CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 24/07/2012 – Barletta/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 24/07/2012 - Barletta/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2012, presentato in data 11 maggio 2012 da parte della società Barletta Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) avverso il provvedimento pubblicato sul 206/DIV dell’8.5.2012 con il quale il Presidente della Lega ha dichiarato la società Spezia vincitrice del Campionato ed ha escluso dalla disputa dei play-off del Campionato di Prima divisione, Girone “B”, la società ricorrente in favore della Cremonese, disponendo l’effettuazione degli stessi per il giorno 20 maggio 2012 e 27 maggio 2012 tra Cremonese e Trapani, nonché avverso la classifica finale per come determinata dal provvedimento suddetto e tutti gli altri atti ad esso annessi, connessi, collegati e conseguenti, uditi, nell’udienza del 5 luglio 2012, il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, l’avvocato Gaetano Aita per la società ricorrente, l’ avv. Letizia Mazzarelli per la FIGC, l’ avv. Maurizio Marino per la Lega Pro e l’avv. Francesco Bauro, all’uopo delegato dall’avv. Salvatore Pino, per la Cremonese. RITENUTO IN FATTO Con ricorso 11 maggio 2012 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega PRO, la SS Barletta Calcio esponeva in sintesi: che all'esito dell'ultima giornata del campionato di prima divisione Girone “B”, la classifica era risultata la seguente: 1) Spezia: punti 62; 2)Trapani: 60; Siracusa: 58; Virtus Lanciano: 54; Cremonese: 49; Barletta: 48...; che la Lega, con provvedimento del Presidente pubblicato sul C.U. 206/DIV dell'8 maggio 2012, aveva dichiarato vincitrice del campionato Spezia ed aveva disposto gli accoppiamenti delle società che avevano acquisito il diritto di effettuare i play off (Cremonese-Trapani / Lanciano-Siracusa); che la Procura Generale aveva disposto il deferimento di alcune società di calcio per implicazione nei fatti del c.d. “calcio-scommesse”; che fra i soggetti coinvolti figuravano anche le società sportive Spezia e Cremonese; che l'eventuale condanna, da parte della Commissione Disciplinare, avrebbe comportato, nei confronti di dette due società, quanto meno uno o più punti di penalizzazione; che in definitiva si sarebbe dovuto riscrivere l'intera classifica; che la ricorrente Barletta non aveva acquistato il diritto di disputare i play off anche per effetto della penalizzazione di un punto in classifica comminatale dalla Corte di Giustizia Federale, provvedimento che aveva impugnato avanti al TNAS: l'eventuale accoglimento dell'appello sarebbe stato tardivo rispetto alla disputa dei play off e quindi “inutiliter datum”; che questa Alta Corte è sicuramente competente a decidere la presente controversia giacché: né lo Statuto della Lega Pro né quello della FIGC prevedono alcuna impugnativa del provvedimento in esame; sussisterebbe inoltre la notevole rilevanza (art. 1, comma 3, Cod. Alta Corte) in ragione sia delle questioni di fatto che di diritto; che la legittimazione ad agire della società ricorrente sarebbe scaturita dal suo diritto a non essere pregiudicata da un possibile ritardo sia della decisione della CDN, sia di quella dell'appello proposto avverso la propria penalizzazione di un punto; che dal combinato disposto degli articoli 1,4,6,7,18, commi 1-5, e dai capi di imputazione formulati dalla Procura Generale, si era profilata una responsabilità che, se accertata, avrebbe, per effetto di penalizzazione di punti ad altre squadre in classifica, consentito al Barletta di disputare i play off; che comunque le penalizzazioni avrebbero dovuto essere scontate nel campionato in corso (che si sarebbe concluso a brevissima distanza di tempo, il 30 giugno 2012) anche al fine di salvaguardare i diritti della società ricorrente; che la società ricorrente sarebbe stata nuovamente lesa nei suoi diritti giacché, per altra via, non avrebbe potuto disputare i play off anche per la penalizzazione di un punto in classifica (decisione impugnata avanti al TAR e non ancora decisa); Premesso quanto innanzi, la società ricorrente ha chiesto: al Presidente dell’Alta Corte la sospensione del provvedimento impugnato; a questa Corte di dichiarare la propria competenza (o, in mancanza, la competenza del TNAS, con relativa remissione degli atti) nonché, nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati. In ipotesi di mancato accoglimento delle richieste suindicate: condannare la Lega al risarcimento del danno per la perdita di chance, quantificato in euro “2.000.000,00. Costituitasi in giudizio con comparsa 18 maggio 2012, la FIGC ha rilevato: che, trattandosi di un atto meramente ricognitivo dei risultati della classifica, sarebbe stata quanto meno dubbia la censurabilità del provvedimento del C.U. 206/DIV; che, ove fosse superabile il rilievo di incensurabilità, si sarebbe dovuto dare atto che la Lega aveva correttamente deciso la proclamazione della classifica con riferimento alla situazione di fatto, non potendo tener conto di eventuali circostanze sopravvenienti; che comunque si tratterebbe di semplici evenienze future ed incerte (eventuali affermazioni di responsabilità delle società deferite ed irrogazione di penalità in misura incisiva); che l'ordinamento non prevede strumenti impugnatori relativamente alle classifiche finali proprio perché trattasi di prese di atto. Comunque non sarebbe ammissibile il ricorso per saltum all'Alta Corte; che neppure potrebbe essere riproposta, o comunque riconsiderata in questa sede, la questione relativa alla penalizzazione di un punto inflitta alla ricorrente Barletta già proposta avanti al TAR (divieto di bis in idem); che non era stata effettuata la notifica alle altre società sulle quali potrebbero rifluire eventuali effetti negativi di una pronuncia sul gravame. Con ordinanza del 19 maggio 2012, il Presidente di quest'Alta Corte, respinta l'istanza di sospensione, ha assegnato il termine di giorni 15 alla ricorrente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle Società sportive coinvolte per responsabilità obbiettiva nell'inchiesta disciplinare. Integrato il contraddittorio, la società ricorrente si è riportata alle conclusioni del ricorso. La FIGC, con memoria del 6 giugno 2012, ha ulteriormente rilevato: che in merito al procedimento avanti al TNAS, la cui decisione avrebbe potuto comportare con la restituzione di un punto di penalizzazione il sorpasso del Barletta sulla Cremonese, il Collegio arbitrale, con lodo 15 maggio 2012 (divenuto definitivo) aveva respinto il ricorso; che, con riferimento al processo disciplinare a carico delle due suindicate società, la Procura federale aveva chiesto “l'applicazione della sanzione della sola ammenda” per la Spezia, mentre la posizione della Cremonese “risultava definita in sede di patteggiamento con l'applicazione di un punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva”; che, dunque nessuna rielaborazione di classifica utile alla ricorrente si era verificata né potrebbe verificarsi; che, di conseguenza, il ricorso della società Barletta avrebbe dovuto essere respinto anche per carenza di interesse. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente società ha impugnato due distinte ordinanze emesse dalla Commissione Disciplinare Nazionale sostenendo che erroneamente non era stata ammessa nel procedimento disciplinare nei confronti della Società Trapani, procedimento da ritenersi un tutto unico con il presente, e che erroneamente era stato accolto il “patteggiamento” nei confronti della Cremonese peraltro consentendole di scontare la penalità nella prossima stagione sportiva. Con note autorizzate del 18 giugno 2012, la FIGC ha contro dedotto l'irritualità di detti motivi aggiunti, non essendo ravvisabile un collegamento processuale fra il C.U. con cui era stati calendarizzati i play off valevoli per la Serie B e la vicenda disciplinare riguardante altre società in classifica. Ha inoltre rilevato la FIGC: che comunque l'ordinanza della Commissione Nazionale Disciplinare, reclamabile avanti alla Corte di Giustizia Federale, non avrebbe potuto essere sindacata “per saltum”da questa Corte; che il patteggiamento di cui aveva beneficiato la Cremonese non è assoggettabile a reclamo neppure dall'interessato; a maggior ragione, quindi, da parte di un terzo estraneo. Peraltro detto patteggiamento, non essendo giustiziabile in sede federale, neppure potrebbe essere delibato da questa Corte; che la domanda risarcitoria non rientra comunque fra le attribuzioni di questa Corte. Anche la Lega Italiana Calcio Professionistico si è costituita in giudizio invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via concorrente, l'inammissibilità della domanda inerente i C.U. 219 CGF e 247CGF; nel merito: respingere tutte le domande compresa quella risarcitoria. Detta Lega ha ribadito in particolare: che la proclamazione della classifica e l'ammissione alla disputa dei play off non sono atti di natura regolamentare o regolatoria, ma hanno efficacia ricognitiva e comunque non potrebbero essere impugnati “per saltum” avanti a questa Corte; che sull'applicazione di un punto a carico del Barletta è sopraggiunto il giudicato negativo del TNAS avanti al quale la penalizzazione era stata appellata; che è priva di fondamento la domanda risarcitoria, peraltro non provata e neppure sorretta da validi elementi indiziari; che le ordinanze nei confronti del Barletta avrebbero dovuto, ove del caso, esser sottoposte al giudizio della Corte di Giustizia Federale. Le altre società sportive, nei confronti delle quali è stato integrato il contraddittorio, non risultano costituite. RITENUTO IN DIRITTO Deve essere ritenuta la competenza di questa Alta Corte giacché si disputa sulla posizione in classifica di un squadra di calcio (prima divisione, Girone “B”) contestando la collocazione di altre squadre classificate. La controversia, in carenza della previsione di specifici mezzi di impugnazione (non previsti negli statuti della FIGC e della Lega Pro) e dovendosi peraltro escludere la competenza del TNAS (art. 1, comma 2, codice relativo), non può non rientrare fra quelle previste dall'art. 1, comma 2, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva. Sussiste inoltre la notevole rilevanza in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame giacché oggetto della controversia è appunto la regolarità della classifica (del campionato di prima divisione Girone “B”) in dipendenza di future condanne disciplinari di alcune delle altre squadre classificate con conseguenze negative sulla loro posizione in classifica rispetto alla società sportiva ricorrente. Passando al merito, rileva la Corte che il provvedimento impugnato (C.U. 206/DIV dell'8 maggio 2012), con il quale era stata dichiarata vincitrice Spezia ed erano stati disposti gli accoppiamenti delle società che avevano acquistato il diritto ad effettuare i play off, risultando strettamente collegato ai punti riportati da ciascuna squadra, risulta pienamente corretto. Sostiene la ricorrente che era stata a suo tempo penalizzata di un punto e che aveva impugnato il provvedimento avanti al TNAS. L'eventuale accoglimento dell'appello sarebbe stato tardivo, e quindi inutiliter datum rispetto alla disputa dei play off. Aggiunge inoltre che la Procura Generale aveva disposto il deferimento delle società Spezia e Cremonese per implicazione nei fatti del c.d. calcio-scommesse e che l'eventuale condanna avrebbe comportato, nei confronti di dette società, uno o più punti di penalizzazione. Si sarebbe arrivati in definitiva ad una vera e propria riscrizione della classifica. Rileva la Corte che il provvedimento impugnato è stato correttamente basato sulla situazione di fatto esistente (punti conseguiti), verificata al momento della emissione. L'eventuale accoglimento dell'appello proposto dalla ricorrente avverso la subìta penalizzazione di un punto (cfr. retro) o l'eventuale inflizione di penalizzazioni alle suindicate società in classifica (per effetto degli illeciti loro contestati) devono considerarsi circostanze eventualmente sopravvenienti e, pertanto, non influenti al momento della stesura della classifica o della indicazione delle squadre per i play off. In altre parole tali circostanze, peraltro basate su semplici evenienze future ed incerte, non avrebbero in alcun modo potuto incidere, allo stato, sui punteggi presi in considerazione per la formazione della classifica anzidetta. Per di più le ipotesi avanzate dalla società ricorrente sono state successivamente smentite, per un verso dalla decisione del Collegio arbitrale che, con lodo 15 maggio 2012 (definitivo), aveva respinto l'appello proposto dalla ricorrente (cfr. sopra) e, per altro verso, dalla richiesta della stessa Procura Generale, della sola ammenda nei confronti di Spezia. Quanto alla Cremonese, la sua posizione era stata definita, in sede di patteggiamento, con un punto di penalizzazione da scontare però -si noti- nella prossima stagione sportiva. In conclusione, atteso che per contestare la classifica o la indicazione delle squadre per il play off, sono state invocate circostanze eventuali e allo stato irrilevanti, basate su evenienze future ed incerte e che peraltro, ancor prima della decisione della presente controversia, si sono verificati eventi che hanno pienamente smentito la futura realizzabilità delle negative previsioni ipotizzate dalla Barletta, il ricorso dev'essere respinto. Con successivi “motivi aggiunti” la ricorrente ha impugnato (cfr. narrativa in Fatto) due distinte ordinanze emesse dalla Commissione Disciplinare Nazionale sostenendo: che erroneamente non era stata ammessa ad intervenire nel procedimento disciplinare nei confronti della società Trapani, procedimento da ritenersi un tutto unico con il presente e che illegittimamente era stato accolto il “patteggiamento” nei confronti della Cremonese, peraltro consentendole di scontare la penalità nella prossima stagione sportiva. L'art. 43, primo comma, del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) reca: “i ricorrenti...possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni...ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte”. Non ignora la Corte che la portata di detti “motivi aggiunti” è stata poi ampliata da prevalente giurisprudenza amministrativa, nondimeno, nel caso in esame, fra le impugnazioni delle due ordinanze emesse dalla Commissione Disciplinare e la domanda principale non sussiste evidentemente né connessione (sia pure intesa in modo ampio), né alcun collegamento processuale. Comunque l'ordinanza della Commissione Disciplinare avrebbe dovuto esser impugnata avanti alla Corte di Giustizia Federale e non già “per saltum” avanti a questa Corte, e tanto meno nel corso (motivi aggiunti) di in un procedimento neppure connesso. Il patteggiamento peraltro non è assoggettabile a reclamo dall'interessato e, a maggior ragione, da un terzo. Deve pertanto concludersi che i “motivi aggiunti”, con i quali la ricorrente introduce domande chiaramente avulse da quella principale, sono inammissibili. Ogni altra domanda (compresa quella proposta in via subordinata dalla ricorrente di risarcimento del danno in proprio favore, domanda peraltro inammissibile avanti a questa Corte in relazione all’ambito della controversia e alla infondatezza dei motivi principali e comunque non suffragata dal benché minimo riscontro probatorio) che non sia assorbita deve considerarsi respinta. Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate in complessivi euro 2.000 in favore di ciascuna delle due parti costituite. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA il ricorso in parte inammissibile, in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza nella misura di euro 2000 a favore di ciascuna delle parti resistenti. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 5 luglio 2012. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 24 luglio 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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