F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 17) RICORSO DEL CALC. DAVIDE CAREMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PISA – ALBINOLEFFE DEL 7.3.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 17) RICORSO DEL CALC. DAVIDE CAREMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PISA – ALBINOLEFFE DEL 7.3.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con atto in data 8 maggio 2012 il Procuratore Federale, a seguito di una complessa istruttoria deferiva una serie di soggetti, tra i quali il signor Caremi Davide all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Albinoleffe per violazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 5 C.G.S. per avere prima della gara Pisa-Albinoleffe del 7 marzo 2009, in concorso con altri, posto in esame atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. L’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Cremona in data 9 dicembre 2011 ed ha altresì consentito, di trovare conferma delle posizioni del Caremi nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonchè in sede di audizione innanzi al Procuratore Federale. Gli ulteriori sviluppi delle indagini confermano la sussistenza dell'ipotesi associativa contestata. In particolar modo le indagini effettuate pongono in luce il carattere transnazionale dell'associazione e consentono di individuare con maggiore precisione e chiarezza, tra l'altro: gli organizzatori; il ruolo rivestito dai singoli associati; le ramificazioni dell'associazione in ambito nazionale; la distribuzione dei compiti tra i partecipanti; le modalità di finanziamento delle singole attività illecite volte all'alterazione del risultato delle gare; gli espedienti posti in essere per trasferire le somme necessarie e per individuare i calciatori disposti a ricevere denaro o per condizionare l'esito delle competizioni alle quali prendevano parte o per avvicinare i compagni di squadra. Il risultato dell'operato delle forze di polizia, che in diversi paesi europei hanno proficuamente posto in essere le proprie investigazioni con riferimento alla stessa vicenda criminosa, viene riferito nell'ordinanza n. 726/11 emessa in data 9.12.2011 dal Gip di Cremona. Nell'atto citato si riassume preliminarmente l’esito delle indagini svolte in precedenza in sede di giustizia ordinaria, richiamando quanto emerso con riferimento all'esistenza di due gruppi di persone definite rispettivamente dei "bolognesi" e degli "zingari", ricordando che entrambi sono già stati oggetto di considerazioni nella prima ordinanza cautelare, così come il loro modus operandi consistente, per gli "zingari", principalmente nel contattare i calciatori di persona, mostrando loro il denaro. Si citano quindi le telefonate intercettate, nel corso delle quali si parla degli "zingari", nonché delle dichiarazioni rese al riguardo da Micolucci sul ruolo di Gervasoni (il quale, si evidenzia, ha mantenuto un rapporto molto prolungato nel tempo, certamente superiore ad un anno con i predetti finalizzato alla manipolazione delle partite). Si accenna quindi al gruppo dei "bolognesi" capeggiato da Signori, che intratteneva rapporti con soggetti orientali definiti come i "singaporiani", che consentivano loro di scommettere somme consistenti di denaro (centinaia di migliaia di euro) sui mercati asiatici. Il gruppo degli "zingari" viene preso particolarmente in considerazione alle pagg. 208/230 del provvedimento dell'AGO ove si osserva che lo stesso dipende dal "cartello" di Singapore ed è composto da scommettitori; soggetti inseriti in ambito sportivo, pregiudicati; loro compito principale era quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare atleti disponibili a favorire la manipolazione di incontri calcistici. Il denaro, invece, viene fornito dai soggetti operanti in Singapore per essere veicolato agli sportivi corrotti. Si afferma, in particolare, che gli "zingari" fungono da anello di collegamento dell'associazione e sono in contatto con la criminalità locale in ciascuno dei paesi in cui si sono svolte indagini analoghe. Nel tracciare un breve profilo di ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo citato si riferisce tutto quanto emerso con riferimento ai rapporti intrattenuti da questi ultimi con soggetti italiani. Interessante appare ancora al riguardo l'analisi del risultato delle indagini effettuate in altri paesi e, in particolare, di quelle svolte in Finlandia, Germania, Croatia ed Ungheria, nell'ambito delle quali sono emersi anche elementi di prova concernenti gare disputate nel campionato italiano, il cui risultato è stato alterato al fine di conseguire illeciti guadagni mediante l'effettuazione di scommesse ed il ruolo rivestito da persone soggette all'ordinamento sportivo. Si osserva inoltre che, alla luce degli elementi emersi successivamente all'ordinanza del 28.5.2011, gli "zingari" sono il braccio operativo dell'associazione di Singapore, luogo ove si effettuano invece le scommesse. Gli "zingari" in particolare, sono i soggetti dell'est che individuano le partite sulle quali investire, incaricati dall'organizzazione di prendere contatto con i calciatori e di provvedere alla loro corruzione. In Italia essi si avvalgono della collaborazione di quella che può essere definita senz'altro una propaggine nazionale dell'associazione. A conferma dell'esistenza della stabilità di contatti tra "singaporiani" e "zingari" si cita una telefonata particolarmente significativa. Le scommesse effettuate hanno ad oggetto gare disputate in diversi paesi europei e, per quel che qui maggiormente rileva, in Italia che viene definita, anzi, il luogo ove maggiormente sono emersi movimenti dei membri dell'associazione e lo svolgimento di attività volte alla manipolazione delle gare. Nell’atto di deferimento emerge che la gara in ordine alla quale si erano svolte adeguate indagini che portavano al deferimento del signor Davide Caremi era appunto Pisa/Albinoleffe del 7.3.2009. Il Deferimento concludeva con la seguente richiesta: Caremi Davide: squalifica per 3 anni e 6 mesi così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante. La Commissione Nazionale Disciplinare dopo una puntuale verifica dei fatti e meditate considerazioni di diritto, così concludeva: Caremi Davide: squalifica per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi. L’appello Caremi è basato pressoché esclusivamente su una seria critica alla decisione impugnata denunciandone il difetto di motivazione. Più in particolare con eleganti considerazioni si duole il signor Davide Caremi della circostanza che la decisione avrebbe ripreso acriticamente le osservazioni contenute nel deferimento della Procura Federale che faceva riferimento alle dichiarazioni di Carobbio e di Conteh; in particolare si osserva che le dichiarazioni di costoro sarebbero “de relato”.. Sottolinea ancora il reclamante che le dichiarazioni di Gervasoni sono generiche e contraddittorie. Per contro non adeguatamente considerate sarebbero state le argomentazioni difensive con le quali tra l’altro, si era lamentata la mancata valutazione delle osservazioni in merito alla disponibilità della provvista di denaro e la assoluta genericità del coinvolgimento del Caremi. Il reclamante in ogni caso conferma – sia pure denunciandone la genericità – nell’atto di appello che “le dichiarazioni che hanno un contenuto diretto e positivo sono quelle rese dal Gervasoni avanti la Procura di Cremona il 27 dicembre 2011”. La Corte non ritiene meritevoli di accoglimento le considerazioni del reclamante. Dall’articolato deferimento del Procuratore Federale e dalla diffusa decisione della Commissione Disciplinare emerge con idonea chiarezza la posizione assunta dal calciatore Davide Caremi nell’intesa che si raggiunse in ordine al risultato che avrebbe dovuto avere la gara Pisa/Albinoleffe del 7 marzo 2009. Sono determinanti in tale prospettiva gli interrogatori resi al GIP di Cremona in data 22.12.2011 dal Gervasoni e dal Carobbio. Ed ancora, il Gervasoni interrogato dalla Procura della Repubblica di Cremona in data 27.12.2011 non ha avuto esitazioni ad indicare tra i giocatori coinvolti nell’intesa anche il giocatore Davide Caremi. La posizione del Caremi è stata ulteriormente precisata dal Carobbio, in occasione dell’interrogatorio che è stato reso dinanzi la Procura Federale in data 29.2.2012, dove si è fatto riferimento esplicito al Caremi come soggetto coinvolto aggiuntivamente, a seguito della mancata adesione di Cellini e Narciso. E’ ben vero che il Caremi in sede di interrogatorio dinanzi la Procura Federale del 21.3.2012 ha negato ogni addebito e che il Ruopolo, ascoltato dalla Procura Federale in data 7.3.2012, ha dichiarato di non ricordare se nell’incontro clandestino di definizione dell’illecito gli abbiano parlato o meno della partecipazione del Caremi; peraltro il suo ruolo nella vicenda è stato nuovamente confermato nel successivo ed inequivoco interrogatorio del Gervasoni reso alla Procura Federale, né smentito dalle dichiarazioni di Conteh. Ne emerge un quadro sufficientemente concordante circa il coinvolgimento anche del Caremi nella combine in argomento, in relazione alla quale, peraltro, tutti gli altri soggetti protagonisti hanno preferito accedere al patteggiamento. Conclusivamente non sussistono motivi per discostarsi dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del calciatore Davide Caremi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it