F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 12) RICORSO DEL SIG. FRANCO DE FALCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 9, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 12) RICORSO DEL SIG. FRANCO DE FALCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 9, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con reclamo ritualmente proposto De Falco Franco ha impugnato la decisione (Com. Uff . n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata allo stessa irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione della inibizione per anni tre e mesi nove per violazione dell’articolo 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. con l’aggravante di cui al comma 6. Nell’atto di deferimento della Procura Federale n. 8011/33pf11-12/sp/blp dell’8 maggio 2012, con specifico riferimento alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 – Stagione Sportiva 2010/2011, si legge che: ”Cassano Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., Passoni Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Catinali Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., RICKLER Cesare, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., e De Falco Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A.,” hanno, con violazione dunque dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. “prima della gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato…Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere (con esclusione per quest’ultima delle posizioni di Catinali e De Falco)”. Di qui, la richiesta della Procura federale di irrogazione della sanzione al De Falco Franco della inibizione per 4 anni e 6 mesi, di cui 4 anni per l’illecito sportivo e 6 mesi per l’aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara La Commissione Disciplinare Nazionale ha con specifico riferimento alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 osservato che “È stata raggiunta la prova che la gara in questione sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Cassano, Rickler e De Falco Franco, all’epoca dei fatti tesserati del Piacenza, e da Passoni, all’epoca dei fatti calciatore dell’Albinoleffe. Emerge dagli atti del procedimento che pochi giorni prima della gara, Cassano, Passoni e Rickler, calciatori del Piacenza, si rivolsero al Direttore Sportivo De Falco per chiedergli l'approvazione in ordine alla decisione di pareggiare. Il calciatore Catinali, appresa l’esistenza dell’accordo, scommise sul risultato concordato una somma per mezzo di Zamperini, calciatore tesserato della Società Fidene sino al 16.9.2009, così come Cassano. Dell’accordo vennero a conoscenza anche Cossato, all’epoca dei fatti calciatore dell’Avesa, che ne approfittò per effettuare scommesse, e Gervasoni, all’epoca dei fatti calciatore della Cremonese, che omise di informarne la Procura Federale”. Ad avviso della Commissione Disciplinare Nazionale “i fatti suddetti trovano adeguato supporto probatorio nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura Federale, da Gervasoni, che riferisce le confidenze ricevute, dopo essere stato trasferito al Piacenza, da Cassano. Non pregiudica in alcun modo la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni il fatto che Cassano non le confermi. È evidente, infatti, che la fonte primaria della rivelazione avrebbe dovuto rendere dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la propria posizione. Perfino nel processo penale in casi analoghi non trova applicazione l’art. 195 c.p.p. Le dichiarazione di Gervasoni, credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro nella ammissioni di Cossato e perfino in quelle di Rickler, allorchè ammette l’incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, costituiscono riscontro alle accuse di Gervasoni i contatti registrati fra le utenze telefoniche di Cassano e Passoni e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di € 100/150.000,00 su gare analoghe)”. In definitiva, ad avviso della C.D.N., “Cassano, Passoni, Rickler e De Falco Franco, in concorso con altri tesserati rimasti non identificati, hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara anche al fine effettuare e consentire ad altri di effettuare scommesse dall’esito sicuro”. Le condotte di cui sopra integrano, secondo la C.D.N., la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per Cassano, Rickler ed appunto De Falco Franco. In relazione alla determinazione delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che, tra l’altro, assuma specifico rilievo: “quanto a De Falco Franco: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, anche in considerazione della qualifica dirigenziale”, così infine infliggendo la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi. Deduce il reclamante la erroneità del fatto storico oggetto del deferimento, quale riportato dalla C.D.N., in quanto non corrispondente a quanto dichiarato dal Gervasoni, nella specie unica fonte di accusa. Più in generale, il reclamante contesta l’esistenza di un adeguato supporto probatorio a suo carico ed a sostegno di quanto gli viene imputato. Nel senso, cioè che non sussistono, nella specie, i richiesti indizi gravi, precisi e concordanti. In altri termini, non risulterebbe il contributo causale di De Falco né chiaro il suo ruolo attivo nell’illecito. La stessa difesa del reclamante osserva come “l’unica violazione eventualmente posta in essere sarebbe quella dell’obbligo di denuncia, così come sancito dall’articolo 7 comma 7 del codice di giustizia sportiva”. Di qui la richiesta del reclamante nel senso che l’adita Corte di Giustizia Federale voglia, in accoglimento del ricorso, riformare la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, annullando la decisione impugnata senza rinvio ovvero ritenere l’ipotesi di cui all’art. 7 comma 7 ed, in estremo subordine, ridurre la sanzione in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti in esame. All’udienza di discussione, fissata dinanzi la C.G..F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Tutto quanto sopra riportato premesso, osserva la Corte che dalla dichiarazione resa dal Gervasoni al Pubblico Ministero di Cremona il 12 marzo 2012, relativamente ad una sorta di successiva precisazione di elementi già forniti con riguardo alla partita Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, emerge che allo stesso Gervasoni il calciatore Cassano avrebbe riferito che “…anche prima di recarsi al campo alcuni calciatori avevano parlato in albergo con il direttore sportivo De Falco per chiedergli l’approvazione in ordine alla decisione che avevano preso di pareggiare…”. Gervasoni, in buona sostanza, riferisce qualcosa che altri (Cassano) ha conosciuto da terzi (questi ultimi, però, restando tuttavia sconosciuti). Va pure osservato che lo stesso Cassano non ha invero confermato, sul punto, le dichiarazioni di Gervasoni. Non si può, quindi, ragionevolmente affermare che “De Falco Franco, in concorso con altri tesserati rimasti non identificati”abbia “posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara anche al fine effettuare e consentire ad altri di effettuare scommesse dall’esito sicuro”. Tuttavia, i medesimi elementi su cui la C.D.N. ha fondato la irrogazione della sanzione avversata con il reclamo in esame testimoniano dell’oggettivo tentativo di coinvolgere il ricorrente nell’atto illecito avente ad oggetto la gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010. In effetti, ciò che risulta imputabile al ricorrente, pur destinatario di un tentativo di coinvolgimento nella combine per la gara in esame, è il non essersi attivato per denunciare il tentativo medesimo. Ora, nell’ambito dell’art. 7 C.G.S., che, come noto, disciplina l’illecito sportivo, è previsto anche l’obbligo per i dirigenti, i soci e i tesserati di denunciare i fatti che possono integrarlo. Il comma 7 dell’art. cit., a tal proposito, stabilisce: “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura Federale della F.I.G.C.”. La denuncia dell’illecito sportivo si configura, dunque, come atto dovuto, dalla cui violazione scaturisce una sanzione disciplinare. Secondo la Corte, pertanto, sussisteva, in capo al De Falco, l’obbligo di denuncia di cui al sopra richiamato 7, comma 7, C.G.S.. Giova rammentare che lo stesso reclamante ha invero prospettato, in immediato subordine alla richiesta di annullamento della decisione impugnata senza rinvio, l’opzione di ritenere proprio l’ipotesi di cui all’art. 7 comma 7 citato. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Franco De Falco ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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