CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 maggio 2012 promosso da: Sig. Umberto Lattuca / A.S. Bari SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 maggio 2012 promosso da: Sig. Umberto Lattuca / A.S. Bari SpA IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO DOTT. BRUNO MOLLICA – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 0592 del 9 marzo 2012 promosso da: Signor Umberto Lattuca, nato a Roma il 19 aprile 1959 (C.F. LTTMRT59D14H501F) e ivi residente alla Via dei Giornalisti n.37, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Scognamillo (C.F. SCGMRC58B2H501Q), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Edoardo Jenner n. 136 istante CONTRO A.S. Bari S.p.A., con sede in Bari, Strada Torrebella, presso lo Stadio Comunale, in personale del legale rappresentante pro tempore, Dott. Salvatore Matarrese intimata non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito dall’A.S. Bari S.p.A. al Sig. Umberto Lattuca in data 7 luglio 2008, con il quale la società sportiva conferiva all’istante il compito di svolgere tutte le attività utili al fine di favorire il tesseramento del calciatore Alessandro Parisi. Con atto depositato in data 13 marzo 2012, Prot. n. 0592, il Signor Lattuca proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Dott. Bruno Mollica ex art. 17.1 del Codice; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Dott. Bruno Mollica (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 30 maggio 2012 presso la sede dell’arbitrato. Il Signor Lattuca formulava le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare, ai sensi delle previsioni delle normative regolamentari e del mandato inter partes, l’ A.S. Bari S.p.A. civilmente obbligata nei confronti dell’agente, Sig. Lattuca Umberto; 2) per l’effetto, condannare la A.S. Bari S.p.A., per le causali di cui in premessa, al pagamento della somma di Euro 33.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, quale ultima rata dovuta oggetto del mandato tra Società ed Agente sottoscritto dalle parti in data 7 luglio 2008, oltre interessi effettivamente maturati dalla scadenza all’effettivo soddisfo, al pagamento delle spese legali e di quelle di costituzione e funzionamento del collegio arbitrale oltre l’importo della quota versata per attivare la procedura arbitrale; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». L’A.S. Bari S.p.A. non si costituiva nel procedimento arbitrale. All’udienza del 30 maggio 2012, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione per l’assenza della parte intimata, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il Signor Lattuca ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti dell’ A.S. Bari S.p.A. in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti in data 7 luglio 2008 e depositato in data 11 luglio 2008. La difesa dell’istante osserva come, sulla base del contratto sottoscritto nel luglio del 2008, il sodalizio pugliese «si obbligava a corrispondere […] un corrispettivo pari alla somma di euro 99.000,00 oltre IVA da corrispondersi in tre rate e precisamente: euro 33.000,00 oltre iva entro il 30.04.2009; Euro 33.000,00 oltre iva entro il 30.04.2010; Euro 33.000,00 oltre iva entro il 30.04.2011». Vedendo inutilmente decorrere le scadenze delle prime due rate pattuite, l’istante proponeva ricorso presso questo Tribunale al fine di tutelare i propri interessi (Prot. n. 1222 del 16 giugno 2010). Nelle more del giudizio, la società sportiva effettuava il pagamento di quanto dovuto e, pertanto, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport prendeva atto, in data 4 agosto 2010, della rinuncia al contenzioso effettuata dalle parti per la cessata materia del contendere. Successivamente, anche il terzo termine, 30 aprile 2011, relativo all’ultima rata da 33.000,00 decorreva inutilmente; pertanto, l’odierna parte istante adiva nuovamente il T.N.A.S. per veder tutelato il proprio interesse. 2. La domanda è fondata e deve essere accolta. Il Collegio ritiene che la parte istante abbia dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, il Signor Lattuca ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato del 7 luglio 2008. A ciò si aggiunga che è stato provato, documentalmente, anche il quantum della pretesa creditoria, consistente nella somma di € 33.00,00 oltre IVA. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). In ordine alla decorrenza degli interessi maturati, il Collegio osserva come ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. La scadenza dell’obbligazione in questione è da individuarsi, ex mandato procuratorio del 7 luglio 2008, al 30 aprile 2011. 3. Le spese di lite e gli onorari del Collegio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in € 1.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a.; e in € 3.000,00 oltre spese degli arbitri. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: • accoglie la domanda formulata dal Sig. Umberto Lattuca e, per l’effetto, condanna la A.S. Bari S.p.A. a corrispondere al Sig. Umberto Lattuca l’importo di € 33.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, oltre interessi legali dal 30 aprile 2011 fino al soddisfo; • pone a carico dell’A.S. Bari S.p.A. il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; • fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico dell’A.S. Bari S.p.A., il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; • pone a carico dell’A.S. Bari S.p.A. il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; • dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 30 maggio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Bruno Mollica
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