F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 5. RICORSO DEL MANTOVA F.C. S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT LECCO/MANTOVA DEL 19.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 5. RICORSO DEL MANTOVA F.C. S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLAY OUT LECCO/MANTOVA DEL 19.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 219/DIV del 21.5.2012) Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla regolarità della gara Lecco/Mantova, disputatasi il 19.5.2012, valutando il reclamo presentato dalla società Mantova. In particolare, la decisione, sulla base della lettura degli atti ufficiali, ha rilevato che al 10° del secondo tempo di gara i sostenitori locali (Lecco) facevano esplodere un petardo di notevole potenza, ai piedi dei gradoni vicino alla rete di recinzione del proprio settore. Tale esplosione avveniva all’altezza del terreno di gioco nel momento in cui il portiere della squadra avversaria (Mantova) aveva recuperato il pallone a fondo campo per rimetterlo in gioco. Quest’ultimo, in conseguenza della forte e ravvicinata esplosione, si accasciava sul terreno, tenendosi la testa. Prontamente soccorso, il predetto calciatore abbandonava la gara ed era trasportato in ospedale per controlli. La società Mantova sostiene che l’evento ha influito sul regolare svolgimento della gara (terminata con il punteggio di 1-1) e ha chiesto di comminare alla società Lecco la sanzione della perdita della gara con i risultato di 0-3 in favore della reclamante, ai sensi dell’art. 17, comma 1,C.G.S.. Il Giudice Sportivo, accertata la responsabilità oggettiva della società Lecco, ha ritenuto che l’evento in esame rientra nella previsione dell’articolo 17, comma 1, parte seconda, C.G.S.: “infatti, il danno causato dall’esplosione del petardo ha unicamente comportato l’alterazione del potenziale atletico della squadra del Mantova, senza influire sul regolare svolgimento della gara”. Di conseguenza, il Giudice Sportivo ha applicato al Lecco la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi sulla classifica del campionato di competenza 2012/2013. La reclamante insiste nella propria tesi difensiva, affermando che per “regolare svolgimento della gara” deve intendersi anche “la possibilità della squadra e dell’allenatore di autodeterminarsi nelle scelte tecniche e atletiche che non siano dettate da infortuni o scontri di gioco”. In concreto, sostiene la società Mantova, che, in seguito all’infortunio del proprio portiere, ha dovuto provvedere ad una sostituzione non programmata, mantenendo in gioco, nel finale di gara, “un calciatore in grande difficoltà fisica”. Il reclamo non merita accoglimento. È palese, infatti, che ogni episodio alterante il potenziale atletico di una squadra, obbligando ad effettuare una o più sostituzioni di calciatori infortunati, è sempre idoneo ad incidere sugli equilibri tecnici e agonistici della competizione. Questo effetto, tuttavia, non può inquadrarsi nella nozione di influenza sul “regolare svolgimento della gara”. Infatti, dagli atti ufficiali è emerso con chiarezza che l’episodio in oggetto ha impedito al portiere del Mantova di concludere la gara, incidendo unicamente sul solo potenziale atletico della squadra, inteso nel suo complesso, senza ostacolare, in altro modo, il regolar svolgimento della partita, la quale è proseguita sino al termine. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dal Mantova F.C. S.r.l. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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