F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 6 agosto 2012 e su www.figc.it 41) RICORSO DEL CALC. ALBERTO COMAZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 ANNI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLE GARE ANCONA – ALBINOLEFFE DEL 17.1.2009 E ALBINOLEFFE – ANCONA DEL 30.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 02-03-05 e 06 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 6 agosto 2012 e su www.figc.it 41) RICORSO DEL CALC. ALBERTO COMAZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 ANNI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLE GARE ANCONA – ALBINOLEFFE DEL 17.1.2009 E ALBINOLEFFE – ANCONA DEL 30.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Il sig. Alberto Comazzi, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Puglisi Maraja, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 101/CDN (2011/2012) del 18 giugno 2012, con la quale, per quanto qui rileva, la predetta C.D.N., in esito al relativo deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica per anni 4, per violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, C.G.S., con l’aggravante di cui al comma 6, in relazione alle gare Ancona/Albinoleffe del 17 gennaio 2009 e Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dalle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura federale provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Cremona, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo, correlativamente procedendo ad una propria «autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e/o informati sui fatti» (cfr. atto di deferimento). L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura di Cremona, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Nell'atto di deferimento, dopo il richiamo alle pronunce definitive rese nell'agosto 2011 in ambito federale con riguardo ad altri, connessi, procedimenti per violazioni analoghe, si dava conto degli esiti fino ad allora prodotti dall'indagine svolta dagli uffici giudiziari di Cremona ed in particolare dell'attività investigativa anteriore e successiva all'emanazione, in data 9 dicembre 2011 da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella sede, di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni imputati, cui veniva contestato, con altre persone sottoposte ad indagini, il delitto associativo di cui agli articoli 416, commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 rivolto allo scopo di realizzare, anche a livello transnazionale, delitti di frode in competizione sportiva, alterandone i risultati, sì da conseguire vincite in scommesse effettuate avvalendosi dello strumento della “corruzione” di partecipanti a vario titolo alle competizioni. Sul piano generale, osservava la Procura federale, come nella complessiva valutazione degli elementi emersi in sede di indagini e di giustizia sia ordinaria sia sportiva occorra considerare che le condotte poste in essere dai tesserati sono risultate finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato, evidenziando, anzi, come, talvolta, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti. Riteneva, in definitiva, la Procura Federale, che all’esito del complessivo ed articolato procedimento istruttorio siano apparse realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali, peraltro, l’eventuale mancato conseguimento del risultato “combinato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti. In particolare, per quanto qui di rilievo, la Procura Federale deferiva i sigg.ri.: - Roberto Colacone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A.; - Alberto Comazzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona .S.p.A.; - Salvatore Mastronunzio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona Spa; - Maurizio Nassi, tesserato dal 5.9.2007 al 1.2.2009 quale calciatore della società A.C. Ancona S.p.A.; dal 2.2.2009 al 30.8.2009 quale calciatore della Società Calcio Brescia S.p.A.; dal 31.8.2009 al 21.7.2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova S.r.l.; dal 27.9.2010 al 30.6.2011 quale calciatore dell’A.S. Cittadella S.r.l.; dal 25.10.2011 al 30.6.2011 quale calciatore dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.; - Carlo Gervasoni, tesserato dal 21.8.2007 al 30.8.2009 quale calciatore della Società U.C. Albinoleffe S.r.l.; dal 31.8.2009 al 21.7.2010 quale calciatore della Società A.C. Mantova S.r.l.; dal 26.7.2010 al 19.1.2011 quale calciatore dell’U.S. Cremonese S.p.A.; dal 20.1.2011 al 30.6.2011 tesserato in prestito dal Piacenza F.C. S.p.A.; dal 1.7.2011 al 26.8.2011 quale calciatore dell’U.S. Cremonese S.p.A.. - Filippo Carobbio, tesserato dal 1.7.2007 al 30.6.2009 per la società U.C. Albinoleffe S.r.l., dal 1.7.2009 al 30.8.2009 per la Società A.S. Bari S.p.A., dal 31.8.2009 al 30.6.2010, in prestito dal Bari, per la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., dal 1.7.2010 all’8.7.2010 per la Società A.S. Bari S.p.A., dal 9.7.2010 al 6.7.2011 per la società A.C. Siena S.p.A. (scadenza contrattuale 2013) e attualmente tesserato, in prestito dalla società A.C. Siena S.p.A., per la società Spezia Calcio S.r.l., dal 7.7.2011; - Marco Turati, tesserato dal 31.8.2007 al 26.7.2009 quale calciatore della società A.C. Cesena S.p.A., dal 27.7.2009 al 30.6.2011 quale calciatore della Società U.S. Grosseto FC S.r.l., dal 25.7.2011 al 30.6.2012 quale calciatore della Società Modena FC S.p.A.. Le gare, di rilievo nel presente giudizio, cui si riferisce la contestazione della Procura federale sono quelle di seguito specificate. Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009 – Stagione Sportiva 2008/2009: Gervasoni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Comazzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., Mastronunzio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., e Nassi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato e, fra l’altro: Gervasoni, prendendo contatti, anche per conto di soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, con Comazzi al fine di verificare la possibilità di combinare la partita per conseguire un pareggio con “over”; Comazzi, aderendo alla proposta e facendosi latore della stessa presso i propri compagni di squadra; Mastronunzio e Nassi per aver inizialmente aderito alla proposta. Accordo non perfezionatosi per il successivo ripensamento di questi ultimi. Con l’aggravante - di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. - della pluralità degli illeciti posti in essere. Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009 – Stagione Sportiva 2008/2009: Gervasoni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., Mastronunzio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., Comazzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., Turati, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., e Colacone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Ancona S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. per avere, prima della gara Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009, in concorso fra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, e, fra l’altro: Comazzi, Colacone, Turati e Mastronunzio, prendendo contatti con Gervasoni al fine di verificare la possibilità di combinare la partita con vittoria dell’Ancona per far conseguire alla medesima società un vantaggio in classifica, offrendo la somma di € 15.000,00 per garantire l’impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata a Gervasoni a risultato ottenuto, unitamente ad ulteriori € 5.000,00; Gervasoni garantendo e conferendo il proprio apporto in occasione della gara ed accettando la complessiva somma di € 20.000,00 per il fine indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. Carobbio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.C. Albinoleffe S.r.l., per violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti. Da qui, come detto, il deferimento di Alberto Comazzi, all’epoca dei fatti tesserato per l’AC Ancona S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, in considerazione della pluralità di illeciti posti in essere. Con provvedimento del Presidente della C.D.N. l’inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 31 maggio 2012. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione sono pervenute, per quanto qui particolarmente rileva, memorie difensive da parte degli incolpati Carobbio, Colacone, Comazzi, Mastronunzio, Nassi, Turati. In particolare, Alberto Comazzi, come assistito, chiedeva «il proprio proscioglimento dalle imputazioni contestate, riservandosi di illustrare più compiutamente quanto esposto in occasione della discussione» (cfr. memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado). La C.D.N. ha esaminato le richieste di rinvio, di sospensione e/o di stralcio della posizione e di acquisizione di ulteriore documentazione attinente al processo penale pendente presso l’A.G. di Cremona proposte da alcuni deferiti, tra cui Mastronunzio e Turati, sulle quali ha provveduto con le ordinanze n. 2 e 3, disponendo, per quanto qui è suscettibile di rilievo, lo stralcio della posizione di Turati. In seguito, alcuni deferiti, tra cui, sempre per quanto possa utilmente, in qualche modo, rilevare ai fini del presente procedimento, Carobbio e Gervasoni, hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e 24 C.G.S., sulle quali la C.D.N. ha così disposto: per il Sig. Filippo Carobbio, applicazione ex artt. 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 20 (venti); per il Sig. Carlo Gervasoni, applicazione ex artt. 23 e 24, C.G.S. della squalifica per mesi 20 (venti). La C.D.N. ha, quindi, esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle quali ha provveduto con l’ordinanza n. 5, ammettendo la produzione documentale, ma respingendo tutte le richieste di prove testimoniali e quelle di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti, non essendo previsto «come mezzo di prova nell’ordinamento federale, né, d’altra parte, i deferiti possono essere qualificati come testimoni dei fatti, essendo essi stessi incolpati sulla base delle proprie dichiarazioni». Illustrate le ragioni del deferimento, la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, delle seguenti sanzioni: « Comazzi Alberto: squalifica di 4 anni, così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante (come da incolpazione sub 20: gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009 per violazione dell’art. 7, commi 2 e 5, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere) e ulteriori 6 mesi di squalifica per ogni illecito sportivo (come da incolpazione sub 30: gara Albinoleffe - Ancona del 30.5.2009: violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere)». In dibattimento, i difensori dei deferiti hanno, quindi, illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie conclusioni. Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato per la Camera di consiglio, all’esito della quale, ha emesso l’impugnata decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN «in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, C.G.S.». In via preliminare, la C.D.N. ha ritenuto dover «ribadire le considerazioni generali espresse in occasione del procedimento definito con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, rilevando ancora una volta come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati: comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati e spesso – addirittura – di esponenti della malavita» (cfr. dec. C.D.N.). La C.D.N. ha, poi, evidenziato come «gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Come più volte ribadito in recenti decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti» (cfr. dec. C.D.N.). Quanto, specificamente, alla fattispecie della violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., la Commissione di prime cure ritiene che «dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura Federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 C.G.S.. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori/FIGC del 15.9.2011; Amodio/FIGC del 6.12.2011; Spadavecchia/FIGC del 2.1.2012)» (cfr. dec. C.D.N.). Nel merio, all’esito della camera di consiglio, la C.D.N. ha ritenuto, per quanto qui interessa, che in relazione alla gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009, vi sia effettivamente stato un tentativo di alterazione posto in essere da Gervasoni, all’epoca dei fatti calciatore dell’Albinoleffe e da Comazzi, all’epoca dei fatti calciatore dell’Ancora. «Su richiesta del gruppo degli “zingari”», afferma la C.D.N., «che avevano offerto € 60/70.000,00, Gervasoni ha proposto a Comazzi di alterare l’incontro per conseguire un pareggio con “over”. Tuttavia, l’accordo, che inizialmente sembrava destinato a buon fine grazie all’adesione dei calciatori dell’Ancona, non si è perfezionato». Secondo la Commissione, tali circostanze troverebbero «riscontro nelle dichiarazioni palesemente confessorie di Gervasoni dinnanzi all’A.G. di Cremona, il quale, con una ricostruzione estremamente circostanziata, ha reso affermazioni autoaccusatorie (peraltro su una gara non oggetto di indagine e, quindi, allo stesso non addebitata), ammettendo di aver proposto a Comazzi di combinare la gara in questione». Ritiene, dunque, la C.D.N. che vi siano prove più che sufficienti a far ritenere che i deferiti Comazzi e Gervasoni «abbiano posto in essere le condotte loro ascritte, che integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6, per Comazzi…. Per quanto riguarda, invece, la posizione di Mastronunzio e Nassi non sussistono elementi sufficienti per rendere certa la commissione dei fatti loro addebitati, atteso che non risulta provato che costoro si siano attivati con i compagni di squadra per l’alterazione della gara. Generico e non riscontrato, per gli stessi, appare il riferimento alla “combine” di cui è stata oggetto la gara di ritorno tra le medesime squadre» (cfr. dec. C.D.N.). Quanto alla gara Albinoleffe - Ancona del 30.5.2009, premesso che la posizione di Turati, per effetto dello stralcio, è stata oggetto di esame soltanto in via di accertamento incidentale, la C.D.N. «osserva come risulti dagli atti del deferimento che, in due distinte occasioni, Comazzi e Turati hanno telefonato a Gervasoni per chiedere di vincere la gara. Gervasoni ha manifestato la propria disponibilità e ne ha parlato con i compagni, i quali, però, non si sono trovati d'accordo. In seguito, prima Colacone, Turati e Mastronunzio hanno consegnato a Gervasoni circa € 15.000,00,00 nella zona di Legnano e, poi, Colacone e Turati ne hanno consegnati altri € 5.000,00 all'uscita del casello di Lainate. Anche Carobbio è stato richiesto di partecipare all’illecito, ma si è rifiutato. In definitiva, Comazzi, Colacone, Turati e Mastronunzio hanno preso contatti con Gervasoni al fine di verificare la possibilità di alterare la gara con vittoria dell’Ancona, offrendo la somma di € 15.000,00 per garantire l’impegno a perdere, poi dagli stessi consegnata a Gervasoni a risultato ottenuto, unitamente a ulteriori € 5.000,00. Gervasoni ha garantito il proprio apporto, accettando la complessiva somma di € 20.000,00. Carobbio, invece, non ha partecipato all’illecito, ma ha omesso di denunciare i fatti alla Procura federale» (cfr. dec. C.D.N.). Tali circostanze, a dire della Commissione di primo grado, hanno trovato riscontro nelle circostanziate dichiarazioni di Gervasoni e Carobbio, che consentono di superare «l’eccezione di “vuoto probatorio” sollevata dalla difesa» di altri incolpati, «costituendo invece prove più che sufficienti a far ritenere che nel caso in esame si sia verificata la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con l’aggravante di cui al comma 6» (cfr. dec. C.D.N.). In punto determinazione delle sanzioni rileva, in via generale, la C.D.N «che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ha ritenuto che, quanto al tesserato Comazzi, assuma specifico rilievo la partecipazione agli illeciti sportivi aggravati relativi alle gare Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009 e Albinoleffe/ Ancona del 30.5.2009 e, per l’effetto, ha inflitto, a suo carico, la squalifica per 4 (quattro) anni. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il sig. Alberto Comazzi, come in atti rappresentato e difeso. Ritiene il reclamante che la decisione della C.D.N. non ha «tenuto in minima considerazione i principi giuridici generali dell’ordinamento sportivo ed il dettato dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva in merito alla regolamentazione del giusto processo. Infatti l’ordinamento della giustizia sportiva, per quanto autonomo ed indipendente, non può sottrarsi ai principi fondamentali irrinunciabili contenuti nella Costituzione Italiana e negli atti anch’essi fondamentali della Unione europea […] La giustizia sportiva, come appunto sostiene l’Alta Corte di Giustizia Sportiva nella propria recente decisione n. 9/2012 relativa al caso Moggi, deve “interpretare ed applicare le norme dello stesso ordinamento sportivo alla luce degli anzidetti principi fondamentali, soprattutto quelli attinenti alla persona umana e alla sua tutela» (cfr. reclamo). Nella fattispecie, invece, si legge nell’atto di appello, «all’odierno ricorrente è stata irrogata una pesante squalifica esclusivamente fondata su di una chiamata in correità del signor Carlo Gervasoni, priva di ogni qualsivoglia attendibilità personale del dichiarante, di una attendibilità intrinseca della dichiarazione e, quel che più conta, di una attendibilità estrinseca della stessa, priva cioè di ogni elemento che, secondo consolidata giurisprudenza, possa farla ritenere attendibile e fondata» (cfr. reclamo). Le dichiarazioni rese dal coimputato, questa la tesi difensiva, avrebbero dovuto essere valutate unitamente agli altri elementi di prova, la cui esistenza era necessaria per confermarne l’attendibilità. Quanto riferito da Gervasoni in relazione alla gara Ancona/Albinoleffe del 17.1.2009 e, segnatamente, del contatto telefonico di Comazzi, al fine di addivenire ad un accordo per alterare il risultato della gara ed ottenere un pareggio con “over”, non corrisponderebbe assolutamente al vero e le affermazioni del signor Gervasoni resterebbero fini a se stesse e non sarebbero confortate da alcun altro riscontro probatorio. Quanto all’altra gara, Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009, «ove viene contestato allo scrivente un solo colloquio telefonico esplorativo con il signor Gervasoni, al fine di sapere “se erano disposti a perdere”, tale circostanza, fermamente negata, è stata riferita peraltro dal signor Carlo Gervasoni solamente in sede di audizione avanti la Procura Federale in data 13.4.2012, mentre nulla aveva ricordato al riguardo in sede di interrogatorio avanti la Procura della Repubblica di Cremona, né in data 27.12.2011, né tanto meno in data 12.3.2012» (cfr. reclamo). Peraltro, anche tale circostanza non risulterebbe confortata da alcun altro riscontro ed altri soggetti sentiti in merito a questa partita (Turati, Colacone, Mastronunzio, Ferrari ed in particolare Carobbio) nulla dicono al riguardo. Aggiunge, poi, l’appellante di essere «anche venuto a conoscenza in questi giorni come il calciatore Marco Turati, in sede di un recente interrogatorio avanti la Procura della Repubblica di Cremona, in merito a questa partita, abbia sconfessato ogni dichiarazione del signor Carlo Gervasoni, fornendo urna ricostruzione del tutto diversa, peraltro attendibile e credibile in quanto auto accusatoria (doc. 1) che va a confortare la totale estraneità dello scrivente calciatore» (cfr. reclamo). Sempre in ordine all’attendibilità (intrinseca) di Gervasoni evidenzia il reclamante come lo stesso abbia ripetutamente cambiato versione all’autorità inquirente, rilasciando comunque dichiarazioni estremamente generiche e non circostanziate, peraltro contraddittorie. Quanto, invece, lla attendibilità (estrinseca) delle dichiarazioni di Gervasoni, «appare pacifico come nel corso del procedimento non sia emersa alcuna circostanza che abbia suffragato le generiche dichiarazioni del chiamante in correità, né oggettive, né tanto meno testimoniali» (cfr. reclamo). Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente, la riforma integrale della decisione della C.D.N. assunta nei confronti di Alberto Comazzi, concludendo «affinché codesta Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. Voglia, in riforma dell’indicata decisione oggetto di gravame, prosciogliere l’odierno ricorrente». Alla riunione tenutasi dinanzi alla Corte di Giustizia Federale nei giorni 2 e 3 luglio 2012, la difesa, richiamandosi ai motivi dell’appello, ha particolarmente insistito sulla rilevante valenza probatoria delle recenti dichiarazioni rese da Marco Turati innanzi alla Procura della Repubblica di Cremona ed evidenziato come, in ordine alla gara di andata, le dichiarazioni di Gervasoni non sono state ritenute attendibili nei confronti di alcuni deferiti rimasti prosciolti, concludendo, quindi, per l’accoglimento delle proprie già rassegnate conclusioni. Il Procuratore Federale ha confutato gli argomenti difensivi, in particolare, ribadendo che le dichiarazioni di Gervasoni trovano conferma in quelle di Carobbio che non possono considerarsi rese de relato, atteso che la proposta di combine venne fatta a lui direttamente. Ha evidenziato, poi, come la chiamata in correità debba comunque ritenersi riscontrata in base al principio della circolarità della prova e come, la posizione di Comazzi rimanga diversa rispetto a quella degli altri calciatori che all’esito del giudizio di primo grado sono stati prosciolti, sia per la conoscenza di lunga data tra lo stesso e Gervasoni, sia perché, nel caso di specie, a differenza di quelle generiche riferite ai predetti calciatori prosciolti in ordine alle contestazioni relative alla gara Ancona – Albinoleffe, le dichiarazioni di Gervasoni sono circostanziate. Ha, quindi, concluso chiedendo la conferma dell’impugnata decisione. In via logicamente preliminare va esaminata la questione, sollevata nell’atto di appello, secondo cui la decisione di prime cure non ha tenuto in considerazione i principi giuridici generali dell’ordinamento sportivo e le regole del giusto processo, come anche di recente ribadite dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva. La Corte non ha dubbi nel ritenere che i Giudici di primo grado si siano mossi nel solco della costante giurisprudenza federale e nell’ambito del radicato il principio secondo cui all’autonomia degli ordinamenti settoriali riconosciuti, come l’ordinamento sportivo, da quello generale debba corrispondere la libera determinazione dei criteri regolatori dell’ammissione della permanenza in essi di chi ne abbia interesse. L’organizzazione, la struttura, il plesso normativo dell’ordinamento settoriale devono, pertanto, riflettere il sistema di valori e fini eletti dall’ordinamento stesso al momento della sua costituzione: proprio il fatto che l’ordinamento generale abbia tradizionalmente ed energicamente, con inequivoche disposizioni legislative e con non meno espliciti orientamenti giurisprudenziali, riconosciuto l’autonomia del diritto sportivo rappresenta la più chiara manifestazione dell’approvazione del sistema di valori e fini posti a fondamento del settore. Il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare in linea generale la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate non vi è alcun bisogno, né alcun dovere del giudicante, di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio, né di sottoporre ad interrogatorio altri coincolpati, in ipotesi indisponibili a sostenerlo, anche considerato che essendo gli stessi, appunto, anch’essi parti del giudizio o, comunque, destinatari dell’atto di deferimento, non potrebbero, in ogni caso, assumere la veste di teste. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è reiteratamente accaduto nei due gradi del presente giudizio. In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, che anche il ricorrente sembra agitare nel proprio atto di appello, circa l’esigenza di completare il quadro probatorio. Censura, come detto, che non può qui trovare condivisione perché presuppone, erroneamente, l’automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità. Ciò premesso, la Corte osserva che la decisione impugnata non meriti alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto dell’impugnazione. Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati ad Alberto Comazzi con riferimento alle gare Ancona / Albinoleffe del 17 gennaio 2009 e Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009. L’attenta e dettagliata attività investigativa, della giustizia ordinaria prima e di quella federale poi, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti. In questo quadro di riferimento complessivo si inserisce la condotta, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento, che, ritiene questa Corte, deve tradursi nell’affermazione di sussistenza dell’illecito (sussumibile nella previsione dell’art.7 C.G.S.) consistente nell’attentato all’integrità delle singole gare di cui trattasi, interamente addebitabile all’appellante. Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità di Comazzi in ordine alla incolpazione di cui all’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, C.G.S., per aver, in concorso con altri calciatori, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare sopra indicate. Può ritenersi provato il tentativo del ricorrente di concordare lo svolgimento e/o il risultato della gara Ancona/Albinoleffe del 17 gennaio 2009. In tal ottica, interrogato dalla Procura della Repubblica di Cremona il 27.12.2011 Gervasoni affermava esserci stato un contatto tra due calciatori per combinare un pareggio, anche se non vi era poi stato alcun seguito. Nel successivo interrogatorio del 12.3.2012 il predetto calciatore precisava: «quanto alla partita di andata Ancona/Albinoleffe (17 gennaio 2009), io che avevo da poco conosciuto Gegic ho avuto alcuni contatti telefonici con Comazzi, con il quale avevo giocato nel Como e nel Verona e che all’epoca era nell’Ancona. Allora era l’ultima partita del girone di andata e proposi a Comazzi un pareggio con over. In un primo momento sembrava che i compagni di squadra di Comazzi fossero d’accordo, ma poi Mastronunzio e Nassi cambiarono idea e non se ne fece più niente. Rimanemmo d’accordo che la discussione sarebbe stata ripresa nella partita di ritorno in termini che sarebbero variati a seconda della posizione delle due squadre. Gli zingari offrirono sui 60-70.000 €, ma non ci furono contatti diretti tra loro e Comazzi». Se ne ricava, dunque, che Comazzi ricevette ed accettò la proposta di combine della gara di cui trattasi, tanto è vero che ne riferì ad alcuni compagni di squadra che, dapprima d’accordo, in un secondo momento cambiarono idea, rinviando tutto alla gara di ritorno, come poi effettivamente avvenne. Le dichiarazioni di Gervasoni appaiono circostanziate e di natura auto-accusatoria, peraltro, come ricordato nell’atto di deferimento, «su una gara non oggetto di indagine della Procura di Cremona e quindi allo stesso non addebitata». Pacifica e sostanzialmente ammessa dallo stesso reclamante è la buona conoscenza tra Gervasoni e Comazzi. A tal proposito, lo stesso reclamante, ascoltato in data 26 aprile 2012, pur negando qualsiasi proposta di alterazione della gara, afferma di conoscere Gervasoni sin da quando erano «entrambi tesserati per le giovanili del Milan. Prendevo lo stesso pulmino sociale che ci portava a Linate per fare gli allenamenti. Lo ho poi avuto come compagno di squadra all’Hellas Verona negli anni, direi, dal 2004 al 2006. In qualche altra circostanza lo ho incontrato come avversario in occasione di gare. Preciso che quando eravamo alle giovanili non avevamo particolari rapporti (io sono più grande di circa quattro anni), mentre ci siamo frequentati da compagni di squadra senza che da esso scaturisca una frequentazione assidua». Si aggiunga che la ricostruzione effettuata da Gervasoni trova conferma nel fatto che Comazzi, come anche Mastronunzio, che lo stesso coinvolge nel tentativo di combinare il risultato della partita in questione, sono poi effettivamente corresponsabili dell’alterazione del risultato della gara di ritorno Albinoleffe/Ancona del 30.5.2009, combinata proprio su proposta, tra gli altri, di Comazzi e Mastronunzio. Quanto alle deduzioni difensive di Comazzi ed alle dichiarazioni dallo stesso rese, tese a negare qualsivoglia coinvolgimento nel tentativo di combine, evidenziano un’assoluta inverosimiglianza ed inattendibilità, soprattutto se lette alla luce della deposizione nel suo complesso, ove lo stesso soggetto ha negato ogni singola circostanza allo stesso addebitata anche in relazione alla gara di ritorno, sulla quale, invece, sussistono numerosi e convergenti elementi di prova. È stata, altresì, raggiunta la prova della partecipazione di Comazzi all’alterazione del risultato della gara Albinoleffe/Ancona del 30 maggio 2009. In tal ottica, abbiamo sopra già ricordato come Gervasoni già in relazione alla gara di andata Ancona/Albinoleffe del 17 gennaio 2009, aveva riferito di un contatto tra due calciatori per combinare un pareggio, contatto che, però, non aveva avuto seguito, fermo restando lo scambio di promesse che se ne sarebbe riparlato nella gara di ritorno. Nell’interrogatorio del 27.12.2011 Gervasoni riferisce che, quanto alla gara Albinoleffe/Ancona, conclusasi con il risultato di 3 a 4, qualche giorno prima della partita venne contattato da tre giocatori dell’Ancona, che gli rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di vitale importanza. «Io manifestai la mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non tutti erano d’accordo. Pertanto, quando si ripresentarono io dissi loro che per me poteva stare anche bene, ma pur garantendo il mio apporto, non avrei potuto certo garantire il risultato. Io non feci niente di particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni dopo, quei giocatori dell’Ancona mi portarono la somma aggiratasi sui 15.000 €. I giocatori dell’Ancona in questione erano Colacone, Turati Marco e Mastronunzio». Affermazioni, quelle di Gervasoni, ribadite e precisate nell’audizione del 13.4.2012 innanzi alla Procura Federale: «Confermo quanto ho riferito e vorrei aggiungere che i primi contatti telefonici li ho avuti con Comazzi. Lui voleva sapere se eravamo disposti a perdere. Io gli feci capire che la cosa non dipendeva solo da me. Dopo Comazzi si fece sentire Turati il quale in una telefonata mi chiese dove mi trovavo. Avuta risposta poco dopo mi raggiunsero nella zona di Legnano Colacone, Mastronunzio e lo stesso Turati. Nell’occasione mi chiesero se ero disposto a perdere con l’incentivo di una somma di denaro. Prima della partita mi avvicinai a loro dicendo che per la combine ero da solo. La partita andò a buon fine. Per il resto confermo quanto dichiarato all’A.G.». Come rilevato dalla Procura Federale, siffatte dichiarazioni trovano riscontro in quelle rese da Filippo Carobbio, che, interrogato dalla Procura della Repubblica di Cremona in data 19.1.2012, ha affermato: «Gervasoni mi disse che aveva degli amici da favorire nella squadra avversaria e ritengo che in effetti abbia agito in tal senso in quanto, dopo che eravamo stati in vantaggio per 3 – 1, l’Albinoleffe perse 3 – 4». Nella successiva audizione del 29.2.2012, precisava ulteriormente: «qualche giorno prima della gara, Gervasoni mi disse di essere stato contattato dai calciatori dell’Ancona Colacone Roberto, Turati Marco e Mastronunzio Salvatore per dargli la vittoria in cambio di denaro; gli riferii che non ero d’accordo in quanto era la mia ultima partita con l’Albinoleffe e non volevo lasciare un cattivo ricordo; non so se Gervasoni lo chiese ad altri compagni, comunque non ne seppi più nulla, anche se mi accorsi cha la gara era combinata, specialmente per il ribaltamento del risultato e per il comportamento di gara di Gervasoni». Riscontri esterni alle dichiarazioni di Gervasoni sono in qualche modo, poi, desumibili dalle affermazioni rese da Ferrari e Conteh. Quest’ultimo, ascoltato dalla Procura Federale in data 13.4.2012, dichiara: «in ordine alla gara Albinoleffe – Ancona del 30.5.2009, ricordo che, dopo essere stati in vantaggio per 3 – 1, la gara terminò 4 – 3. Considerando tale andamento, mi venne il dubbio che Gervasoni potesse aver combinato un’ennesima partita e, da quel momento, adirato per quanto successo in quanto era l’ultima partita di campionato e volevo fare bella figura davanti ai nostri tifosi che ci tenevano, decisi di non aver più nulla a che fare con lui». Ferrari, invece, riferisce il 24.4.2012 alla Procura Federale: «(…) Posso solo dire che, alla fine dell’ultima partita di campionato, Albinoleffe – Ancona terminata 3 – 4, dopo che eravamo stati in vantaggio per 3 – 1 fino pochi minuti dalla fine, ho ripensato a quanto detto da Gervasoni in occasione dell’episodio Vantaggiato (Rimini/Albinoleffe del 20.12.2008, ndr) ed ho avuto dei sospetti sulla regolarità dell’incontro. Preciso comunque che le mie sono comunque sensazioni personali che non si fondano su dirette conoscenze di eventuali combine». La ricostruzione operata da Gervasoni in ordine alla “combine” della gara di cui trattasi appare estremamente circostanziata e nessun limite incontra nella circostanza, evidenziata dalla difesa dell’appellante, della sua progressiva precisazione nel corso dei successivi interrogatori della Procura della Repubblica e delle diverse audizioni operate in sede federale. Peraltro, quanto all’attendibilità delle predette dichiarazioni di Gervasoni, correttamente la stessa Procura federale ha evidenziato come lo stesso abbia reso, anche in questa occasione, dichiarazioni «autoaccusatorie (peraltro su una gara non oggetto di indagine della Procura di Cremona e quindi allo stesso non addebitata)». Si aggiunga che, le dichiarazioni di Gervasoni trovano riscontro, seppur indiretto, in quelle rilasciate da Carobbio, puntualmente informato sulla proposta di “combine” avanzata dai calciatori dell’Ancona. Così come ulteriori elementi che si dirigono nella medesima anzidetta direzione possono trarsi dalle dichiarazioni di Conteh che, seppur estraneo ed inconsapevole degli accordi tra Gervasoni ed i giocatori dell’Ancona, ha avuto modo di affermare, spontaneamente, che dall’andamento della gara aveva intuito si trattasse di una partita combinata. Il quadro probatorio sopra sinteticamente riferito, che milita di certo per l’affermazione di responsabilità di Comazzi, non è in alcun modo scalfito dalle dichiarazioni, di opposto tenore, rese dagli altri soggetti coinvolti e, in particolare, da Colacone, Turati, Mastronunzio e dallo stesso Comazzi, tese a negare qualsivoglia coinvolgimento nella combine di Albinoleffe/Ancona. Sotto tale profilo, coglie ancora una volta nel segno la Procura federale allorché evidenzia la loro assoluta inverosimiglianza ed inattendibilità, laddove lette alla luce del complessivo quadro probatorio. L’aggregazione di ciascuno degli elementi probatori appena passati in rassegna, e di quelli descritti tanto nella parte espositiva quanto in quella motiva superiore, unitamente alle modalità medesime dell’incontro, come riferite da Gervasoni e Locatelli, conducono la Corte a ritenere dimostrata la robustezza del fondamento dell’accusa. Nessun dubbio può, pertanto, ragionevolmente sussistere circa la colpevolezza del reclamante, esattamente affermata dai primi Giudici. Sussiste, in definitiva, prova della responsabilità del ricorrente per gli addebiti a lui ascritti. Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie, come detto, sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado. Per inciso, peraltro, questo Collegio ritiene comunque condivisibili le considerazioni della C.D.N. sull’attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche autoaccusatoria, rilasciate sugli illeciti di cui trattasi da Gervasoni. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale nel corso del dibattimento, emerge l’atteggiamento pienamente collaborativo di Gervasoni (a differenza di quello tenuto in passate occasioni). Dichiarazioni, quelle rese da Gervasoni, che hanno, peraltro, condotto all’applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della squalifica. Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Carlo Gervasoni non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni di cui si è detto, confessa -di fatto- anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio. Pienamente condivisibile è, infine, la natura e l’entità della pena applicata, anch’essa da confermare, anche considerata la gravità delle condotte contestate, che appaiono capaci di minare la credibilità degli eventi sportivi ed alterare la stessa regolarità di svolgimento dei campionati di calcio. In conclusione, l’appello va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata e conseguente incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alberto Comazzi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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