essenziale esposta dal Girardi si incentra sulla circostanza che, in virtù di una transazione, sottoscritta il 18.6.2009 con la società Hellas Verona F.C. S.p.A., ogni rapporto debitorio e creditorio con la società dovrebbe ritenersi definito, con la conseguente liberazione di ogni e qualsiasi obbligazione dipendente dal rapporto di lavoro esauritosi il 30.6.2009. I motivi illustrati dal reclamante non sono fondati. In punto di fatto, l’atto sottoscritto in data 18.6.2009 dal signor Girardi e dal legale rappresentante della Hellas Verona F.C. S.p.A., fa esplicito riferimento alla definizione degli “importi previsti per tutti i titoli risultanti dal contratto economico stipulato per la Stagione Sportiva 2008/2009 (retribuzione, premi ed altri emolumenti previsti dal contratto)”. Lo stesso atto indica l’intervenuta corresponsione di “ogni e qualsiasi importo dovuto per emolumenti contrattualmente pattuiti”, fino “alla data del 30.4.2009”, citando il rilascio di “liberatoria quietanza”, “con singoli e separati atti”. È palese quindi, che l’intervenuta transazione non comprende i crediti maturati in epoca successiva e fondati, comunque, sul diverso titolo della sanzione irrogata dal collegio arbitrale, a nulla rilevando che essa si connetta a condotte serbate dal tesserato nel corso della Stagione Sportiva 2008/2009. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Girardi Domenico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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