CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 maggio 2012 promosso da: S.S. Barletta Calcio Srl, Sig. Roberto Tatò e Sig. Paride Walter Tatò / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 maggio 2012 promosso da: S.S. Barletta Calcio Srl, Sig. Roberto Tatò e Sig. Paride Walter Tatò / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Avv. Aurelio Vessichelli nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, presso la sede dell’arbitrato, in data 15 maggio 2012, ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 1029 del 2 maggio 2012 ) da: Barletta Calcio s.r.l., con sede in Barletta ( BT ) alla Via Veneto presso lo Studio Puttilli C.F. e P.I.: 04765770724, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Michele Piccolo, da Roberto Tatò e da Paride Walter Tatò, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Cascella, congiuntamente e disgiuntamente con l’ avv. Gaetano Aita del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Angelo Cascella in Vicenza, Via Napoli n.4, come da delega in calce alla istanza di arbitrato ed ai motivi aggiunti parti istanti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione parte intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società S.S. Barletta Calcio S.r.l. ( Barletta Calcio ) è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 1a Divisione. Il Sig. Roberto Tatò, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento, era Presidente del Barletta Calcio. . Il Sig. Paride Walter Tatò, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento, era Vice Presidente del Barletta Calcio. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. La Procura federale della FIGC deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale, con atto del 17 febbraio 2012, il sig. Paride Walter Tatò, Vice Presidente del Barletta Calcio, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ( CGS ), il sig. Roberto Tatò, Presidente del Barletta Calcio, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 6, comma 5 del CGS. La Barletta Calcio veniva conseguentemente chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. In particolare per quanto riguarda il Paride Walter Tatò, la contestazione nel deferimento riguarda la contemporanea posizione rivestita quale socio della Gambling Partners S.r.l., società operante nel settore della raccolta di scommesse sportive anche calcistiche in violazione del divieto di scommesse sancito dal CGS per i tesserati, anche per interposta persona; per quanto riguarda l’allora Presidente del Barletta Calcio, Roberto Tatò, la contestazione riguarda l’aver omesso di riferire la circostanza del detto coinvolgimento del suo Vice Presidente alla Procura federale. 4. La Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n.72/CDN del 15 marzo 2012 infliggeva al Paride Walter Tatò la sanzione della inibizione per anni due e l’ammenda di euro venticinquemila; al Roberto Tatò l’inibizione per mesi tre e l’ammenda di euro quindicimila ed alla società la sanzione della penalizzazione di 1 punti uno in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente per il 2011/2012.. 5. Contro tale decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale le parti odierne istanti ( deducendo l’insussistenza delle violazioni loro contestate) . 6. Con decisione pubblicata il 12 aprile/7maggio 2012 (C.U. n. 219 /CGF e C.U. 247/CGF ), la CGF respingeva il reclamo e confermava integralmente quanto disposto dal giudice di primo grado C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 2 maggio 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ( TNAS ), la Barletta Calcio dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, l’annullamento di tutte le sanzioni, inibizioni, ammende e penalizzazione, da questa irrogata. 8. Le parti istanti chiedevano al TNAS di adottare la procedura d’urgenza con abbreviazione dei termini e l’emissione del lodo prima del 20 maggio, data d’inizio dei play off, per essere la società in lizza per un posto nei play off proprio in dipendenza dell’attribuzione o meno al Barletta Calcio del punto di penalizzazione inflitto. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, gli istanti chiedevano la nomina dell’ Arbitro unico, rimettendosi alle determinazioni della FIGC ed in subordine designavano quale arbitro l’avv. Massimo Coccia. 10. Il Presidente del TNAS, ravvisata la sussistenza delle ragioni d’urgenza, con proprio provvedimento deliberava la riduzione a un terzo del termine di pronuncia del lodo e la riduzione del termine per la costituzione della Federazione intimata fino al 14 maggio. 11. Con memoria datata 11 maggio 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta in quanto in parte inammissibile ed in parte infondata. 12. Nella memoria di costituzione, la FIGC indicava quale arbitro unico, dopo aver acquisito l’adesione dell’istante, l’avv. Aurelio Vessichelli che accettava l’incarico. 13. Il 15 maggio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, l’ Arbitro unico disponeva potersi procedere ad anticipare la discussione su concorde richiesta delle parti; le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti ed autorizzavano congiuntamente l’Arbitro unico a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo. 14. All’esito dell’udienza, l’Arbitro unico si riservava. C.2 Le domande e le posizioni delle parti a. Le domande e le posizioni del Sig. Paride Walter Tatò, del Sig. Roberto Tatò e della S.S. Barletta Calcio S.r.l.. 15. Nell’istanza di arbitrato le parti lamentano l’insussistenza della violazione dell’art.6 del CGS da parte del Paride Walter Tatò. Il fatto che l’istante, mentre rivestiva la carica di Vice Presidente della Barletta Calcio, fosse anche titolare di quote di una società a responsabilità limitata, la Gambling Partners s.r.l., operante nel settore di attività volta alla raccolta di scommesse, non integrerebbe la violazione della norma citata che vieta espressamente ai soggetti dell’ordinamento federale, di “effettuare o accettare scommesse direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati in ambito FIFA, FIGC e UEFA ”. Parte istante sostiene che nella fattispecie è mancata la prova che il Paride Tatò abbia in concreto compiuto atti univocamente funzionali alla effettuazione di scommesse in gare di calcio, e che non è nemmeno rinvenibile alcuna interposizione di persona, trattandosi di partecipazione in quote di una società di capitali, lamentando altresì che la partecipazione societaria contestata è minoritaria e senza alcun ruolo di gestione, riservato all’Amministratore unico. Nell’istanza di arbitrato si conclude che nessuna responsabilità può essere ascritta a Paride Walter Tatò, né conseguentemente a Roberto Tatò per la presunta omessa denuncia della situazione riguardante il Vice Presidente e nemmeno alla Barletta Calcio a titolo di responsabilità diretta. Parte istante chiede pertanto al TNAS l’ annullamento delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermate dalla Corte di Giustizia Federale. b. Le domande e la posizione della FIGC Nella memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza venga dichiarata in parte inammissibile e, comunque, respinta, perché infondata nel merito”. La FIGC, richiamando precedenti arbitrali del TNAS, rileva come nella fattispecie l’Arbitro unico non ha competenza riguardo alle ammende irrogate a Paride Walter Tatò ed a Roberto Tatò, rispettivamente di euro 25.000,00 e 15.000,00 trattandosi di importi inferiori al minimo previsto dall’art.30 dello Statuto FIGC secondo il quale non sono soggette alla cognizione del TNAS le controversie che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore ad euro 50.000,00. Nel merito la Federazione intimata rileva come la dimostrata posizione del Vice Presidente del Barletta Calcio quale proprietario di quote di una società operante nel settore della raccolta delle scommesse, integra la violazione del disposto dell’art.6 comma 1 del CGS, norma che ha lo scopo di evitare commistioni fra coloro che operano – a qualsiasi titolo – in ambito federale ed il mercato delle scommesse. La Figc osserva che laddove il citato art.6 comma 1 estende il divieto di effettuare o accettare scommesse per i soggetti dell’ordinamento federale, ecc., anche a coloro che agiscano per interposta persona, la norma intende individuare nei termini più ampi il novero dei destinatari del divieto, per poter sanzionare anche chi agisca non direttamente ma per il tramite di un distinto soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. La FIGC rileva altresì che la partecipazione societaria del Paride Tatò risultava significativa e che è irrilevante ai fini della sussistenza della violazione che il Paride Tatò fosse privo di poteri gestori nella società. La Federazione conclude pertanto per la conferma delle sanzioni inflitte anche alla Barletta Calcio ed al Roberto Tatò che avrebbe dovuto denunciare alla Procura Federale che il figlio, Vice Presidente della Barletta Calcio era anche socio della Gambling Partners s.r.l., circostanza della quale risultava essere a conoscenza. MOTIVI DELLA DECISIONE 16. La preliminare eccezione di parziale inammissibilità dell’istanza di arbitrato, formulata dalla Federazione intimata, riguarda la questione della incompetenza del TNAS a giudicare sulle ammende inflitte nella fattispecie a Paride Walter Tatò ed a Roberto Tatò di importo inferiore a € 50.000,00, secondo quanto disposto dall’art. 30 dello Statuto della FIGC, all’osservanza del quale gli odierni istanti sono vincolati, norma che, appunto, esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». Trattandosi nella fattispecie, a parere dell’Arbitro unico, di sanzioni soltanto pecuniarie in quanto ammende inflitte, secondo quanto specificamente previsto dagli articoli 18 e 19 del CGS, distintamente rispetto alle diverse sanzioni inflitte delle inibizioni e della penalizzazione, e di importo inferiore al minimo previsto di euro 50.000,00, l’Arbitro unico intende richiamarsi sul punto a precedenti specifici del TNAS a partire dalla decisione che è stata poi seguita da altri pronunciamenti arbitrali ( lodo Ascoli Calcio 1989 SpA vs. Figc, del 15 dicembre 2009; lodo A.S. Melfi Srl vs. Figc, del 29 marzo 2012 ), che individua nello Statuto Figc, e specificatamente nell’art. 30, la clausola compromissoria che consente la chiamata in arbitrato. Difetta della competenza il TNAS nell’ipotesi che l’oggetto del gravame sia una sanzione soltanto pecuniaria inferiore a euro 50.000,00. Pertanto, questo Arbitro Unico, sulla base di precedenti pronunce, ritiene di dovere “stralciare” le sanzioni pecuniarie inflitte a Paride Walter Tatò ed a Roberto Tatò in quanto inferiori a euro 50.000,00, e sottratte alla cognizione del TNAS rigettando sul punto l’istanza di arbitrato in quanto inammissibile. 17. Nel merito, l’Arbitro unico rileva come risulta provato e non contestato che Paride Walter Tatò, Vice Presidente della Barletta Calcio, è all’epoca dei fatti proprietario di quote della Gambling Partners s.r.l., società che ha quale oggetto sociale anche lo svolgimento di attività rivolta alla raccolta di scommesse ; risulta altresì che la Gambling Partners è titolare di un sito internet dalla cui documentazione emerge che l’attività svolta è la raccolta di scommesse anche su gare di calcio per i campionati professionistici organizzati dalla FIGC. La partecipazione societaria in capo al Paride Walter Tatò è significativa in quanto pari al 27,5 % del capitale sociale, risultando il restante capitale sociale ripartito solo fra altri due soci ( con uguali quote del 27,5% ) e altre partecipazioni residue. Ritiene il Giudicante che tale fattispecie integra in capo ad un Vice Presidente di società sportiva una grave violazione del divieto di scommesse espressamente sanzionato dall’art.6 del CGS e del dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sancito dall’art.1 comma 1 dello stesso CGS. Non hanno pregio le doglianze di parte istante volte a far intendere che le norme richiamate non sarebbero idonee a sanzionare la partecipazione del dirigente sportivo in una società operante nel settore della raccolta delle scommesse ove non si provi che in concreto l’agente abbia violato il divieto o direttamente o per interposta persona in quanto, sostiene parte istante che la posizione di socio senza poteri gestori di una società non integra la fattispecie dell’attività posta in essere per interposta persona. L’Arbitro unico ritiene che l’interesse tutelato dalle norme contenute nell’art.6 sia quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l’interesse alla regolarità delle partite, come rileva parte istante. E’ pertanto irrilevante che in concreto quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito o che di detto coinvolgimento non si sia fornita la prova : è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. Basta, a parere dell’Arbitro Unico, la potenzialità di attacco o di aggressione al bene protetto vale a dire, si ripete, il non coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio, bene protetto che l’estensore delle norme in esame ha collocato tra quelli meritevoli della piu’ ampia tutela per la salvaguardia dei valori tipici e propri della pratica sportiva. . L’art.6 contiene una previsione volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, come riconosciuto dalla stessa parte istante ( o di posizione ), nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato e che ha trovato legittima applicazione nel caso di specie, ai fini dell’ applicazione della sanzione. A conferma della correttezza di tale lettura, valga anche il rilievo che il sistema sanzionatorio nella specie prevede che, ove risulti provato in concreto il tentativo o l’avvenuta alterazione di un risultato sportivo, detta condotta integrerebbe la più grave ipotesi di illecito sportivo sanzionato dall’art. 7 del CGS con un minimo edittale di anni tre ed euro 50.000,00 di ammenda. Il Paride Walter Tatò, pertanto, per aver assunto la posizione significativa ( al 27,5%) di socio della Gambling Partners operante nel settore della raccolta di scommesse sportive anche nel calcio, mentre era Vice Presidente del Barletta Calcio, ha palesemente violato il disposto degli articoli 6 comma 1 e 1 comma 1 del CGS più volte citati con una condotta astrattamente e potenzialmente idonea e posta in essere per interposta persona, vale a dire non direttamente ma avvalendosi della società posseduta pro quota. Riguardo al Roberto Tatò, risulta provato dagli atti di causa che il Presidente della Barletta Calcio era al corrente che il figlio Paride Walter si trovava anche nella posizione di socio della Gambling Partners e, ciò nonostante, ha omesso di riferire la circostanza alla Procura Federale come invece prescritto dall’art. 6 comma 5. Il fatto, portato alla valutazione del Giudicante, che il Presidente Tatò abbia parlato della partecipazione societaria del figlio, in sede di dichiarazioni rese nel corso del giudizio, non vale ad escludere l’omissione di denuncia sanzionata in quanto la dichiarazione peraltro tardiva risulta evidentemente provocata da un interrogatorio precedentemente svolto. La responsabilità diretta della S.S. Barletta Calcio S.r.l., infine, deriva conseguentemente, ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS, per effetto delle condotte poste in essere dai propri legali rappresentanti. L’istanza di arbitrato deve pertanto essere integralmente rigettata. D. Sulle spese 18. Per le spese legali e gli onorari per l’Arbitro Unico, considerata la natura e la complessità della controversia, si dispone di porre a carico delle parti istanti, in solido fra le stesse, il pagamento delle spese legali da liquidare in € 1800,00 ( euro milleottocento/00 ) in favore della Federazione Italiana Gioco Calcio intimata e di porre a carico delle parti istanti soccombenti in solido fra le stesse, con il vincolo di solidarietà con la parte intimata, il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico che è congruo liquidare in complessivi € 2.800,00 (duemilaottocento/00) . P.Q.M. l’Arbitro Unico definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza deduzione ed eccezione così provvede: 1. rigetta integralmente l’ istanza di arbitrato della S.S. Barletta Calcio S.r.l., del Sig. Roberto Tatò e del Sig Paride Walter Tatò; 2. pone a carico delle parti ricorrenti il pagamento delle spese del giudizio in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, liquidate come in parte motiva; 4. pone a carico delle parti ricorrenti con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati come in parte motiva ; 5. pone a carico delle parti ricorrenti il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2012, e sottoscritto in numero di cinque originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli
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