CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 10/07/2012 – Riccardo Lio/Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 18 del 10/07/2012 - Riccardo Lio/Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Relatore, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2012, presentato in data 14 giugno 2012 da parte del sig. Lio Riccardo, in proprio e, nella sua veste di Presidente dell’AIAK (Associazione Italiana Arbitri Karate), anche in nome e nell’interesse di tutti gli associati, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Favaron, contro la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali (FIJLKAM), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, per l’annullamento della sentenza pronunciata dalla Commissione Federale d’Appello FIJLKAM in data 21 aprile 2012 e notificata ai condannati il 18 maggio 2012 con la quale i signori [omissis] sono stati condannati alla sanzione della squalifica di anni quattro; viste la memoria di costituzione in giudizio per la resistente FIJLKAM e le memorie d’udienza depositate dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 5 luglio 2012, il relatore, prof. Roberto Pardolesi, l’avv. Favaron per il ricorrente e l’avv. Guarino per la federazione resistente. Ritenuto in fatto Il ricorrente, tesserato FIJLKAM, è presidente di un’associazione sportiva dilettantistica, denominata Associazione Italiana Arbitri Karate (AIAK), fondata, insieme ad altri tesserati della medesima federazione, il 16 dicembre 2010 col fine di provvedere alla formazione di ufficiali di gara, nonché al perfezionamento nella conoscenza dei regolamenti sportivi e comportamentali. Ai sensi dell’art. 3 dello statuto, l’AIAK proclama di ritenersi, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, “autonoma ed indipendente da qualsiasi società sportiva, associazione sportiva, federazione sportiva o ente di promozione sportiva”. La medesima associazione, in quanto affiliata al Centro Nazionale Sportivo Libertas (affiliazione attestata in data 5 gennaio 2011), e quindi a ente di promozione sportiva (in regime di convenzione con la FIJLKAM), è stata riconosciuta a fini sportivi dal CONI, con certificato emesso il 25 ottobre 2011 con validità sino al 1 dicembre 2011. A seguito di denuncia da parte del Vice Presidente del Comitato Regionale Veneto Settore Karate della FIJLKAM, l’odierno ricorrente, insieme ad altri 17 tesserati della medesima federazione, è stato sottoposto a giudizio disciplinare promosso dall’Ufficio della Procura federale, che –constatate l’adesione dei soggetti deferiti all’AIAK e la loro partecipazione ad attività sportiva in seno a tale organismo (non riconosciuto dalla FIJLKAM)- richiedeva l’irrogazione della sanzione della squalifica per due anni. In data 16 gennaio 2012 (con deposito della sentenza al 7 febbraio 2012), le richieste dell’Ufficio della Procura federale venivano parzialmente accolte: l’odierno ricorrente veniva condannato, insieme ad altri sette tesserati, a sei mesi di squalifica (mentre per gli altri soggetti deferiti la squalifica era di tre mesi). L’odierno ricorrente e gli altri sette tesserati condannati a sei mesi di squalifica proponevano appello innanzi alla Commissione federale d’appello, chiedendo l’integrale riforma e annullamento della pronuncia impugnata. Per parte sua, l’Ufficio della Procura federale impugnava la decisione, ribadendo l’originaria richiesta della squalifica biennale. La pronuncia della Commissione federale d’appello, deliberata il 21 aprile 2012, veniva depositata il 15 maggio dello stesso anno. Nel provvedimento, la CAF riscontrava documentalmente lo svolgimento, ad opera degli incolpati, di attività organizzate senza autorizzazione della FIJLKAM, in palese ed evidente contrapposizione alle linee guida della federazione, nonché la realizzazione di corsi per l’ottenimento della qualifica di giudice di gara, con riconoscimento di tale qualifica sulla base di regolamenti propri, in totale violazione dei regolamenti federali. Ad avviso della CAF, le ragioni poste a base della costituzione dell’AIAK e gli scopi dichiarati dai soci promotori e aderenti evidenziavano la volontà degli incolpati di formare un organismo nazionale raggruppante giudici di gara da contrapporre a quelli qualificati e istituiti in ambito federale. La gravità di tali comportamenti induceva la CAF a disporre la sanzione della squalifica per quattro anni. Avverso quest’ultima decisione ha proposto impugnazione innanzi a questa Alta Corte Riccardo Lio, in proprio e, nella sua veste di presidente dell’AIAK, anche in nome e nell’interesse di tutti gli associati di quest’ultima. Ritiene il ricorrente che l’ammissibilità del ricorso derivi dalla gravità della sanzione imposta, ben eccedente il limite di rilevanza dei 120 giorni sancito dall’art. 1, comma 4, del Codice dell’Alta Corte; e che la controversia rivesta notevole importanza per l’ordinamento sportivo nazionale, sia perché involge principi fondamentali, sia perché si appunta sul delicato problema del rapporto fra federazione ed enti di promozione sportiva, qual è il CNS Libertas, cui è affiliata l’AIAK. Nel merito, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che da un lato riconosce come il ricorrente e gli altri associati siano stati incolpati per aver dato origine (o aver aderito) all’AIAK, dall’altro dà atto che l’associazione, in quanto affiliata Libertas, fruiva del regime di convenzione tra quest’ultima e la FIJLKAM, ciò che avrebbe dovuto comportare il completo proscioglimento degli incolpati. Denuncia, inoltre, la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, derivante dal fatto che, mentre l’originaria contestazione riguardava la creazione dell’ (o adesione all’) AIAK, la sentenza avrebbe finito per fondare la condanna sulla violazione di altre disposizioni, violazione mai contestata formalmente agli incolpati e comunque insussistente in punto di fatto (sino a spingersi a un vero e proprio processo alle intenzioni) e di diritto. Viene contestata, inoltre, la mancata corrispondenza della pronuncia alla domanda, posto che la CAF ha raddoppiato la pena comminata rispetto alla richiesta del Procuratore federale, dando luogo a una sanzione manifestamente sproporzionata alla pretesa gravità dei comportamenti degli incolpati. Ritualmente costituitasi in giudizio, la FIJLKAM ha in primo luogo eccepito il difetto di competenza di questa Alta Corte in favore della competenza del TNAS. L’ordinamento federale detta, infatti, all’art. 5 del Regolamento di giustizia sportiva, una disposizione del tutto coerente con quanto disposto dagli artt. 12 bis e ter dello Statuto CONI, ciò che vale ad attivare la competenza arbitrale e, quindi, del TNAS, sempre che la controversia non verta su diritti indisponibili, nella specie non ricorrenti, posto che l’interesse dedotto è collegato a una squalifica di singoli soggetti, la cui impugnativa è certamente rinunciabile. La convenuta eccepisce, altresì, l’inammissibilità del ricorso per difetto della notevole rilevanza, per l’ordinamento sportivo, della questione dedotta in controversia. Mancherebbero, infatti, riflessi diretti o indiretti sugli equilibri dell’ordinamento federale o su interessi superindividuali. Si osserva ancora, in via pregiudiziale, che la pretesa del ricorrente di agire in nome e nell’interesse degli associati AIAK è inammissibile, posto che detta associazione non è stata oggetto di alcun provvedimento e che i suoi membri sono stati perseguiti individualmente. Nel merito, la FIJLKAM sottolinea che il provvedimento sanzionatorio non attiene tanto alla costituzione dell’AIAK, o all’adesione a detto ente, quanto allo svolgimento, nell’ambito di tale associazione, di attività invasive delle competenze della federazione in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte di quest’ultima e senza che la sussistenza della convenzione FIJLKAM-Libertas nel 2011 potesse valere a escludere la contrarietà dei comportamenti tenuti ai principi sanciti dalle carte federali. Va infatti ricordato che l’ente di promozione sportiva in questione svolge, nel rispetto della disciplina CONI, attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, lasciando alla federazione l’attività sportiva in senso tecnico e le relative attività promozionali; un siffatto riparto di attribuzioni comporta che, da un lato, l’AIAK, per come configurata nel suo statuto, non avrebbe dovuto essere ammessa all’affiliazione Libertas, perché portatrice di fini associativi in contrasto con quelli dell’ente affiliante, dall’altro che la convenzione FIJLKAM-Libertas non metteva in discussione l’esclusiva della FIJLKAM sull’attività istituzionale, quanto meno nei confronti dei propri tesserati. In sede di ulteriore memoria e ancora in udienza, la ricorrente ha negato l’asserito difetto di competenza dell’Alta Corte a favore del TNAS, deducendo sia l’insussistenza di una clausola arbitrale (ma solo un riferimento automatico), sia l’indisponibilità dei diritti in giuoco, in quanto afferenti a procedimenti disciplinari. La resistente ha replicato che l’indisponibilità, in ambito sportivo, implica natura superindividuale, perché altrimenti l’attribuzione all’Alta Corte della competenza a conoscere di diritti indisponibili risulterebbe, in prospettiva ordinamentale, illegittima, e ha sottolineato come sussista una previsione statutaria di devoluzione al TNAS. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla federazione resistente, di difetto di competenza di questa Corte a favore della competenza del TNAS, posto che il suo accoglimento precluderebbe l’esame del ricorso nei suoi articolati motivi. 2. La concorrente funzionalità dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del TNAS in quanto deputati a fungere da ultima istanza della giustizia sportiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 bis e ter dello Statuto CONI, solleva delicati interrogativi circa la concreta attribuzione di competenza. In linea di principio, il TNAS viene in rilievo al cospetto di controversie che vedano contrapposte una federazione sportiva e i soggetti ad essa affiliati e tesserati o da essa licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi endofederali o si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, sempre che siano superate determinate soglie di consistenza delle sanzioni irrogate. Ancora, il TNAS viene chiamato in causa da una clausola compromissoria o da altra espressa pattuizione tra le parti, nel qual caso la sua competenza si estende a qualsiasi controversia in materia sportiva. 3. Nella specie, l’adesione dei tesserati alla FIJLKAM comporta, ex art. 5, comma 3, del Regolamento di giustizia sportiva, adesione all’arbitrabilità delle controversie con la federazione. Va rilevato, inoltre e con valenza pregnante, che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene sì all’esercizio del potere disciplinare della federazione, ma con riguardo all’osservanza delle regole associative interne: prospettiva rispetto alla quale deve senz’altro assumersi la natura disponibile degli interessi coinvolti. 4. Va pertanto riconosciuta l’incompetenza di questa Corte a favore del TNAS, con conseguente inammissibilità del ricorso. 5. Come disposto in analoghe fattispecie, l’Alta Corte ritiene di accordare anche in questo caso l’errore scusabile per l’eventuale proposizione di un ricorso di eguale contenuto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, restando salve, naturalmente, le valutazioni da parte dell’organo arbitrale adito, in relazione a ogni profilo della controversia diverso da quello del rispetto del termine assegnato al ricorrente da questa Alta Corte. 6. Le spese vanno compensate tra le parti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Accorda il termine di sessanta giorni per la eventuale proposizione di un ricorso avente analogo contenuto da presentare al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in conformità delle norme che regolano la presentazione del detto ricorso (Codice TNAS). SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 5 luglio 2012 Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Depositato in Roma il 10 luglio 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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