CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 giugno 2012 promosso da: A.S. Bari SpA e Dott. Claudio Garzelli / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 giugno 2012 promosso da: A.S. Bari SpA e Dott. Claudio Garzelli / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Enrico De Giovanni (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento arbitrale Prot. n. 1003 del 26/04/2012 – 595 promosso: dall’A.S. BARI s.p.a., con sede in Bari alla via di Torrebella, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal dott. CLAUDIO GARZELLI con istanza del 26.4.2012 , entrambi rappresentati e difesi dall’avv. prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi e dall’ avv. Francesco Biga,presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari, via Andrea da Bari n. 35 (fax.:080.5231938; e-mail giuseppe.trisorioliuzzi@pec.studiotrisorioliuzzi.it; francesco.biga@pec.studiotrisorioliuzzi.it) ; - istante – Contro la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C., con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14 (C.F. 05114040586; P.I.: 01357871001), in persona del Presidente dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 58 (tel. 068840832 - Fax 068844924 – e-mail luigi.medugno@pec.it) ; - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato del 26/4/2012 il dr. Claudio Garzelli e la A.S. Bari s.p.a. chiedevano al TNAS , in riforma del provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 220/CGF del 12/4/2012, con motivazione successivamente pubblicata sul C.U. 228/CGF del 20/4/2012, che confermava la decisione della Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C. pubblicata in C.U. n. 69/ CDN del 8/3/2012: a) l'annullamento integrale della penalizzazione di due punti in classifica assegnata per responsabilità diretta e/o oggettiva all’ A.S. Bari s.p.a. calcio e della sospensione per quattro mesi a carico del dr. Garzelli per non avere provveduto alla scadenza del 14 novembre 2011 al pagamento di quanto dovuto per emolumenti e contributi Enpals ed Irpef relativi al trimestre aprile/giugno 2011; b) in subordine di commutare la sanzione a carico dell’A.S. Bari e quella a carico del dr. Garzelli in ammende pecuniarie; c) In via ulteriormente gradata di ridurre a un solo punto di penalizzazione in classifica la sanzione dell’A.S. Bari e a periodo non superiore a 15 giorni la inibizione del dr. Garzelli. Formulava inoltre istanza di abbreviazione dei termini , accolta dal Presidente del TNAS con provvedimento del 7/5/2012. Gli istanti riservavano ulteriori argomentazioni all'atto della pubblicazione delle motivazioni della decisione. Si costituiva ex art. 12 codice TNAS la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo che l'istanza fosse dichiarata inammissibile o rigettata poiché infondata, svolgendo articolate deduzioni e riservando anch'essa ulteriori difese al momento del deposito delle motivazioni. Il Collegio, nel frattempo regolarmente formatosi nella composizione che si legge in epigrafe, fissava la prima udienza . In data 28 maggio 2012 si teneva pertanto la prima udienza durante la quale veniva esperito senza successo il tentativo di conciliazione; successivamente in data 13 giugno 2012 si teneva l'udienza di discussione e le parti concordemente autorizzavano il deposito del dispositivo entro il 21 giugno, con successivo deposito della motivazione; il Collegio si riservava di decidere, trattenendo la causa in decisione; in data 20 giugno 2012, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, deliberava a maggioranza e depositava quindi il dispositivo. Le argomentazioni delle parti vengono sintetizzate nel prosieguo del presente lodo, con riferimento alle diverse domande ed eccezioni proposte. Tanto premesso il Collegio osserva e statuisce quanto segue. ................... La vicenda all’esame del Collegio verte sul mancato pagamento (ex artt. 85 N.O.I.F. e 10.3 CGS) alle scadenze prefissate di quanto dovuto dall’A.S. Bari per emolumenti, versamenti Irpef e contributi Enpals. In particolare con l’istanza di arbitrato il Bari ed il suo legale rappresentante chiedono l’annullamento (ovvero, in subordine la commutazione in ammenda o la riduzione) delle sanzioni irrogate loro dagli organi della giustizia sportiva, due punti di penalizzazione e quattro mesi di inibizione, per non avere ancora provveduto alla scadenza del 14 novembre 2011 al pagamento di quanto dovuto per emolumenti e contributi Enpals ed Irpef relativi al trimestre aprile/giugno 2011. Il fatto costituito dal mancato pagamento non è contestato: si discute invece sulla ravvisabilità di un nuovo illecito amministrativo rispetto a quello già sanzionato alla relativa scadenza, allorquando a quella successiva non risultino ancora pagate le somme afferenti ai precedenti trimestri, precisando che si tratta, nel caso specifico, di morosità originariamente riconducibile all’ultimo trimestre dell’anno sportivo precedente. 1) Va innanzi tutto esaminata , in quanto pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla FIGC nei confronti del Bari calcio ( e non nei confronti del dr. Garzelli). Secondo la Federazione l'eventuale riattribuzione di due punti in classifica non darebbe al Bari alcun concreto vantaggio, alla luce della classifica finale del campionato di calcio di serie B del 2011/2012. L'eccezione non è fondata, ad unanime giudizio del Collegio; infatti dalla posizione in classifica, che potrebbe mutare con la riattribuzione di due punti, possono derivare conseguenze concrete, ad esempio in relazione ai finanziamenti attribuibili alle singole società in ragione della predetta posizione nonché alle modalità di partecipazione alla successiva edizione della Coppa Italia; inoltre non può, almeno in astratto, escludersi nel caso specifico che la predetta riattribuzione possa assumere rilievo anche in relazione ad eventuali penalizzazioni teoricamente possibili anche con riferimento alla stagione sportiva appena conclusa in conseguenza delle indagini e dei conseguenti eventuali procedimenti relativi ad illeciti sportivi tuttora in corso. Infine non può negarsi un interesse morale della società all'attribuzione di una migliore posizione nella classifica finale. 2) Gli istanti eccepiscono, in via “preliminare e assorbente" la nullità della decisione della Corte di Giustizia Federale poiché la decisione è stata pubblicata il 12 aprile priva di motivazione, pubblicata a sua volta solo il 20 aprile. In sostanza viene eccepita la nullità della decisione della CGF, ex art. 34 c. 2 del CGS, per essere stato, dapprima, pubblicato il dispositivo e solo successivamente la pronuncia in forma integrale; la F.I.G.C. chiede il rigetto dell'eccezione per le numerose ragioni illustrate nelle memorie versate in atti. Il Collegio ritiene all’unanimità che l’eccezione sia infondata. Per costante giurisprudenza del TNAS , da cui non si ha motivo di discostarsi, l’art. 34 c. 2 del CGS va interpretato nel senso che è possibile il deposito del solo dispositivo, con successivo deposito della motivazione. Che questa sia la corretta lettura della disposizione è confermato anche da recenti lodi TNAS, che hanno affermato la non perentorietà del termine di giorni 15 per la pubblicazione delle motivazioni, con ciò riconoscendo implicitamente la legittimità della previa emanazione del solo dispositivo (cfr. lodo Moggi, Gallo e Zavaglia del 3.2.2010 e, da ultimo, lodo Saverino del 31.1.2012). Dunque ritiene il Collegio che il termine ivi previsto abbia natura palesemente ordinatoria e non perentoria e che il deposito differito non vizi la decisione; ferme le condivise osservazioni di cui ai lodi richiamati si rileva ulteriormente che, in difetto di esplicita previsione di tale natura perentoria e della nullità del separato deposito, la disposizione va interpretata nel senso di consentire la conservazione degli atti compiuti. Inoltre si condivide la deduzione della FIGC secondo cui il TNAS dispone di una cognizione piena sulla controversia, trovando applicazione il principio devolutivo con la sola limitazione della domanda e dei quesiti posti, come costantemente ritenuto dal TNAS medesimo (di recente nel lodo Atalanta/ FIGC dell’aprile 2012), cosicché oggetto del contendere non è tanto la decisione assunta in sede federale, bensì il rapporto dedotto in lite. Resta comunque auspicabile, per evidenti ragioni di correntezza e celerità, che il deposito delle motivazioni da parte della Corte Federale avvenga, per quanto possibile, contestualmente al dispositivo o comunque nel termine più breve. 3) Con il secondo motivo di ricorso gli istanti deducono l’inapplicabilità della nuova disciplina risultante dalle modifiche introdotte in data 8 novembre 2011; l’ asserita non applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui al C.U. n. 85/A del 8.11.2011, deriverebbe dal fatto che l’illecito si sarebbe consumato prima dell’entrata in vigore della novella del novembre 2011; al riguardo il Collegio ritiene all’unanimità quanto segue. Il motivo è , nel suo complesso, infondato; va tuttavia rilevato che esso è in realtà sorretto da due diverse ragioni ognuna delle quali richiede specifico esame. 3.a) Il motivo è correttamente proposto in relazione ad una specifica argomentazione delle due che lo sorreggono, relativa alla natura, interpretativa o meno, delle ricordate modifiche; si osserva al riguardo quanto segue. Con tale specifica argomentazione gli istanti affermano che, essendo già state irrogate sanzioni in virtù degli artt. 10 comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, avvenuti nel trimestre aprile / giugno 2011, non possa irrogarsi alcuna ulteriore sanzione in relazione al permanere del mancato pagamento degli emolumenti e dei contributi ENPALS per il detto trimestre in applicazione del testo riformulato delle nome citate introdotto l’8/11/2011, anche ove si intenda che in virtù del nuovo testo viene sanzionato il permanere dell’inadempimento in periodi antecedenti a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata, poiché siffatta riformulazione ha natura innovativa della disciplina pregressa, e non meramente interpretativa della precedente, come erroneamente ritento dal Giudice federale. Sulla natura innovativa e non interpretativa della riformulazione di cui alle modifiche introdotte in data 8 novembre 2011 si è pronunciato recentemente il TNAS nei lodi 23 aprile 2012, Sig. Maurizio Zampetti e Foligno Calcio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio, e 25 maggio 2012, Alma Juventus Fano 1906 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il Collegio condivide l’orientamento emerso nelle citate decisioni, in virtù del quale, alla luce dello stesso tenore testuale degli articoli riformulati, di un’interpretazione costituzionalmente orientata e del rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo nel rispetto dell’art. 6 del CEDU, deve attribuirsi valore innovativo e non interpretativo alla riformulazione in esame. Dunque ove risultasse applicabile, ratione temporis, alla presente fattispecie il testo previgente degli artt. 10 e 85 in esame l’istanza delle parti ricorrenti, limitatamente al mancato pagamento dei contributi risulterebbe fondato (sulla differenza tra mancato pagamento dei contributi e degli emolumenti nel vecchio regime si vedano i lodi TNAS emessi in data 1 luglio 2011 nei procc. n.1212/ 11 - Salernitana Calcio/ FIGC- e 1213/11 - Cosenza calcio / FIGC- che il Collegio condivide ); ma, come oltre si dirà, è applicabile alla presente fattispecie la nuova disposizione, il che rende nel complesso infondato il motivo. 3.b) Sempre nel secondo motivo, con altra argomentazione di cui la FIGC chiede il rigetto, gli istanti ritengono che, sempre perché erano già state irrogate sanzioni in virtù degli artt. 10 comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF nel testo vigente all'epoca dei fatti, avvenuti nel trimestre aprile / giugno 2011, non possa irrogarsi alcuna ulteriore sanzione in relazione al mancato pagamento degli emolumenti e dei contributi ENPALS per il detto trimestre in applicazione del testo riformulato delle norme citate introdotto l’8/11/2011, anche ove si ritenesse che con esso viene sanzionato il permanere dell’inadempimento antecedente a quello in cui la sanzione stessa è stata irrogata, poiché le sopravvenute disposizioni non sono applicabili nel caso di specie ratione temporis. Secondo gli istanti la permanenza della condotta sanzionabile (il mancato pagato di emolumenti e dei contributi relativo al trimestre aprile/ giugno 201) si era già concretizzata a partire dal 1° ottobre 2012, dunque prima della novella normativa. Nel caso di specie, osserva ancora l’istante, trattandosi di permanenza di un illecito , non può tenersi conto del più grave regime sanzionatorio introdotto successivamente alla sua prima realizzazione, vigendo il principio tempus regit factum. La FIGC replica osservando che “ratio della norma, come chiarito dallo stesso legislatore federale all’atto della sua emanazione, è quella di assicurare, mediante un controllo periodico a cadenze prefissate, la regolarità della posizione economico finanziaria e contributiva delle società, le quali devono dimostrare di essere in regola con tutti gli adempimenti prescritti, anche quelli relativi ai periodi pregressi….in un sistema così concepito è evidente che la violazione non può che venire ad esistenza all’inutile decorso di ciascun termine prefissato per l’adempimento (quelli relativi ai quattro trimestri di cui all’art. 85 N.O.I.F.), giacché ciò che rileva ai fini della sua perseguibilità è che essa sussista alla data prefissata, ben potendo la relativa obbligazione essere soddisfatta anche soltanto poco prima della scadenza….siccome nel caso di specie la scadenza da prendere a riferimento per verificare se vi è stato inadempimento è quella del 14 novembre 2011, non c’è dubbio che debba trovare applicazione la previsione di cui al C.U. n. 85 A in vigore dall’8 novembre precedente e, dunque, in epoca anteriore al verificarsi dell’evento violativo.”. La Federazione svolge poi ulteriori difese e infine, in subordine, osserva che “ nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi inapplicabile l’art. 85 NOIF nella sua nuova formulazione, la penalizzazione inflitta alla società e la inibizione irrogata al dott. Garzelli non potrebbero essere annullate, ma al più ridotte”. Il motivo è infondato. In effetti la nuova disposizione è entrata in vigore in data 8 novembre 2011 divenendo immediatamente vincolante; vi era dunque obbligo e relativo termine per sanare la pregressa morosità, sia rispetto agli emolumenti che rispetto ai contributi, fino al giorno 14 novembre; effettivamente ai fini della perseguibilità dell’illecito è rilevante che esso sussista alla data ultima prefissata, essendo possibile soddisfare la relativa obbligazione anche soltanto poco prima della scadenza, prevenendo gli effetti sanzionatori. Nel caso di specie deve dunque affermarsi che l'illecito si è esteso temporalmente anche in periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disposizione (che peraltro si limitava ad estendere la sanzione anche ai contributi, mentre quella relativa agli emolumenti già sussisteva anche nella norma pregressa). In sostanza le violazioni contestate consistono proprio nel persistente omesso pagamento di emolumenti e contributi , persistenza che avrebbe potuto venir meno ove la società avesse provveduto al pagamento anche nel lasso di tempo intercorrente tra la date dell’8 e del 14 novembre 2011. 4) Con il terzo motivo gli istanti contestano l’interpretazione degli art. 10 e 85 citati da parte degli organi di giustizia sportiva deducendo la non punibilità della violazione commessa, per mancanza di una norma incriminatrice; infatti, secondo gli istanti il tenore letterale dell’art. 10 del CGS (che sanziona i mancati pagamenti), comma 3 lett. a) nella parte riferita agli emolumenti nonché successiva lett. a) riferita ai contributi, escluderebbe che possa essere sanzionato il permanere dell'inadempimento relativo all’ultimo trimestre del precedente anno sportivo, poiché le lettere suddette fanno riferimento al solo (primo) trimestre in corso mentre le successive lettere (sia quelle riferite agli emolumenti che quelle riferite ai contributi) riguardano il trimestre (secondo, terzo ecc.) in corso ed anche il precedente ( lett.b) ), oppure i precedenti ( lett.c) e d)). Analogamente l’art. 85 delle NOIF ( sulle informative periodiche alla Co.Vi.So.c.) al par. VI per gli emolumenti e al par. VII per i contributi e le ritenute fanno obbligo di documentazione dei pagamenti inerenti i trimestri precedenti a quello di riferimento solo a partire dal secondo trimestre di ciascuna stagione sportiva. La FIGC contesta le deduzioni degli istanti osservando che la ratio legis delle disposizioni in esame e una corretta interpretazione logico-sistematica depongono chiaramente in senso contrario alle tesi di parte istante. Il motivo appare ben formulato dagli istanti e di complessa soluzione; dopo attenta e approfondita valutazione il Collegio ritiene, a maggioranza, con l’opinione dissenziente dell’arbitro prof. avv. Lubrano, di doverlo respingere per un’articolata serie di considerazioni soprattutto di ordine logico e sistematico, che appaiono prevalenti rispetto ad una interpretazione troppo legata al tenore letterale delle norme in esame, ferma restando la considerazione, che sarà espressa infra, circa la scarsa chiarezza della formulazione della nuova normativa . Va al riguardo premesso che il collegio non può non tenere in grande considerazione , ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI ( si veda nella stesso senso il lodo 15 novembre 2011, Juventus F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Internazionale Milano SpA, pag. 13) quanto ritenuto dall'Alta Corte nella decisione dedotta in giudizio dalla FIGC. Trattasi di decisione relativa alla normativa pregressa ma che afferma un principio di ordine indubbiamente generale: secondo l'Alta Corte le sanzione per gli omessi pagamenti si estende sempre ai trimestri precedenti. Pur se siffatta valutazione non è condivisa dal Collegio con riferimento alla pregressa normativa inerente il pagamento dei contributi, sempre in adesione dei citati lodi TNAS emessi in data 1 luglio 2011 nei procc. n.1212/ 11 - Salernitana Calcio/ FIGC- e 1213/11 -Cosenza calcio / FIGC-, alla luce della non superabile e univoca lettera delle norme all’epoca vigenti, tuttavia essa si pone come ineludibile riferimento nell'interpretazione delle nuove disposizioni per la sua valenza generale. Ferma tale prima considerazione si osserva che in sostanza il problema si pone, come sopra ricordato, in termini di interpretazione e corretta applicazione della disciplina dettata dagli art. 85 lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S. ; occorre verificare se debba o meno ravvisarsi un nuovo illecito amministrativo rispetto a quello già sanzionato alla relativa scadenza, quando, alla successiva scadenza, non risultino ancora pagate le somme afferenti ai precedenti trimestri, e ciò con particolare riferimento, nel presente caso, alla scadenza posta nel primo trimestre della nuova stagione sportiva ove risultino ancora insoluti i pagamenti relativi all’ultimo trimestre della precedente stagione. Sulla generale questione dell’interpretazione delle nuove norme si vuole innanzi tutto segnalare che il TNAS ha già avuto modo di osservare, in recente lodo ( SPAL 1907 s.p.a./ FIGC, in data 8/6/2012) che, con riferimento al testo pregresso “l’applicazione delle citate disposizioni ha dato luogo ad alcuni dubbi interpretativi, stante la scarsa chiarezza della formulazione letterale delle stesse. Dubbi che hanno giustificato, di recente, l’adozione di alcune importanti modifiche testuali.” ma, prosegue il lodo predetto “ Non pare, tuttavia, che il risultato della novella abbia condotto ad una interpretazione assolutamente scevra da dubbi ermeneutici, ove limitata ad una mera analisi letterale del testo, la quale potrebbe anche indurre ad un risultato corrispondente a quanto rileva parte istante.”. Dunque va in primis segnalato che , prescindere da orientamenti giurisprudenziali che potrebbero non essere omogenei, bene farebbe la Federazione a riesaminare le disposizioni in parola adottando testi idonei ad evitare ogni incertezza interpretativa e applicativa ( si ritiene a tal fine che , in conformi alle correnti regole di produzione normativa, sia opportuno evitare regolazioni troppo dettagliate ed analitiche che rischiano determinare dubbi sui limiti della loro applicabilità). Tanto premesso si rileva che, in sostanza, occorre stabilire se, ex artt. 85 N.O.I.F. e 10.3 CGS, il fatto di non avere ancora provveduto alla scadenza del 14 novembre successivo al pagamento di quanto dovuto per emolumenti e per contributi Enpals e Fondo fine carriera e ritenute Irpef relativi al trimestre aprile/giugno precedente possa determinare o meno l’irrogazione di sanzioni ulteriori rispetto a quelle irrogate in precedenza per il medesimo periodo. Non vi è dubbio che , sul piano letterale, solo le lettere da b) in poi dell’art.10 citato facciano esplicito e puntuale riferimento al mancato pagamento dei trimestri pregressi : tuttavia è assolutamente evidente che la Federazione con la nuova (analitica) regolazione intendesse semplicemente stabilire il generale principio del trascinamento dell’illecito nei trimestri seguenti, a prescindere dal fatto che essi si riferiscano all’uno o all’altro trimestre nonché alla corrente o alla precedente stagione sportiva. A tale conclusione deve giungersi per numerose ragioni. Innanzi tutto, ponendosi su un generale piano di interpretazione logica e sistematica, va osservato che le norme in parola che si collocano, come chiaramente desumibile dall’ art. 12 legge n. 91/1981, nel generale sistema di controlli, demandato alla Federazione dal CONI, per assicurare l’equilibrio finanziario delle società partecipanti ai campionati . Siffatto sistema di controlli, il cui esercizio costituisce un vero e proprio obbligo per le Federazioni, deve necessariamente esercitarsi nel pieno rispetto dei principi costituzionali e della normativa primaria; fra i principi da rispettare vi è certamente quello dell’uguaglianza e della parità di trattamento, che risulterebbe palesemente violato qualora venisse riservato diverso e ingiustificabile trattamento sanzionatorio a violazioni analoghe o identiche semplicemente in ragione del periodo della stagione sportiva in cui sono stati commessi. Dunque, se la normativa prevede sanzioni per trascinamento relative al permanere di inadempimenti pregressi non può certo farlo solo per alcuni periodi tralasciandone irragionevolmente altri. Ecco dunque che il legislatore sportivo potrebbe decidere (pur se poco opportunamente, come si dirà) di tralasciare la sanzione per il permanere dell’inadempimento nei trimestri successivi (come avveniva nella pregressa normativa con riferimento ai contributi, in assenza della parola “ tutti” nell’art. 85 , VII, delle NOIF), ma se decide di sanzionarlo non può introdurre un trattamento sanzionatorio ingiustificatamente diversificato fra i diversi trimestri: pertanto poiché non vi è dubbio che la disposizioni in esame puniscano il mancato pagamento dei trimestri pregressi nei trimestri successivi al primo, un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di considerare sussistente analoga sanzionabilità anche con riferimento al primo laddove non sia documentato il pagamento di emolumenti e contributi relativi all’ultimo trimestre della stagione sportiva precedente. A ciò va aggiunto che la necessità di esercitare il predetto controllo in modo efficace rende evidentemente opportuno che venga sanzionato sia il pagamento delle obbligazioni attinenti alla stagione e al trimestre di riferimento, sia di quelle riferite a tutti i periodi pregressi, dunque relativi sia alla stagione precedente che ai trimestri della medesima stagione, poiché siffatta opzione è evidentemente più conforme alle finalità dello stesso citato art. 12 della legge n. 91/1981 e dunque a garantire l’assolvimento delle finalità sottese addirittura alla normativa statale primaria, poiché assicura un miglior controllo gestionale nel sistema complessivo dei controlli. Ferme siffatte comunque assorbenti considerazioni, altre argomentazioni ne confermano la correttezza. Come rilevato dalla FIGC, i comunicati della Federazione si impongono agli affiliati nella loro interezza anche sotto il profilo interpretativo ( salvi, ovviamente, eventuali profili di palese illegittimità, come ritenuto correttamente dal TNAS con riferimento alla pretesa , contraria alla norme CEDU, di attribuire alla riformulazione delle norme una valenza interpretativa idonea ad incidere su contenziosi in corso di cui al citato C.U. 85 del 2011): nel comunicato che recava la modifica normativa del novembre 2011 la Federazione ha chiarito che si intendevano sanzionare anche le morosità pregresse. Si premette al riguardo che d analoghe conclusioni era già pervenuto il TNAS nel già citato lodo SPAL/ FIGC del , ove si legge : “ Si deve, tuttavia, ritenere che, alla luce di una interpretazione logico – sistematica, supportata anche da quanto espresso nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica, la corretta lettura delle norme in parola sia la seguente: …l’omesso pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si cumula con quello successivo, facendo scattare nuovamente la sanzione. Non può infatti non rilevarsi che la contraria tesi comporterebbe, tra l’altro, la assurda conseguenza che il mancato pagamento per un trimestre, ove protratta, verrebbe assorbita dal mancato pagamento relativo al trimestre successivo, con evidente frustrazione della finalità della normativa, intesa correttamente – al contrario – a costituire una forma di stimolo e pressione, nei confronti delle società, in vista del completo e puntuale adempimento delle obbligazioni (retributive fiscali e previdenziali) di che trattasi“ : considerazioni che si condividono. Si osserva, infatti, che la stessa genesi del nuovo testo degli artt. 10 e 85 in esame scaturisce proprio dall’esigenza di estendere al pagamento dei contributi il “ principio di trascinamento “ : infatti con i ricordati lodi del TNAS , emessi in data 1 luglio 2011 nei procc. n.1212/ 11 - Salernitana Calcio/ FIGC- e 1213/11 -Cosenza calcio/FIGC, si era stabilito che il principio del trascinamento, senza dubbio applicabile anche tra una stagione sportiva e l’altra, era applicabile solo al mancato pagamento degli emolumenti e non a quello dei contributi e la Federazione ha quindi ritenuto di intervenire per estendere il principio del trascinamento, anche fra diverse stagioni, al mancato pagamento dei contributi, come reso palese dal citato comunicato n.85. Deve infatti ricordarsi che l’intervento del legislatore federale del novembre 2011 è scaturito dal dichiarato ( dalla Federazione) intendimento di dirimere proprio il ricordato contrasto interpretativo emerso dai lodi testé citati, avente ad oggetto proprio l’obbligo di assolvimento alle scadenze successive dei pagamenti relativi ai periodi pregressi: a fronte delle ricordate pronunce del TNAS relative al mancato pagamento per periodi pregressi di contributi, il Consiglio federale ha riformulato le disposizioni di cui agli articoli 85 NOIF e 10.3 CGF, precisando espressamente nella delibera di approvazione delle novella legislativa (il già citato C.U. n. 85/A) che “con le citate norme si intende sanzionare, all’esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all’art. 85 delle Noif, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF e, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima”. Non si fa dunque differenza alcuna tra trimestri o stagioni sportive. Va al riguardo osservato che le premesse del C.U. n. 85/A costituiscono parte integrante del comunicato medesimo, la cui conoscenza e integrale rispetto si impongono comunque agli affiliati; cosicché è evidente che di tali premesse si debba tenere conto nell’interpretazione dell’ articolato normativo; siffatta considerazione, tra l’altro, consente di ritenere rispettato il criterio generale interpretativo delle preleggi, inteso ad attribuire in prima battuta prevalente rilievo ala formulazione letterale delle norme rispetto alla volontà del legislatore; nel caso di specie la volontà del legislatore (non contraria a norme imperative o a principi di ordine costituzionale o comunitario, ma al contrario ad essi conforme) si oggettivizza e manifesta, anche sul piano letterale, in un atto ( premessa alle nuove norme pubblicata sull C.U.) la cui conoscenza e rispetto si impongono agli affilati. Sembra dunque che anche sul piano di una interpretazione letterale delle disposizioni in parola che non possa fondatamente affermarsi che la normativa in esame non prescriva l’assolvimento, ad ogni singola scadenza, anche degli adempimenti relativi ai periodi pregressi. La circostanza che la Federazione abbia, poco opportunamente sotto il profilo della chiarezza espositiva, scelto di adottare una formulazione analitica delle nuove disposizioni (forse nell’infondata speranza che esse potessero avere valenza interpretativa anche delle disposizioni pregresse) non toglie che l’interprete debba accedere ad una lettura conforme a Costituzione e alla normativa primaria e debba tenere presente, oltre che il significato oggettivo della norma desumibile anche dalle premesse del comunicato ufficiale, anche, seppure in via subordinata, l’intenzione del legislatore e la possibilità per i destinatari di interpretare correttamente la norma secondo buona fede alla luce degli atti accompagnatori ( nella specie: C.U. n. 85 citato nella sua interezza). Né può obiettarsi che trattandosi dell’ultimo trimestre della stagione precedente il mancato pagamento possa trovare diverse e più severe forme di sanzione che rendono inutile il “trascinamento” dell’illecito. Infatti va considerato che per l'iscrizione ai campionati della stagione successiva tutte le società sono tenute a dimostrare l'intervenuto pagamento di emolumenti e contributi dell'anno sportivo precedente ma che, per una inevitabile ragione legata alla tempistica dell’iscrizione, siffatta prova va fornita solo fino al penultimo trimestre dell'anno precedente e al solo primo mese dell’ultimo trimestre ( mese di aprile): pertanto non può certo affermarsi che il mancato pagamento di quanto dovuto per emolumenti e contributi negli ultimi due mesi della stagione sportiva riceva altra sanzione oltre quella ordinaria prevista alla scadenza del trimestre stesso. Ora, se è vero che il mancato pagamento di emolumenti e contributi relativi all’ultimo trimestre di ciascun anno sportivo è punibile, alla prima scadenza, con le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, resta confermato anche sotto questo profilo che risulterebbe assolutamente irragionevole ed inspiegabile il fatto che per il solo ultimo trimestre, contrariamente a quello che avviene per tutti gli altri, il permanere dell’inadempimento nei successivi trimestri resti del tutto impunito, come affermato dagli istanti, con palese e irragionevole discriminazione rispetto a casi analoghi, sol perché riferito a diverso periodo dell’anno sportivo. Concludendo il motivo va respinto poiché sarebbe del tutto contrario ad una lettura costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi di uguaglianza e parità di trattamento ritenere che alla scadenza del SOLO primo trimestre (14 novembre), contrariamente a quanto accade per tutti gli altri trimestri, le società sarebbero tenute soltanto al pagamento di quanto dovuto per detto periodo, potendo omettere di provvedere alla corresponsione delle somme, ancora dovute, per i trimestri pregressi senza incorrere in sanzione alcuna. 5) Con l’ultimo motivo di doglianza gli istanti invocano la concessione dell’errore scusabile, sostenendone l’inevitabilità per ragioni a loro non imputabili. Va al riguardo premesso che il mancato pagamento di emolumenti e contributi e il trascinamento della morosità nel trimestre successivo risulta frutto di una consapevole scelta della società, astretta da difficoltà economiche, A fronte di tale opzione non può ritenersi la scusabilità dell’errore, poiché non è scusabile chi continua a sottrarsi all’obbligo di sanare una morosità pregressa e non caduta in prescrizione. A ciò si aggiunga che con riferimento agli emolumenti era indiscussa anche sotto il vigore della precedente disciplina la sussistenza di un autonomo illecito per il mancato adempimento anche alle successive scadenze dei pagamenti ancora dovuti per i trimestri pregressi; per quanto riguarda poi i contributi si richiama di nuovo alla chiara premessa alla nuova normativa contenuta nel più volte citato C.U. n. 85, che esclude la possibilità di un errore scusabile, e a tutte le argomentazioni di cui al punto precedente . Dunque il non sussistono elementi di tale rilevanza che possano far ritenere la scusabilità del preteso errore della società istante. 6) Con riferimento alla posizione del dr. Garzelli si osserva che la scarsa chiarezza del contenuto delle nuove norme, pur non giungendo a consentire di ritenere scusabile l’errore in cui è incorsa la soc. Bari alla luce di quanto testè osservato, tuttavia va tenuto presente nel valutare il grado di colpa rinvenibile in capo a chi ha agito per essa e quindi incide sull’entità della sanzione irrogabile. Si ritiene pertanto che il grado di colpa addossabile al dr. Garzelli sia di lieve entità e che possa di conseguenza essere equitativamente ridotta la durata della sanzione inflitta, che può correttamente essere limitata alla data del 30 giugno 2012: entro tale limite può accogliersi la richiesta dell’istante. 7) La parziale reciproca soccombenza, nonché la complessità della questione e le considerazioni svolte in merito alla formulazione della nuova normativa da parte della Federazione costituiscono validi motivi per la compensazione delle spese legali e per la paritaria e solidale ripartizione di quelle per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Per quanto attiene alle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, in considerazione della complessità delle questioni affrontate e delle conseguenti ore di lavoro svolto dal Collegio, si quantificano le medesime in euro 6.000,00 (seimila). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge l’istanza di arbitrato presentata dalla A.S. Bari SpA; 2. in parziale riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, riduce la sanzione a carico del Dott. Claudio Garzelli limitandone la durata fino al 30 giugno 2012; 3. compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva; 4. pone a carico delle parti – A.S. Bari SpA, Dott. Claudio Garzelli e Federazione Italiana Giuoco Calcio - con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 5. pone a carico delle parti – A.S. Bari SpA, Dott. Claudio Garzelli e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in data 20 giugno 2012 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Enrico De Giovanni F.to Filippo Lubrano F.to Massimo Zaccheo STUDIO LEGALE LUBRANO 8s Associati TNAS Societe Bari / F.I.G.C. - Relazione di minoranza. 1. La soluzione, alla quale a pervenuta la maggioranza del Collegio arbitrale, e la conseguente applicazione della sanzione a carico della Society A.S. Bari s.p.a. appaiono gravemente lesive del principio della divisione dei poteri (normativo - amministrativo - giudiziario): la maggioranza del Collegio ha esercitato sostanzialmente una funzione normativa rispetto alle previsioni del tutto carenti della Federazione, laddove al Collegio arbitrale a demandato soltanto un potere di valutazione della legittimità del comportamento posto in essere dalla Federazione in via amministrativa sulla base della disciplina (normativa) adottata dalla stessa Federazione. In proposito, oltre alla considerazione della normativa vigente dettata dalla Federazione, appaiono evidenti argomentazioni desumibili dalla stessa motivazione approvata dalla maggioranza del Collegio arbitrale. * 2. Sulla base del tenore letterale della norma, alla quale si é inteso (e si doveva) dare puntuale e rigorosa osservazione, è del tutto evidente che la previsione normativa dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione solo per gli inadempimenti che attengono all'annata sportiva in questione e nulla dispone in ordine agli inadempimenti "pregressi" cioé relativi alla precedente annata sportiva. In proposito il testo normativo è inequivocabile, in quanto: la prima disposizione, relativa alla scadenza del 30 settembre, richiede la documentazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto "per detto trimestre , senza alcun riferimento ai trimestri dell'anno precedente; la seconda disposizione, relativa alla scadenza del 31 dicembre, richiede la documentazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto "per detto trimestre e per quello precedente ove non assolto prima: Il riferimento al trimestre precedente al singolare è evidente nel senso che, a questo momento, viene in considerazione solo il trimestre immediatamente precedente scaduto il 30 settembre, senza alcun riferimento ai trimestri dell'annata sportiva precedente (in quanto, altrimenti, il riferimento avrebbe dovuto essere al plurale e non al singolare); solo la terza e la quarta disposizione relative alle scadenze del 31 marzo e del 30 giugno fanno riferimento a quanto dovuto "per detto trimestre a per quelli precedenti ; ma la variazione del riferimento, al plurale anziché al singolare, e letteralmente corretta in quanto, a questo momento, i trimestri precedenti relativi alla stessa annata sportiva sono due o tre: in questa prospettiva il cambio della dizione dal singolare ("quello precedente') al plurale ("quelli precedenti) conferma la irrilevanza degli inadempimenti relativi all'annata sportiva precedente, in quanto il cambiamento della dizione dipende dal fatto che, a questo momento, per l'annata sportiva in corso si pongono come precedenti due o tre trimestri. La evidenza della richiamata interpretazione e, del resto, recepita anche dalla maggioranza del Collegio arbitrale, che, candidamente, dichiara di provvedere essenzialmente “per un'articolata serie di considerazioni di carattere logico e sistematico che appaiono prevalenti rispetto ad una interpretazione troppo legata al tenore letterale delle norme in esame” in questo modo chiaramente si afferma che, in base al tenore letterale delle norme, non si sarebbe potuta accertare alcuna responsabilità a carico della Società. Tenuto conto di tale affermazione e, quindi, del tutto inaccettabile la prospettazione delle pretese ragioni logiche e sistematiche, posto che, secondo i principi dell'interpretazione della norma, la loro considerazione può rilevare solo ove ci siano dubbi interpretativi sulla base del tenore letterale della disposizione e non quando, come riconosciuto nella specie anche della maggioranza del Collegio, tale tenore letterale sia inequivocabile in un determinato senso. Del resto, la stessa maggioranza del Collegio arbitrate da una ulteriore conferma di tale situazione, laddove, quasi a titolo di "contentino", prospetta “la considerazione ... circa la scarsa chiarezza della formulazione della nuova normativa”; il che significa riconoscere che da quella formulazione non poteva dedursi la soluzione che è stata poi seguita dalla maggioranza del Collegio arbitrale, 3. L'assoluta insostenibilità della tesi seguita dalla maggioranza del Collegio arbitrale e la violazione da parte della stessa maggioranza della norma alla quale si doveva dare applicazione, con la contestuale creazione di una norma nuova "ad usum F.I.G.C” risultano poi evidenti dalle argomentazioni poste a base di tale pretesa interpretazione logico sistematica. In particolare: - si afferma esplicitamente che "bene farebbe la Federazione a riesaminare /e disposizioni in parola adottando testi idonei ad evitare ogni incertezza interpretativa e applicativa in sostanza si dice alla F.I.G.C. "questa volta ti ho salvato con il mio intervento creativo, ma fai tu un intervento creativo (normativo) nel senso che hai prospettato solo in sede amministrativa e che io maggioranza del Collegio arbitrale ho accettato questa volta, ma che, per la sua assurdità, non è detto che possa essere seguito in futuro" (magari da un Collegio arbitrale più attento e più oggettivo nella valutazione della questione); si riconosce esplicitamente che "non vi è dubbio che sul piano letterale, solo le lettere da b) in poi del'art. 10 citato facciano esplicito e puntuale riferimento al mancato pagamento dei trimestri pregressi si pretende di superare tale oggettiva realtà risultante dalla norma con I'affermazione che “la Federazione con la nuova (analitica) regolazione intendesse semplicemente stabilire il generate principio del trascinamento dell'illecito nei trimestri seguenti" l'affermazione è tale da lasciare sbigottiti, essendo evidente che un organo di controllo giudiziale di legittimità deve applicare la norma nel senso di quanto risultante dal suo tenore e non ricostruire la norma in senso opposto inventandola ex novo, intervenendo la maggioranza del Collegio arbitrale ad ipotizzare quale potesse essere la intenzione del legislatore ed a tradurla in una nuova norma in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma vigente (che avrebbe dovuto soltanto applicare). 4. Si omette ogni ulteriore considerazione in ordine alla debolezza degli argomenti richiamati dalla maggioranza del Collegio arbitrale, ma non si può prescindere dai seguenti riferimenti: - si afferma che un precedente dell'Alta Corte (peraltro relativo a fattispecie del tutto diversa e con una motivazione specifica inapplicabile alla fattispecie in questione) "si pone come ineludibile riferimento nell'interpretazione nelle nuove disposizioni per la sua valenza generale” la maggioranza del Collegio arbitrale afferma, quindi, che tale precedente sarebbe di carattere generale e quindi normativo, laddove è evidente che si tratta di decisione relativa solo al caso trattato che non può avere carattere "ineludibile" per il futuro (come se fosse norma generale comunque da applicare), in quanto, ai sensi della disciplina vigente, le determinazioni dell'Alta Carte devono solo essere tenute in massimo conto come autorevole precedente, ma non costituiscono il "verbo divino" al quale attenersi, come sostanzialmente ha fatto la maggioranza del Collegio arbitrale; si è fatto riferimento alla circostanza che si è trattato di norma in tema di controllo e che, se viene introdotto in un certo modo (e, quindi, con un certo contenuto e determinati limiti) il principio dell'applicazione della sanzione, la norma "non può introdurre un trattamento sanzionatorio ingiustificatamente diversificato tra i diversi trimestri” la realtà è proprio nel senso che, come risulta dal richiamato tenore letterale della norma, il criterio di sanzionare gli inadempimenti pregressi è stato affermato solo nell'ambito della stessa annata sportiva e non può, quindi, essere esteso alle annate precedenti (spiegandosi appunto tale diversificazione in dipendenza delle diverse realtà che vengono in rilievo); si è richiamata una interpretazione "costituzionalmente orientata", ma è evidente che nella specie, per riconoscimento esplicito della maggioranza del Collegio arbitrale, non si è trattato di interpretazione (per la quale potrebbe valere un criterio di carattere costituzionale) ma di creazione di una nuova norma (" bene farebbe la Federazione a riesaminare le disposizioni in parola ...'). 5. Il Relatore di minoranza ritiene a questo punto, in connessione con quanto rilevato nelle premesse, richiamare I'attenzione sulla circostanza che nella fattispecie non si è trattato di mero contrasto interpretativo tra maggioranza e minoranza in ordine ad una disposizione, ma di creazione da parte della maggioranza del Collegio arbitrale di una nuova norma rispetto ad una norma che la stessa maggioranza riconosce che dovrebbe essere interpretata in senso assolutamente diverso. La Relazione di minoranza, quindi, non costituisce semplice esplicitazione dei diversi argomenti interpretativi rispetto a quelli seguiti dalla maggioranza del Collegio arbitrale, ma intende segnalare una situazione assolutamente anomala, costituendo il lodo, in relazione al quale viene presentata opposizione, espressione sicuramente non corrispondente ad una giusta valutazione della fattispecie. (prof. avv. Filippo Lubrano)
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