F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 28 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 23 Dicembre 2009 e su www.figc.it 2) RICORSO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D’AGOSTINO DARIO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L.; – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S – NOTA 8402/1266PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 28 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 23 Dicembre 2009 e su www.figc.it 2) RICORSO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D’AGOSTINO DARIO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L.; - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S - NOTA 8402/1266PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Giulianova Calcio ha impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009 con il quale veniva irrogata al signor Dario D’Agostino la sanzione dell’inibizione per mesi uno e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 all’odierna ricorrente “perché dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente provato che la società non solo non ha documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, ma non ha neanche dato prova di aver provveduto al pagamento delle suddette mensilità successivamente alla scadenza dei termini, ammesso, e non concesso, che l’impedimento del calciatore assumesse una qualche rilevanza ai fini del giudizio in merito alla violazione contestata”. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione in relazione a tre incontestabili fattispecie: 1) la corresponsione della mensilità di ottobre 2008 con assegno bancario incassato il 14.1.2009; 2) la corresponsione della mensilità di novembre 2008 con assegno bancario consegnato il 6.3.2009 ed incassato il 25.5.2009; 3) la sera del 9.3.2009 il calciatore è stato colpito da aneurisma cerebrale rimanendo in stato di incoscienza fino al 10.4.2009. Da quanto sopra il Giulianova Calcio fa discendere l’impossibilità di certificare i pagamenti relativi alle ultime mensilità del 2008. Va, altresì, ricordato che i pagamenti debbono avvenire prima della certificazione e possibilmente nel rispetto delle scadenze pattuite. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento parziale. E’ infatti fuori discussione, come affermato anche dal rappresentante della Procura Federale, la gravità dell’evento che ha colpito il calciatore, così come risulta provato che gli assegni relativi alle mensilità di ottobre e novembre sono stati consegnati al giocatore che, a causa della malattia, ha potuto incassare tempestivamente solo il primo. Va tuttavia d’altro canto considerato che, oltre alla consegna dell’assegno bancario, avrebbero potuto essere esperite altre modalità di adempimento dell’obbligazione che invece la società neppure ha tentato in particolare per il pagamento delle mensilità di dicembre. Inoltre non può essere taciuta la circostanza che la mensilità di dicembre 2008 non risulta essere corrisposta al calciatore se gli è stata corrisposta non vi è prova in atti. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l. di Giulianova (TE), riducendo a 15 giorni la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. D’Agostini Dario e a € 5.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante.
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