F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 18) RICORSO DEL SIG. ANDREA IACONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI 3 ANNI E 9 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA – GROSSETO DEL 30.4.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it
18) RICORSO DEL SIG. ANDREA IACONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI 3 ANNI E 9 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA – GROSSETO DEL 30.4.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Con atto in data 8 maggio 2012 il Procuratore Federale, a seguito di una complessa istruttoria deferiva una serie di soggetti, tra i quali il signor Iaconi Andrea all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Grosseto per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. per avere, in occasione della gara Ancona/Grosseto del 30 aprile 2010, in concorso con altri soggetti tesserati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del provvedimento. L’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Cremona in data 9 dicembre 2011 ed ha consentito, in particolare, di acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonchè in sede di audizione innanzi al Procuratore Federale. Gli ulteriori sviluppi delle indagini confermano in modo pregnante la sussistenza dell'ipotesi associativa contestata. In particolar modo le indagini effettuate pongono in luce il carattere transnazionale dell'associazione e consentono di individuare con maggiore precisione e chiarezza, tra l'altro: gli organizzatori; il ruolo rivestito dai singoli associati; le ramificazioni dell'associazione in ambito nazionale; la distribuzione dei compiti tra i partecipanti; le modalità di finanziamento delle singole attività illecite volte all'alterazione del risultato delle gare; gli espedienti posti in essere per trasferire le somme necessarie e per individuare i calciatori disposti a ricevere denaro per condizionare l'esito delle competizioni alle quali prendevano parte o per avvicinare i compagni di squadra. Il risultato dell'operato delle forze di polizia, che in diversi paesi europei hanno proficuamente posto in essere le proprie investigazioni con riferimento alla stessa vicenda criminosa, viene riferito nell'ordinanza n. 726/11 emessa in data 9.12.2011 dal Gip di Cremona. Nell'atto citato si riassume preliminarmente l’esito delle indagini svolte in precedenza in sede di giustizia ordinaria, richiamando quanto emerso con riferimento all'esistenza di due gruppi di persone definite rispettivamente dei "bolognesi" e degli "zingari", ricordando che entrambi sono già stati oggetto di considerazioni nella prima ordinanza cautelare, così come il loro modus operandi consistente, per gli "zingari", principalmente nel contattare i calciatori di persona, mostrando loro il denaro. Si citano quindi le telefonate intercettate, nel corso delle quali si parla degli "zingari", nonché delle dichiarazioni rese al riguardo da Micolucci sul ruolo di Gervasoni (il quale, si evidenzia, ha mantenuto un rapporto molto prolungato nel tempo, certamente superiore ad un anno con i predetti, finalizzato alla manipolazione delle partite). Si accenna quindi al gruppo dei "bolognesi" capeggiato da Signori, che intratteneva rapporti con soggetti orientali definiti come i "singaporiani", che consentivano loro di scommettere somme consistenti di denaro (centinaia di migliaia di euro) sui mercati asiatici. Il gruppo degli "zingari" viene preso particolarmente in considerazione alle pagg. 208/230 del provvedimento dell'AGO ove si osserva che lo stesso dipende dal "cartello" di Singapore, composto da scommettitori; soggetti inseriti in ambito sportivo, pregiudicati; loro compito principale era quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare atleti disponibili a favorire la manipolazione di incontri calcistici. Il denaro, invece, viene fornito dai soggetti operanti in Singapore per essere veicolato agli sportivi corrotti. Si afferma, in particolare, che gli "zingari" fungono da anello di collegamento dell'associazione e sono in contatto con la criminalità locale in ciascuno dei paesi in cui si sono svolte indagini analoghe. Nel tracciare un breve profilo di ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo citato si riferisce tutto quanto emerso con riferimento ai rapporti intrattenuti da questi ultimi con soggetti italiani. Interessante appare ancora al riguardo l'analisi del risultato delle indagini effettuate in altri paesi e, in particolare, di quelle svolte in Finlandia, Germania, Croatia ed Ungheria, nell'ambito delle quali sono emersi anche elementi di prova concernenti gare disputate nel campionato italiano, il cui risultato è stato alterato al fine di conseguire illeciti guadagni mediante l'effettuazione di scommesse. Si osserva inoltre che, alla luce degli elementi emersi successivamente all'ordinanza del 28.5.2011, gli "zingari" sono il braccio operativo dell'associazione di Singapore, luogo ove si effettuano invece le scommesse. Gli "zingari" in particolare, sono i soggetti dell'est che individuano le partite sulle quali investire, incaricati dall'organizzazione di prendere contatto con i calciatori e di provvedere alla loro corruzione. In Italia essi si avvalgono della collaborazione di quella che può essere definita senz'altro una propaggine nazionale dell'associazione. A conferma dell'esistenza della stabilità di contatti tra "singaporiani" e "zingari" si cita una telefonata particolarmente significativa (vedi ordinanza pagg. 22/23). Le scommesse effettuate hanno ad oggetto gare disputate in diversi paesi europei e, per quel che qui maggiormente rileva, in Italia che viene definita, anzi, il luogo ove maggiormente sono emersi movimenti dei membri dell'associazione e lo svolgimento di attività volte alla manipolazione delle gare. Nell’atto di deferimento emerge che la gara in ordine alla quale si erano svolte adeguate indagini che portavano al deferimento del signor Andrea Iaconi era appunto Ancona/Grosseto 30 aprile 2010. Il Deferimento concludeva con la seguente richiesta: Iaconi Andrea: inibizione per 4 anni e 6 mesi così determinata: inibizione di 4 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante. La Commissione Nazionale Disciplinare dopo una puntuale verifica dei fatti e meditate considerazioni di diritto, così concludeva: Iaconi Andrea: inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi. Avverso tale decisione ha proposto un diffuso reclamo il signor Andrea Iaconi. Particolarmente ampia è soprattutto la parte di “fatto”, nella quale oltre ad illustrare i vari incarichi nel tempo espletati dall’istante, espone quelli che sono stati i punti nodali della vicenda ed in particolare gli accadimenti tra il 26 e il 29 aprile 2010. Da tale esposizione – ad avviso del reclamante - risulterebbe che lo Iaconi non ebbe alcun ruolo sul risultato della partita Ancona-Grosseto. Il tentativo effettuato dal Sig. Iaconi per alterare il risultato della gara si rivelò infruttuoso. Denuncia inoltre la inattendibilità della deposizione del Carobbio. In ogni caso si sottolinea la collaborazione prestata dal deferito alla Procura Federale, che avrebbe dovuto comportare una sanzione molto più contenuta rispetto a quella poi decisa.
Nel reclamo appunto si duole il ricorrente della eccessiva onerosità della sanzione comminata. In realtà sia nell’atto di deferimento del Procuratore Federale, che nella decisione impugnata la posizione del signor Andrea Iaconi è puntualmente individuata, collegandola ad una intesa che era intercorsa per concordare il risultato della gara Ancona/Grosseto. Del resto le dichiarazioni di Carobbio sono state inequivoche allorquando ha fatto riferimento al ruolo che avrebbe svolto lo Iaconi in previsione della partita suddetta. Ed ancora: dalle varie e complete testimonianze raccolte dalla Procura Federale e dalla esposizione dei fatti riportate nella ordinanza del GIP di Cremona del 9.12.2011 non può dubitarsi dell’accordo intercorso tra le parti (giocatori dell’una e dell’altra squadra) e del coinvolgimento in detto accordo anche del Direttore Sportivo del Grosseto Andrea Iaconi. Sembra anche il caso prendere atto che, nello stesso ricorso proposto dallo Iaconi, pur dolendosi della pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, si rinvengono argomenti che conducono al convincimento della responsabilità del reclamante nella vicenda di cui trattasi, senza che possa darsi seguito alla richiesta di stralcio o comunque spazio a nuove evidenze istruttorie. In definitiva sussistono numerosi elementi che concorrono alla conferma della decisione della Commissione Nazionale Disciplinare e la sanzione risulta comunque congrua rispetto all’accaduto, nonostante il presunto atteggiamento collaborativo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Andrea Iaconi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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