CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 luglio 2012 promosso da: Sig.ra Sabrina Sidoti e A.S.D. Pallacanestro Patti / Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 luglio 2012 promosso da: Sig.ra Sabrina Sidoti e A.S.D. Pallacanestro Patti / Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE
AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO – ARBITRO
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
ha pronunciato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0527 del 1° marzo 2012) promosso da:
Sig.ra Sabrina Sidoti e A.S.D. Pallacanestro Patti, con e presso l’Avv. Giovanni Allegro
(giallegro@pec.giuffre.it)
parti istanti
CONTRO
Federazione Italiana Pallacanestro, con e presso gli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A.
Vaccaro (a.valori@studiovalori.com)
parte resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con istanza del 27 febbraio 2012, la Sig.ra Sabrina Sidoti, in proprio e nella qualità di
rappresentante legale della A.S.D. Pallacanestro Patti (d’ora in poi: Società Patti), adiva il
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), chiedendo l’avvio di un arbitrato per
l’annullamento e/o la riforma del C.U. n. 796 del 2 dicembre 2011, con il quale la Corte di
Giustizia Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi: FIP), con la
pronuncia n. 38, ha accolto il ricorso della Procura Federale FIP e ha disposto l’inibizione
della Sig.ra Sabrina Sidoti da ogni attività federale e sociale per anni due, in relazione alla
violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia (d’ora in poi: RG) della FIP, che si
riferisce all’obbligo di lealtà e correttezza.
2. La vicenda trae spunto da una segnalazione presentata alla Procura Federale
dall’Ufficio contabilità della FIP, con riferimento all’erogazione dei contributi a favore della
Società Patti per Nuovi Atleti Svincolati (d’ora in poi: NAS), pari a euro 20.724,00, e
demandava l’indagine alla Procura per valutare se fossero state commesse irregolarità, da
parte della società sportiva, nella conduzione del campionato provinciale under 14 della
stagione agonistica 2010/11, in particolare sul numero di tesserati iscritti a referto, inferiore
a quanto previsto nel minimo per la partecipazione a campionato.
3. La Procura Federale, a seguito di indagini, riscontrava una serie di anomalie
comportamentali della Società Patti nella partecipazione al campionato, tali da produrre
“sconfitte umilianti” volte a falsare la regolarità del campionato, con il solo scopo di
ottenere l’erogazione dei contributi NAS. Pertanto, procedeva al deferimento della Società
Patti in persona del legale rappresentante Sig.ra Sabrina Sidoti, contestando le violazioni
di cui agli artt. 43 e 44 RG della FIP.
4. La Commissione Nazionale Giudicante FIP, all’esito della istruttoria e della discussione,
si pronunciava per il proscioglimento della Società Patti e per essa del proprio
rappresentante legale. Riteneva, infatti, la Commissione che non vi fossero elementi certi
per la validità della contestazione mossa dalla Procura, che era piuttosto basata
esclusivamente su un ragionamento meramente deduttivo.
5. Contro la decisione della Commissione promuoveva ricorso la Procura Federale,
derubricando l’illecito da quello di cui agli artt. 43 e 44 RG a quello di cui agli artt. 2 e 39
RG e appellandosi alla Corte di Giustizia FIP. La Corte accoglieva il ricorso sulla base
della sussistenza della violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza – ritenendo che la
partecipazione al campionato fosse stata effettuata al solo fine di ottenere i contributi NAS
– e per l’effetto irrogava la sanzione di inibizione della Sig.ra Sabrina Sidoti da ogni attività
federale e sociale per anni due.
6. Sulla decisione della Corte di Giustizia Federale, la Sig.ra Sabrina Sidoti promuove
istanza di arbitrato e chiede di “Esperirsi il tentativo di conciliazione sulle questioni oggetto
della presente controversia, finalizzato all’annullamento della impugnata decisione ed alla
revoca delle seguenti sanzioni: 1. Anni due di inibizione alla Sig.ra Sidoti Sabrina, legale
rappresentante della A.S.D. Pallacanestro Patti. 2. Mancata erogazione del contributo
NAS per euro 20.724,00 relativo alla attività federale posta in essere dalla ricorrente
associazione nell’anno 2010/11. In via subordinata chiede l’adozione di ogni altra equa
soluzione prospettata dal nominato Collegio. In ogni caso con vittoria di spese ed
attribuzioni del presente giudizio arbitrale, nonché condanna alla controparte delle spese
di funzionamento di Collegio”.
7. Si costituiva con propria memoria la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),
replicando a quanto prodotto e argomentato da parte istante, svolgendo proprie
considerazioni di merito e concludendo per “rigettare l’istanza arbitrale promossa da Sidoti
Sabrina in proprio e quale l. rapp.te della ASD Pall. Patti e tutte le domande in esso
contenute, siccome inammissibili e infondate con conferma della decisione della Corte
Federale FIP n. 38 (CU 796 del 02.12.2011). Con vittoria di spese, competenze, onorari di
difesa, oltre al rimborso delle spese al 12,5%, all’IVA e CAP, e vinte le spese e gli onorari
della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”.
8. La parte istante nominava quale Arbitro l’Avv. Marcello de Luca Tamajo; la parte
resistente provvedeva alla nomina dell’Arbitro nella persona del Prof. Avv. Maurizio
Benincasa; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale
Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 4
marzo 2012 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
9. Il Collegio Arbitrale teneva una prima udienza in data 19 aprile 2012 presso la sede del
TNAS, dove veniva coltivata una ipotesi di tentativo di conciliazione ex art. 20, commi 1 e
2, del Codice, che non aveva, successivamente, nessun esito. Si teneva una seconda
udienza, in data 5 luglio 2012, dove le Parti discutevano nel merito, rispettando il principio
del contraddittorio.
Il Collegio si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. La Sig.ra Sabrina Sidoti è stata sanzionata con la inibizione di due anni da ogni attività
federale e sociale per avere violato l’art 2 RG della FIP, ovvero per essere venuta meno
all’osservanza dell’obbligo di lealtà e correttezza, quali principi che sovraintendono
l’esercizio e la partecipazione allo sport in generale.
La decisione che ha portato all’emanazione della sanzione è fondata sul fatto, dimostrato,
che la Società Patti ha disputato un campionato “apparente” al solo fine di ottenere
l’erogazione delle somme NAS. Infatti: ha perso tutte le partite del campionato, talvolta
addirittura senza nemmeno ottenere un punto di canestro, tenuto conto che ha schierato in
campo dei giovanissimi privi di una adeguata preparazione tecnico-sportiva e talvolta
senza l’assistenza di un allenatore e/o dirigente accompagnatore. Da qui la rilevanza del
comportamento “antisportivo”, che lede i principi di lealtà e correttezza.
11. In effetti, risulta essere un comportamento sportivo quantomeno anomalo, non tanto
quello di avere perso tutte le gare del campionato – sul punto va ricordata la “dottrina” di
De Coubertin che da sempre ispira e indirizza l’attività sportiva (“l’importante non è vincere
ma partecipare”) – ma piuttosto quello di avere voluto schierare una squadra non
competitiva, composta da giovanissimi, ben al di sotto dei 14 anni, con un numero di atleti
di numero inferiore a quelli richiesti da regolamento (9 atleti tesserati su 10 quale numero
previsto a referto) e, talvolta, senza l’assistenza di un tecnico quale guida sicura per gli
atleti in campo. Non può che lasciare quantomeno perplessi, in particolare, il punteggio di
una gara, con una sconfitta di 101 a 0, che manifesta una preparazione tecnico-fisica dei
giocatori della Società Patti sicuramente poco adeguata alla competizione. Sebbene risulti
esagerato il giudizio della Corte di Giustizia, laddove scrive che tale comportamento e il
consequenziale esito sportivo delle partite di campionato risulta essere “umiliante e
frustante” e “serve solo per allontanare i ragazzi dalla pallacanestro”.
Certo, si ha ragionevole motivo di ritenere che il comportamento e le scelte che hanno
ispirato la partecipazione al campionato da parte della Società Patti, nei termini sopra
rappresentati, va a incidere sulla lealtà e correttezza, quali principi che sovraintendono
l’esercizio e la partecipazione allo sport in generale.
Vale però precisare, che la lealtà e la correttezza in ambito sportivo non si misurano sulla
base della “qualità” degli atleti e della loro valida, oppure no, preparazione tecnicosportiva,
ma piuttosto sul comportamento da tenere dentro e fuori il campo da giuoco,
“osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la
partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare” (art. 2, comma
primo, RG della FIP). La Società Patti si è resa partecipe di un modo di esercizio e
partecipazione del giuoco della pallacanestro che non può certo corrispondere ai canoni
della lealtà e correttezza, cui deve essere improntata la disciplina sportiva. Anche dal
punto di vista dell’immagine stessa dello sport, e della pallacanestro in particolare, risulta
certamente diseducativo il comportamento che ha caratterizzato le scelte compiute dalla
Società Patti nel campionato provinciale under 14 della stagione agonistica 2010/11. Con
lo svolgimento di un campionato “apparente”, finalizzato a ottenere il finanziamento NAS,
pari a euro 20.724,00.
12. La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questo Collegio, riguarda nello
specifico il legale rappresentante della Società Patti, la Sig.ra Sabrina Sidoti, quale
responsabile della violazione dell’obbligo di lelatà e correttezza (art. 2 R.G.) e pertanto
sanzionata con l’inibizione per anni due da ogni attività federale e sociale. Sul punto,
questo Collegio ritiene che sia eccessiva la quantificazione della sanzione, tenuto conto
che la norma prevede una ampia gradualità sanzionatoria inibitoria. Infatti, l’art. 39,
comma primo, R.G. F.I.P., prescrive che “Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a
chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie,
dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata.
In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o
omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata”. Nel caso
della Sig.ra Sabrina Sidoti, va rilevato come questa sia subentrata alla carica, quale legale
rappresentante della Società Patti, il 28 marzo 2011, e quindi ben oltre i fatti contestati,
che invece risalgono prevalentemente all’anno 2010. Pertanto, le può essere attribuita una
responsabilità temporalmente circoscritta, e comunque individuabile solo per una breve
torno di tempo rispetto allo svolgimento complessivo del campionato provinciale under 14
svolto dalla Società Patti. Certo, avrebbe dovuto, nel momento in cui ha assunto la carica,
dissociarsi rispetto alle scelte compiute dalla Società Patti, sia pure senza potere
modificare quanto ormai già compiuto, in termini di mancata lealtà e correttezza, nella
prevalenza dello svolgimento del campionato.
Il Collegio, per quanto sopra esposto, ritiene maggiormente conforme a una valutazione
fondata sul principio di equità e giustizia, riformare parzialmente la decisione della Corte di
Giustizia e ridurre a mesi 12 la sanzione inflitta.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e riforma la
decisione della Corte Federale FIP n. 38 (C.U. n. 796 del 2 dicembre 2011) riducendo a 12
mesi la sanzione in favore della Sig.ra Sabrina Sidoti.
Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione:
a) compensa integralmente le spese per assistenza difensiva;
b) dichiara le parti – Sig.ra Sabrina Sidoti, A.S.D. Pallacanestro Patti e Federazione
Italiana Pallacanestro – tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà e salvo
rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli arbitri e del CONI, che liquida,
complessivamente, in € 4.500,00.
c) compensa i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
d) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in Roma, il giorno 5 luglio 2012, in conferenza personale degli Arbitri e
sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Maurizio Benincasa