F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e n. 307/CGF del 27 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2012 2) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: a) DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIORGIO LUGARESI; b) DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE DELL’EPOCA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 5712/1740PF09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sui Comunicati ufficiali n. 235/CGF del 27 Aprile 2012 e n. 307/CGF del 27 Giugno 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 20 Luglio 2012 2) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: a) DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIORGIO LUGARESI; b) DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE DELL’EPOCA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 5712/1740PF09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012) Devesi preliminarmente chiarire il concetto di transazione Nazionale e transazione Internazionale. Appartengono alla prima categoria le transazioni concluse dalle parti contrattuali che appartengano tutte alla medesima Federazione, mentre si ritengono transazioni internazionali quelle concluse da contraenti appartenenti a Federazioni diverse. Per parti contrattuali, debbono unicamente intendersi, sotto il profilo sostanziale, le società o i calciatori atteso che i relativi rapporti possono unicamente attenere alla conclusione o il rinnovo di un contratto di lavoro tra un calciatore ed una società, ovvero al trasferimento di un calciatore fra una società e l’altra. L’agente di calciatori non è parte contrattuale in senso proprio, ma unicamente un rappresentante di una società o di un calciatore, che agisce in virtù di mandato. In tal senso è quanto mai chiaro il disposto dell’art. 19 comma 1 del Regolamento FIFA Agenti Calciatori in vigore dal 1°.1.2008, che testualmente dispone: “un agente di calciatore è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito della conclusione di un contratto di mandato stipulato con il calciatore o con la società”. Perfettamente coincidente con la richiamata disposizione normativa è il successivo art. 25, inserito nel capo “Diritti ed obblighi dei calciatori”, a tenore del quale “un calciatore può avvalersi “unicamente dei servizi di un agente in possesso di licenza, per essere rappresentato nelle “trattative per la conclusione o il rinnovo di un contratto di lavoro”. Norma sostanzialmente identica si rinviene anche nel capo relativo ai diritti ed obblighi delle società di calcio, il cui art. 27, dispone che “le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizio di agenti di calciatori forniti di licenza, per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di calciatori o nella stipula di contratti di lavoro”. D’altronde, che il procuratore sia un rappresentante traspare anche nelle disposizioni introduttive dello statuto FIFA, nel cui art. 1 si afferma: “questo regolamento disciplina la professioni di “agente calciatori, consistente nella rappresentanza di calciatori”. Ritenuto per fermo l’inquadramento sistematico del ruolo di agente, se costui è inequivocabilmente un rappresentate, non può essere una parte contrattuale ma unicamente un alter ego di una delle parti contrattuali, che agisce in suo nome e per conto (art. 1703 c.c.). In siffatta situazione, per valutare se una transazione abbia carattere nazionale, deve quindi unicamente aversi riguardo alla circostanza che entrambi i contraenti (calciatore e società nel caso di rapporto di lavoro o varie società tra loro, nel caso di trasferimento) appartengano alla medesima Federazione, mentre trattasi di transazione internazionale se i contraenti appartengono a federazioni diverse. Per valutare la natura nazionale o internazionale della transazione quindi, a nulla rileva la federazione che ha rilasciato la licenza di agente, perché costui, nei contratti a cui prende parte, non agisce mai come contraente, ma unicamente per conto e nell’interesse di uno dei contraenti. Trasferendo i dedotti principi al caso che oggi ci occupa, appare indubbio che la fattispecie trattata attiene ad un rapporto che inerisce alla cessione del calciatore Alessandro Pellicori dal Cesena Calcio alla U.S. Avellino, quindi tra contraenti che appartengono tutti alla F.I.G.C., a nulla rilevando che nella vicenda abbia avuto un ruolo in qualità di agente calciatori il sig. Peverani, titolare di licenza rilasciata dalla federazione calcistica Sanmarinese, che stante la sua inequivoca attività professionale, ha assunto la veste di rappresentante e giammai quella di contraente, in relazione al trasferimento del calciatore. La circostanza del rapporto intercorso unicamente fra contraenti tutti appartenenti alla F.I.G.C., qualifica quindi il rapporto come transazione nazionale e ciò elimina in radice eventuali dubbi sulla giurisdizione FIFA, dovendosi affermare la piena ed indubbia giurisdizione degli organi di giustizia domestica della F.I.G.C.. Del tutto incongruo devesi ritenere al riguardo il richiamo al precedente giurisprudenziale del caso Raiola, operato dalle parti reclamanti ed ogni dubbio può essere fugato alla stregua della successione delle leggi nel tempo. La fattispecie concreta di cui al richiamato precedente, infatti, ricadeva temporalmente nella vigenza del precedente regolamento FIFA, in vigore dal 1°.3.2001 al 31.12.2007, nel cui art. 22 paragrafo 1 era testualmente previsto: “nel caso di controversie tra un agente di calciatori ed un calciatore, una società e/o un altro agente di “calciatori, tutti tesserati con la stessa associazione nazionale (controversie nazionali) è la stessa “associazione nazionale ad esserne responsabile, mentre in virtù del successivo paragrafo 2 qualsiasi “altra querela non contemplata nel paragrafo 1 deve essere sottoposta alla Commissione FIFA per lo “status del calciatore” Nel testo previgente del regolamento FIFA, quindi, il mero dato normativo conferiva espresso carattere di transazione internazionale a quella in cui partecipava un agente licenziatario da federazione estera, ancorché interveniente nel rapporto negoziale come mero rappresentante per cui, era corretta e coerente con la normativa allora vigente, la pronuncia richiamata come precedente in reclamo. La stessa però risulta del tutto inconferente al caso che oggi ci occupa, perché a far data dal 1°.1.2008 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento FIFA sugli Agenti Calciatori, che ha modificato in termini radicali il previgente regolamento. Comparando i due statuti, osserviamo che nel previgente art. 15 erano previste per l’agente calciatori 4 tipologie diverse di sanzioni: a) la cauzione e censura o avvertimento; b) la multa; c) la sospensione della licenza; d) il ritiro della licenza. Tutte le dette sanzioni, giusta il disposto dell’art. 15 comma3, potevano essere emesse soltanto dall’associazione che aveva rilasciato la licenza all’agente di calciatori oppure dalla FIFA, secondo le delimitazioni di responsabilità definite nei successivi paragrafi 1 e 2 dell’art. 22. L’art. 33 comma 1 vigente regolamento FIFA ha rimodulato le sanzioni degli agenti calciatori prevedendo: a) la censura o deplorazione; b) la sanzione pecuniaria di almeno 5000 CHF; c) la sospensione della licenza per un massimo di 12 mesi; d) la revoca della licenza; e) il divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio” Nel successivo comma 3 del medesimo articolo, si legge che la licenza dell’agente calciatori, può essere sospesa o revocata solo dalla federazione che l’ha rilasciata. Dal raffronto dell’art. 15 comma 2 del testo previgente e dell’art. 33 comma 3 del testo attuale, emerge che mentre in passato tutte le sanzioni irrogabili agli agenti erano di competenza esclusiva della Federazione che aveva rilasciato la licenza, ora alla detta Federazione è riservata in via esclusiva solo la competenza di giudizio relativamente alla sospensione o alla revoca della licenza medesima e da ciò deve arguirsi che la censura o deplorazione e la sanzione pecuniaria, non rientrano più nella competenza esclusiva della Federazione che ha rilasciato la licenza, per cui, ben possono essere irrogate, in caso di transazione nazionale, dalla Federazione dalle parti contrattuali, a prescindere dalla Federazione di appartenenza dell’Agente ed ogni ipotetico residuo dubbio al riguardo è definitivamente fugato dal chiaro disposto di cui all’art. 32 comma 1 del vigente regolamento FIFA, che nella prima parte, in via generale, per le questioni nazionali, attribuisce la competenza per l’applicazione delle sanzioni alle relative Federazioni e trova espressa conferma nella seconda parte del primo comma, dove si afferma che la competenza della singola Federazione nell’ambito della quale ricade la transazione nazionale, non esclude la competenza della Commissione Disciplinare FIFA per l’applicazione di sanzioni di un agente di calciatori che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha rilasciato la sua licenza. Dalla detta ultima disposizione normativa possono trarsi varie conferme delle tesi innanzi illustrate e più precisamente: a) è questione o transazione nazionale, quella che inerisce a soggetti appartenenti alla medesima Federazione, ancorché vi abbia prestato attività un agente licenziato da Federazione estera; b) per l’agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che gli ha rilasciato la licenza, relativamente alla applicazione di eventuali sanzioni vi è anche una competenza concorrente della Commissione Disciplinare FIFA; c) la circostanza che il chiaro disposto normativo preveda una possibile competenza concorrente e non esclusiva, conferma che vi sia la competenza della Federazione. Giusta il disposto dell’art. 40 II comma, salvo per norme di cui al capitolo III (anticipato al 1.1.2008) tutte le Federazioni avrebbero dovuto applicare il nuovo regolamento FIFA per gli agenti di calciatori e la F.I.G.C. ha dato attuazione alle nuove norme con il vigente regolamento Agenti Calciatori pubblicato con comunicato 8.4.2010 e l’art. 25 comma riproduce termini perfettamente identici e ricognitivi l’art. 32 I comma seconda parte del regolamento Agenti FIFA. In virtù delle disposizioni transitorie del vigente regolamento FIFA (art 39 comma 1), solo per le controversie già pendenti alla data della sua entrata in vigore, si continua ad applicare il previgente regolamento, mentre per le controversie nuove, ancorché quindi per fatti consumati temporalmente nella vigenza del precedente regolamento, si applica in ogni caso il nuovo regolamento. L’operata disamina dell’escursus normativo, il rapporto delle disposizioni di cui al precedente ed all’attuale regolamento FIFA e le norme di cui al vigente Regolamento Agenti di calciatori portano ad affermare, quindi, che, nel caso di specie sussiste la giurisdizione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. Fermi i dedotti principi, passando all’esame di merito, si evidenziano le analitiche singole posizioni. Signor Giorgio Lugaresi. Quanto alla violazione dell’art. 10 del previgente Regolamento Agenti, lo stesso prevede, per la relativa efficacia, un requisito di forma da esplicarsi in via procedimentale. Il contratto deve infatti essere certamente sottoscritto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti e successivamente depositato o inviato mediante lettera raccomandata presso la segreteria della Commissione Agenti, mentre solo con il detto ultimo adempimento, acquista efficacia. Non è quindi sufficiente, per potersi ritenere adempiuto il requisito di forma, la semplice sottoscrizione dell’atto, atteso che lo stesso non determina effetti con la mera sottoscrizione, ma e’ necessario che alla stessa segua indefettibilmente anche il deposito o la spedizione a mezzo raccomandata presso la segreteria della Commissione Agenti D’altronde, a prescindere dalla circostanza inequivoca che l’incarico conferito ha efficacia solo a far data dal deposito, certificata dalla segreteria della Commissione Agenti ovvero dalla data di spedizione attestata dall’Ufficio Postale, appare evidente che l’Ordinamento ha voluto prevedere, nella fattispecie, una data certa, abilitando per la certificazione, la Commissione Agenti o l’Ufficio Postale. La ratio legis appare evidente, se solo si pensi alla possibilità delle parti di sottoscrivere atti postumi retrodatati al fine di esimersi dalle eventuali contestazioni di omessa formalizzazione del contratto con i moduli federali, per cui, devesi dedurre che possono ritenersi contratti ritualmente formalizzati solo quelli redatti con il modulo regolamentare e che siano, nei tempi di rito, spediti o depositati presso la segreteria della Commissione Agenti. Consegue che non puo’ escludersi la violazione dell’art. 10 comma 1, ove vi sia anche in ipotesi contratto formalizzato nei moduli regolamentari, occorrendo anche il successivo adempimento del rituale deposito o della spedizione Quando alla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed art. 15 del previgente Regolamento Agenti, devesi osservare che il sig. Giorgio Lugaresi, era presente il giorno 19.8.2007 quando venne sottoscritto il contratto di cessione del calciatore della A.C. Cesena, di cui rivestiva la carica di Presidente. La circostanza, che può ritenersi pacifica perché non contestata dal Lugaresi, è stata comunque riferita espressamente dal sig. Peverani, che testualmente ha dichiarato “ho svolto il ruolo di intermediario tra la società Cesena e la società Avellino. Orbene, il mediatore è colui che metta in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuni di essi da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). La figura del mediatore però non è prevista nel sistema delle norme poste a governo del mondo del calcio, che conosce invece la diversa figura dell’Agente, il quale opera per conto o nell’interesse di un calciatore o di una società ed è soggetto all’espresso divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte, nella stipula di un contratto tra una società ed un calciatore e/o tra due società. In sintesi, l’agente opera in rappresentanza di qualcuno e deve essere portatore di un unico interesse, mentre il mediatore, non puo’ essere collaboratore, dipendente o rappresentante di alcuno dei contraenti, perché il suo interesse non coincide con quello dell’uno o dell’altro contraente, ma è unicamente diretto a concludere l’affare (in virtù del quale, percepisce il compenso). Nel caso che ci occupa, pacifico per confessione del Peverani che costui non abbia operato in qualità di agente ma di mediatore, il Lugaresi, ben consapevole della circostanza che invece l’Agente era legato al Cesena da vincolo contrattuale, dovendo conformare il suo comportamento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, aveva il dovere ed anche il potere (essendo, lo stesso, impegnato da preciso vincolo contrattuale) di impedire al Peverani di agire come mediatore, la cui attività, dovendo compenetrare interessi contrapposti al fine di concludere l’affare, finisce per operare in conflitto di interessi, attività espressamente vietata dall’art. 15 del previgente Regolamento Agenti. Devesi quindi ritenere l’infondatezza del proposto reclamo, che per l’effetto, deve essere respinto. A.C. Cesena S.p.A. Il reclamo individua quale momento che ha originato la contestazione la data del contratto sottoscritto tra l’A.C. Cesena ed il Peverani e per l’effetto invoca la prescrizione così come regolato dall’art. 18 nel previgente C.G.S.. La ricostruzione è volutamente parziale, atteso che al Lugaresi vengono contestate due violazioni, la violazione dell’art. 10 comma 1 e 2 e la violazione dell’art. 15 comma 1 e 2. La data a cui si fa riferimento nel contratto, attiene solo alla prima contestazione, ma non può essere assunta con certezza, perché ammesso che il contratto fosse in effetti stato sottoscritto il 25.6.2007, allo stesso non ha fatto seguito la spedizione o il deposito presso la segreteria della Commissione Agenti, unici elementi che avrebbero impresso data certa ed incontrovertibile al vincolo contrattuale. Certamente invece, i fatti attinenti alla seconda incolpazione sono avvenuti il 19.8.2007, atteso che in detta data è avvenuto il trasferimento del calciatore Pellicori dal Cesena all’Avellino. Dal giorno 1 luglio 2007 è entrato in vigore il nuovo C.G.S., che con l’art. 25 ha rimodulato e maggiorato i termini prescrizionali. Salvo i casi specifici, che non attengono alla fattispecie in esame ( a) violazione relativa allo svolgimento della gara; b) illecito amministrativo; c) illecito sportivo o violazione della normativa antidoping), in tutti gli altri casi la prescrizione opera dalla quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’infrazione disciplinare. L’ art. 25 C.G.S. prevede, peraltro, che l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura (nella fattispecie avutasi nell’anno 2010) interrompe la prescrizione, che riprende dal momento dell’interruzione, ma i termini di cui al comma 1 (nella fattispecie 4 anni), non possono essere prolungati oltre la metà. Appare quindi evidente che ricadendo il fatto nella vigenza dell’art. 25 C.G.S. ed essendo intercorsa interruzione della prescrizione in seguito all’apertura dell’inchiesta della Procura, non può ritenersi consumato alcun termine prescrizionale. Anche in relazione all’A.C. Cesena il reclamo deve ritenersi totalmente infondato e come tale, va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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