F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 4. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., (NOTA N. 6093/517PF11-12/SP/BLP DELL’8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 4. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., (NOTA N. 6093/517PF11-12/SP/BLP DELL’8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012, ha inflitto alla società Frosinone Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. Ciò in quanto il calciatore Salvatore Aurelio, all’epoca dei fatti tesserato per detta società, non ha adempiuto al lodo con cui la Camera Arbitrale della F.I.G.C. presso la Commissione Agenti di Calciatori ha condannato lo stesso al pagamento di quanto dovuto al proprio agente. Di talché, la società Frosinone Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, ha proposto reclamo avverso tale decisione, articolando i seguenti motivi: Sull’applicazione della responsabilità oggettiva nella fattispecie in esame. La responsabilità oggettiva della società dovrebbe ritenersi esclusa ogniqualvolta la posizione del Club sia rimasta del tutto estranea dall’azione e dai fini del responsabile soggettivo che operi nella esclusiva sua sfera personale e non in rapporto organico con il sodalizio. Il comportamento contestato al signor Aurelio apparterrebbe alla sfera strettamente individuale dell’atleta, per cui non potrebbe riguardare la società. Nella prassi, i Club di appartenenza dei calciatori raggiunti da deferimenti analoghi a quello in esame, sempre in materia di inadempimento dei lodi arbitrali, non sarebbero mai stati deferiti. Sperequazione sanzionatoria. Richiesta di riduzione dell’ammenda. La sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, per un Club di Prima Divisione, sarebbe esorbitante rispetto alla fattispecie disciplinare in discorso. La reclamante ha concluso chiedendo l’annullamento o la revoca della sanzione irrogata nei propri confronti dalla Commissione Disciplinare Nazionale ovvero, in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura di € 750,00. Il reclamo della Società Frosinone Calcio S.r.l. è in parte fondato. L’art. 4, comma 2, C.G.S. prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5. La responsabilità oggettiva, che riguarda – come è ovvio - le società, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. L’attuale formulazione della norma, pertanto, non consente di escludere la responsabilità oggettiva in capo alla società per il solo fatto che la condotta illecita contestata al calciatore riguarda la sua sfera strettamente personale, in nessun modo coinvolgendo il rapporto tra lo stesso calciatore e la Società di appartenenza. In altri termini, nel sistema attuale, la responsabilità oggettiva della società consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta illecita, sicché la circostanza che, al momento dell’inadempimento del lodo, il calciatore fosse tesserato per la Società Frosinone Calcio S.r.l. è sufficiente ad ascrivere a quest’ultima la responsabilità a titolo oggettivo di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S.. Né tale responsabilità può venire meno facendo riferimento all’elemento fattuale per cui, a fronte di situazioni analoghe a quelle in esame, le società di appartenenza dei calciatori deferiti non sarebbero state a loro volta deferite. Tali considerazioni, però, non escludono che l’organo giudicante possa graduare la sanzione, essendo evidente che il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato non può sic et simpliciter essere trasferito in termini simili alle società, atteso che queste ultime non possono assumere il ruolo di mere garanti e responsabili indirette dell’operato dei propri tesserati e questo soprattutto quando, come nel caso di specie, deve essere escluso ogni tipo di coinvolgimento delle stesse nella materiale causalità dell’accaduto. Ne consegue che, se la responsabilità oggettiva della società reclamante va confermata, la sanzione ad essa irrogabile deve essere estremamente contenuta, per non dire “simbolica”. Per l’episodio in contestazione, in luogo della sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, appare quindi più congrua una drastica riduzione dell’ammontare della stessa, che la Corte determina in € 500,00. In tal senso, il reclamo va in parte accolto, e per l’effetto, va ridotta la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Frosinone Calcio S.r.l. da € 2.500,00 a € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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