F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2012 4. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIÀ/LAVAGNESE DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 25 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 20 Luglio 2012 4. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIÀ/LAVAGNESE DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012) La A.S.D. Santhià Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 139 del 30.4.2012 relativa alla partita Santhia/Lavagnese del 29.4.2012 con la quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di € 1.200,00 “per avere omesso di osservare l’obbligo di assistenza medica sul campo (e) per avere, propri sostenitori, nel corso del secondo tempo e al termine della gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’Arbitro e lanciato alcuni petardi che esplodevano sul campo per destinazione”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione pecuniaria la società ricorrente ha rilevato che, per quanto riguarda l’osservanza della presenza del medico, come risultante dalla distinta di gara, essa ha ottemperato all’obbligo previsto e, per quanto riguarda il lancio di petardi e gli insulti rivolti alla terna arbitrale, si è trattato di fatti addebitabili ai tifosi della squadra ospite. Il ricorso va accolto in quanto, da un lato, come risulta dal referto arbitrale, sono stati i sostenitori della Lavagnese a offendere l’Ufficiale di gara e a lanciare petardi nella zona antistante le tribune e, dall’altro, la presenza del medico sociale dott. Ghiron Paolo è attestata dalla distinta di gara sottoscritta dall’Arbitro e dal Dirigente accompagnatore della A.S.D. Santhià Calcio. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Santhià Calcio di Santhià (Vercelli), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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