F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 6. RICORSO DELLA A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ, INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA € 1.500,00 AL SIG. GRECO VINCENZO; INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA € 1.000,00 AL SIG. TORMA GIANLUCA, INFLITTE SEGUITO GARA ANDRIA/SIRACUSA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 23.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 23 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2012 6. RICORSO DELLA A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA SOCIETÀ, INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA € 1.500,00 AL SIG. GRECO VINCENZO; INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2012 E AMMENDA € 1.000,00 AL SIG. TORMA GIANLUCA, INFLITTE SEGUITO GARA ANDRIA/SIRACUSA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 23.4.2012) Con rituale reclamo del 4 maggio u.s., preannunciato con nota del 26.4.2012 – con la quale è stata richiesta anche copia degli atti relativi – la società A.S. Andria Bat S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, di cui all’epigrafe, chiedendone la riforma integrale con riduzione, congrua e significativa, di tutte le sanzioni. Dal rapporto del Direttore di gara si rileva che il signor Torma, dirigente addetto all’arbitro, veniva allontanato al 9° minuto del II° tempo di gioco perché, alzandosi dalla panchina, aveva rivolto all’arbitro una espressione ingiuriosa e, al termine dell’incontro, entrando sul terreno di gioco, gli aveva rivolto altra e più articolata frase offensiva. Si rileva, poi, che il signor Greco, al 46° minuto del secondo tempo di gara, veniva allontanato dallo stesso arbitro – su precisa segnalazione dell’Assistente Arbitrale – in quanto aveva duramente e offensivamente inveito contro il direttore di gara per una decisione da questi assunta e, uscendo dal terreno di gara, aveva continuato a protestare scompostamente. Al termine dell’incontro, rientrando sullo stesso terreno, aveva nuovamente inveito contro lo stesso direttore di gara reo, secondo la sua tesi, di aver ingiustificatamente protratto la durata della partita, rivolgendogli ulteriori e più gravi espressioni oltraggiose. Nello stesso contesto di fine partita, un addetto alla sicurezza aveva aperto uno dei cancelli di ingresso al campo di gioco e consentito l’ingresso di almeno una decina di spettatori che, unitisi ai calciatori dell’Andria Bat, avevano esultato per il favorevole risultato della gara. Gara, nel corso della quale tifosi della società ospitante avevano, più volte, apostrofato offensivamente l’arbitro. Gli episodi descritti trovano complessiva conferma nel referto dell’Assistente arbitrale e nelle relazioni del Commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale. Il Giudice Sportivo, per questi ultimi due episodi, aveva comminato alla società Andria Bat s.r.l. l’ammenda descritta “perché persona non identificata ma riconducibile alla società, al termine del primo tempo di gara, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose; perché al termine della gara un addetto alla sicurezza apriva un cancello permettendo l’ingresso in campo di circa dieci tifosi”. La sanzione inflitta al signor Torma è stata così motivata “per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro durante la gara; allontanato, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco rivolgendo frasi offensive ad un addetto federale che lo invitava a rientrare negli spogliatoi (sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro (r.A., r. cc, proc. fed) mentre quella comminata al signor Greco “per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale durante la gara ed al termine della stessa (recidivo, espulso, r. A., r.A.A., cc, proc. fed.). La società reclamante, come detto, ha chiesto una congrua e significativa riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice sportivo adducendo, quanto all’ammenda inflittale, che ricorrerebbero le circostanze attenuanti di cui agli art. 13 e 14 C.G.S. per aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire comportamenti illegittimi o illeciti, collaborato proficuamente con le Forze dell’Ordine e, da ultimo, per la mancanza di episodi influenti sul regolare svolgimento della partita. Ha richiamato giurisprudenza favorevole di questa Corte. Quanto alla sanzione inflitta al signor Torma, la reclamante ha esposto che l’atteggiamento del suo dirigente sarebbe stato meramente irriguardoso verso l’arbitro e, come tale, passibile di sanzione meno severa di quella irrogata, soprattutto comparandola con quella inflitta per condotte più gravi e, asseritamente, ritenute, da questa Corte, meritevoli di pene più blande. Le stesse argomentazioni sono state utilizzate per invocare una significativa riduzione dell’inibizione irrogata al dirigente Greco reo, ad avviso della reclamante, di essersi rivolto in modo irriguardoso all’arbitro per decisioni da questi assunte e che, a suo giudizio, “risultavano totalmente ingiuste”, umanamente comprensibili, se non giustificate, dal fatto che un risultato non favorevole avrebbe comportato la retrocessione della squadra a categoria inferiore. Istruito il ricorso, il reclamo è stato posto all’esame nell’odierna riunione nella quale è stato sentito, in rappresentanza della società, l’avv. Michele Cozzone il quale, nel richiamare le deduzioni già svolte, ha insistito per l’accoglimento delle richieste ivi formulate. La Corte in via preliminare all’esame, nel merito, delle doglianze avanzate, dispone che il ricorso presentato vada separato in tre distinti gravami, attesa l’autonomia dei fatti contestati e delle sanzioni irrogate in prime cure. Ciò fatto, deve dirsi che la doglianza relativa alla sanzione dell’ammenda di €. 3.500,00 inflitta alla società A.S. Andria Bat S.r.l. appare meritevole di parziale condivisione. Al riguardo va osservato, com’è ben noto alla reclamante, che l’art. 13 C.G.S. (e, in parte l’art. 14, u.c. C.G.S.) dispone che la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori non si concretizza solo se concorrono, congiuntamente, almeno tre delle circostanze ivi enumerate. Se ne ricorrono solo talune la responsabilità è attenuta. Su questo si fonda la tesi attrice allorché, come esposto supra, adduce che la società avrebbe fattivamente adempiuto ai suoi obblighi di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica sia con modelli organizzativi propri che cooperando con le forze dell’ordine. La tesi non può essere condivisa perché l’art. 12 C.G.S. impone, da un lato, alle società di adoperarsi fattivamente per evitare fatti discriminatori o violenti di qualsiasi matrice e dall’altro, per evitare “cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza” (comma 3). La contravvenzione a tale disposizione comporta l’irrogazione dell’ammenda nella misura prevista dal successivo comma 6. Ora, a ben vedere, non solo i tifosi hanno, più volte, rivolto all’arbitro l’espressione ingiuriosa di cui al referto dell’arbitro (senza alcun intervento repressivo o moderatore da parte della società) ma, al termine della gara, grazie alla collaborazione fattiva e decisiva di un soggetto riconducibile alla medesima società, una decina di loro è addirittura entrata agevolmente in campo. Quest’ultimo fatto, ad avviso di questa Corte, sfugge a più grave sanzione solo in ragione di quanto poi accaduto, ovvero la finalizzazione dell’azione alla esclusiva esultanza con i giocatori per il favorevole risultato raggiunto. Non si vede, al riguardo, quale efficiente modello organizzatorio si possa invocare se si consente al pubblico – di cui non si conoscono ovviamente le reali intenzioni - di entrare in campo o si consente ai tifosi di insultare gli ufficiali di gara invocando l’asserita erroneità delle loro decisioni e la deteriore posizione in classifica. Detto quanto precede va però affermato, per una corretta quantificazione dell’ammenda, che le frasi offensive sono state profferite solo da alcune decine di tifosi e che l’accesso di un piccolo gruppo di loro all’interno del terreno di gioco non ha dato luogo ad azioni violente – o anche al solo tentativo – e, comunque, sempre sotto il controllo delle forze dell’ordine presenti. Per queste ragioni la Corte ritiene, nella complessiva valutazione del fatto specifico, che l’ammenda, in parziale accoglimento del reclamo, possa essere ridotta congruamente ad €. 2.500,00. Conseguentemente si dispone la restituzione della relativa tassa reclamo. Non può invece accogliersi la pretesa di riduzione delle sanzioni inflitte ai dirigenti in quanto questa Corte reputa che sia pienamente accertato che gli stessi – come da referto dell’arbitro, confermato da quello dell’assistente arbitrale quanto al comportamento del signor Greco e dalle relazioni del Commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale – hanno tenuto, dapprima nei confronti del direttore di gara e poi della terna arbitrale, un comportamento non certamente irriguardoso ma reiteratamente offensivo nei contenuti e verbalmente violento quanto alle forme. Né, certamente, può essere addotta a circostanza attenuante la posizione di classifica. Questa Corte ha avuto più volte modo di sottolineare che il compito dei dirigenti vada oltre la mera gestione amministrativa della società e che esso ha una valenza che trascende il mero rapporto funzionale per assumere una funzione etico-sportiva non solo educatrice – attraverso l’esempio – ma di vera e propria collaborazione e garanzia acché ogni gara si svolga nel rispetto dello spirito e della ratio delle norme federali. Particolarmente riprovevole è poi che proprio l’addetto all’arbitro – come nel caso del sig. Torma – obliteri completamente la propria funzione e si ponga come aggressore verbale dello stesso, venendo così meno al ruolo di soggetto che deve, in primis, provvedere alla tutela degli ufficiali di gara e, poi, coadiuvarli nell’assicurare il sereno svolgimento della funzione loro affidata. Dalla lettura degli atti, indipendentemente dal valore pienamente e indiscutibilmente fidefaciente del referto di arbitro e assistenti, si apprezza che sia il signor Greco che il signor Torma hanno posto in essere una condotta platealmente scomposta e tutta rivolta a offendere gli ufficiali di gara, ritenuti responsabili di aver assunto decisioni non gradite e, questo, giustifica ampiamente le sanzioni loro irrogate dal Giudice di prime cure che, pertanto, vanno confermate. Ultroneo e impreciso è, da ultimo il riferimento ad asserite decisioni di questa Corte meno severe a fronte di comportamenti più gravi, poiché un’attenta lettura dei precedenti giurisprudenziali conduce a conclusioni opposte. In conclusione, i ricorsi relativi alle sanzioni irrogate ai sigg. Torma Gianluca e Greco Vincenzo, debbono essere respinti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S. Andria BAT S.r.l. di Andria (Barletta – Andria - Trani) in relazione alla posizione della società riduce la sanzione a quest’ultima inflitta alla ammenda di € 2.500,00. Conferma per il resto le decisioni impugnate. Dispone restituirsi la sola tassa relativa alla posizione della società ed addebitarsi le rimanenti.
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