F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 13) RICORSO DEL CALC. CESARE GIANCARLO RICKLER DEL MARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010 E ATALANTA – PIACENZA DEL 19.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 9 agosto 2012 e su www.figc.it 13) RICORSO DEL CALC. CESARE GIANCARLO RICKLER DEL MARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010 E ATALANTA – PIACENZA DEL 19.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con reclamo ritualmente proposto Rickler Del Mare Cesare Giancarlo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) con la quale è stata allo stessa irrogata, su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione della squalifica per anni quattro per violazione dell’articolo 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S. con l’aggravante di cui al comma 6. Va premesso che con provvedimento n. 8011/33pf11-12/sp/blp dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale ha deferito, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Rickler Del Mare Cesare Giancarlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A. per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con riferimento a fatti relativi alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 – Stagione Sportiva 2010/2011, (“Cassano Mario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., Passoni Dario, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Catinali Edoardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., Rickler Cesare, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., e De Falco Franco, all’epoca dei fatti dirigente della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., per avere, prima della gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati, rimasti, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e nonché della pluralità degli illeciti posti in essere”) ed alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 (“Cassano Mario, Rickler Cesare e Conteh Kewullay, all’epoca dei fatti calciatori della società Piacenza Calcio F.C. S.p.A., nonché Cossato Federico, all’epoca del fatto calciatore tesserato per la U.S. Avesa U.H.S., per avere, prima della gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, prendendo i suddetti Cassano, Rickler e Conteh contatti diretti con il Cossato ed altri soggetti non tesserato e accettando da questi l’offerta di ingenti somme di denaro al fine di compiere gli atti a ciò finalizzati, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; fra l’altro, il Cassano prospettando al Doni una condotta finalizzata a favorire la realizzazione di una rete. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti commessi con esclusione della posizione di Cossato”). Per il Rickler la Procura Federale ha quindi chiesto la sanzione della squalifica per 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo più 6 mesi per l’aggravante (gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (gara Atalanta/Piacenza del 19/03/2011 per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità di illeciti commessi). La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, con riferimento alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, che fosse stata raggiunta la prova che la gara in questione “sia stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da Cassano, Rickler e De Falco Franco, all’epoca dei fatti tesserati del Piacenza, e da Passani, all’epoca dei fatti calciatore dell’Albinoleffe. Emerge dagli atti del procedimento che pochi giorni prima della gara, Cassano, Passoni e Rickler, calciatori del Piacenza, si rivolsero al Direttore Sportivo De Falco per chiedergli l'approvazione in ordine alla decisione di pareggiare. Il calciatore Catinali, appresa l’esistenza dell’accordo, scommise sul risultato concordato una somma per mezzo di Zamperini, calciatore tesserato della Società Fidene sino al 16.9.2009, così come Cassano. Dell’accordo vennero a conoscenza anche Cossato, all’epoca dei fatti calciatore dell’Avesa, che ne approfittò per effettuare scommesse, e Gervasoni, all’epoca dei fatti calciatore della Cremonese, che omise di informarne la Procura Federale. I fatti suddetti trovano adeguato supporto probatorio nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura Federale, da Gervasoni, che riferisce le confidenze ricevute, dopo essere stato trasferito al Piacenza, da Cassano. Non pregiudica in alcun modo la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni il fatto che Cassano non le confermi. È evidente, infatti, che la fonte primaria della rivelazione avrebbe dovuto rendere dichiarazioni che avrebbero pregiudicato la propria posizione. Perfino nel processo penale in casi analoghi non trova applicazione l’art. 195 c.p.p. Le dichiarazione di Gervasoni, credibili, coerenti e reiterate, trovano riscontro nella ammissioni di Cossato e perfino in quelle di Rickler, allorchè ammette l’incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, costituiscono riscontro alle accuse di Gervasoni i contatti registrati fra le utenze telefoniche di Cassano e Passoni e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di € 100/150.000,00 su gare analoghe)”. Ha qualificato le segnalate condotte come violative, quanto all’odierno reclamante, dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. Con riferimento, quindi, alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che la gara in questione “è stata oggetto di decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011. In tale occasione la Commissione ha ritenuto la sussistenza di un tentativo di alterazione da parte di tesserati in concorso con non tesserati. Sulla base delle risultanze delle ulteriori indagini svolte dalla A.G. di Cremona e delle audizioni conseguentemente effettuate dalla Procura Federale, è emerso che i calciatori del Piacenza disposti a manipolare la gara erano Gervasoni, Cassano, Conteh e Rickler. Cossato, all’epoca dei fatti calciatore dell’Avesa, nei giorni precedenti la gara, nel corso di un incontro avvenuto presso un bar poco distante dallo stadio di Piacenza, promise la somma di € 90.000,00 a Gervasoni, Rickler e Cassano in caso di sconfitta. Nel contempo per la stessa gara Gervasoni e Cassano presero accordi con G.A., esponente del gruppo degli “zingari”, il quale versò la somma di € 80/90.000,00. Tali circostanze sono provate, oltre che dalla citata precedente decisione di questa Commissione, dalle indagini svolte dall’A.G. di Cremona e, in particolare, dalle dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, rese dinnanzi alla stessa Autorità e confermate davanti alla Procura Federale da Doni, Gervasoni e Santoni. Tali dichiarazioni plurime, reiterate, coerenti e concordanti trovano ulteriore riscontro nelle parziali ammissioni di Conteh, Rickler e Cossato. In definitiva, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, Cassano, Rickler, Conteh e Cossato hanno posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, accettando l’offerta di ingenti somme di denaro”. Anche con riferimento a detta seconda gara, la C.D.N. ha ritenuto le rilevate condotte, per quanto ancora concerne il reclamante, come violative dell’art. 7 C.G.S., comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6. Infine, la Commissione, ritenendo come per il Rickler assumesse specifico rilievo la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle ricordate gare Albinoleffe/Piacenza del 20.10.2010 e Atalanta/Piacenza del 19/3/2011, ha inflitto allo stesso la sanzione della squalifica per 4 (quattro) anni. Con il reclamo in esame il Rickler lamenta, innazitutto, violazione del principio di difesa ai sensi dell’art. 24 della Costituzione e violazione del principio del contraddittorio; deduce poi l’assoluta insufficienza della motivazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e comunque la sua illogicità ed erroneità in uno con la rilevata assenza dell’elemento probatorio idoneo a dimostrare il fondamento di quanto contestato al reclamante. Conclude, dunque, perché l’adita Corte voglia dichiarare nulla e/o revocare la decisione avversata ovvero, in subordine, derubricare l’incolpazione nella diversa violazione di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S. o art. 1 C.G.S. ed in via ulteriormente subordinata applicare una riduzione della sanzione in senso meno afflittivo in conformità alle disposizioni dell’art. 16 C.G.S.. All’udienza di discussione, fissata dinanzi la C.G..F. a Sezioni Unite, sono comparsi il difensore del reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità, ed il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Il proposto reclamo non è fondato e merita di essere confermata la avversata decisione della Commissione disciplinare nazionale. Osserva in via preliminare la Corte, con riferimento a quelle censure che, complessivamente riguardate, investono la effettività del diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, come sia innanzitutto da condividersi l’assunto espresso, sia pure in termini generali e non direttamente riferiti alla sola vicenda dell’odierno reclamante, dalla C.D.N. laddove il prime giudice osserva che a differenza del processo penale, “nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza”. Costituisce affermazione invero pacifica quella per cui lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato è diverso, nel procedimento sportivo, da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. La stessa Commissione disciplinare nazionale ha del pari condivisibilmente affermato, sul punto peraltro richiamando recenti arresti del TNAS, che “per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni“. Occorre a ciò aggiungere che le esposte conclusioni si spiegano muovendo dallo storicamente radicato principio secondo cui all’autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l’ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazione che si dovessero verificare al suo interno. E’, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Ma soprattutto a quanto precede consegue che l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); dall’altro, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale. Ciò premesso in via generale è da rilevare che, in merito alla specifica posizione dell’appellante, può ritenersi la sussistenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti che rendono legittima la sanzione irrogata e dunque meritevole di conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Quanto alla gara Albinoleffe/Piacenza del 20.12.2010, tutto muove dalla segnalazione di anomali andamenti delle scommesse sul segno X per la citata gara. Parziali riscontri all’ipotesi di combine si trovano quindi nelle dichiarazioni rese da Gervasoni sia all’Autorità giudiziaria che alla Procura federale che appunto riferisce, per quanto di relato, di aver appreso che la gara era stata appunto combinata dalle due società. Gervasoni chiarisce in particolare che il calciatore Rickler era a conoscenza del detto accordo. Ma sono soprattutto le dichiarazioni di Cossato, rese in sede di audizione il 26 aprile 2012 (cui espressamente e formalmente si rinvia) che rendono appunto poco credibile la negazione di ogni addebito da parte dell’odierno reclamante. Del resto, lo stesso Rickler ammette l’incontro avvenuto in un bar di Piacenza. Infine, per come esattamente rilevato dal giudice di prime cure, costituiscono riscontro alle accuse di GervasoniI i contatti registrati fra le utenze telefoniche di Cassano e PassoniI e il riscontrato andamento anomalo delle scommesse sul gestore inglese Betfair (oltre 6 milioni e mezzo di euro sul pareggio a fronte di abituali giocate di € 100/150.000,00 su gare analoghe). Quanto alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, si tratta di partita già oggetto della precedente attività di polizia giudiziaria che ha trovato poi pieno sostegno nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Cremona il 28 maggio 2011. Peraltro, sulla stessa partita si è espressa la stessa Commissione disciplinare nazionale che con decisione del 9 agosto 2011 ha inflitto sanzioni disciplinari all’Atalanta ed ai tesserati implicati nella vicenda. Ma con l’ordinanza di custodia cautelare emessa dallo stesso GIP di Cremona il 9 dicembre 2011 la partita è stata di nuovo oggetto di attenzione. Gervasoni ha quindi dichiarato all’Autorità giudiziaria che il Rickler, suo compagno di squadra, lo ha presentato ai fratelli Cossato, amici di quest’ultimo e notoriamente scommettitori, disposti ad offrire la cifra di € 90.000,00 per la combine della partita. L’incontro risulta accertato, come invero incontri successivi nelle settimane che hanno seguito l’incontro. Emerge con sufficiente nettezza il ruolo di mediatore di Rickler, che non ammette il secondo incontro e sminuisce la portata del primo. Con riferimento alla somma di episodi richiamati, va pure osservato che le dichiarazioni accusatorie del Gervasoni sono ad avviso della Corte da ritenere assistite da credibilità intrinseca in ragione dell’assenza di ragioni di malanimo o rancore nei confronti delle persone (come l’appellante) di cui hanno contribuito a rivelare o chiarire aspetti di condotte illecite e dalla ricchezza delle narrazioni e dei dettagli. E comunque la loro credibilità è ulteriormente rafforzata dai significativi riscontri che le dichiarazioni stesse hanno ottenuto in forma oggettiva, come quelli appunto relativi alle gare Atalanta/Piacenza e Piacenza/Albinoleffe, per ciò che attiene sia alle testimonianze di Doni, Erodiani e Federico Cossato sia all’accertata anomalia dell’ammontare di scommesse effettuate sulla seconda delle due partite. In conclusione, appaiono pienamente provati, e riferibili alle condotte dell’appellante, gli elementi costitutivi dell’illecito integrante violazione dell’art. 7 C.G.S.. Da questo punto di vista nessuna delle censure proposte con l’appello coglie nel segno, così come l’impianto decisorio della sentenza impugnata non può che essere confermato. Per quanto riguarda l’ammontare della sanzione, il C.G.S. prevede, in caso appunto di violazione dell’art. 7, comma 1 (illecito sportivo), che si applichi la sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito. Del resto, va pure rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Merita dunque conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale anche sul punto specifico della misura della sanzione , dovendosi condividere il rilievo dalla stessa Commissione riconosciuto a “come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico”. Il reclamo, in definitiva, va respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesare Giancarlo Rickler Del Mare e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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