• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it
14) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
– DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013;
– DELL’AMMENDA DI € 35.000,00, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4 COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it
14) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013;
- DELL’AMMENDA DI € 35.000,00, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4 COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Con atto in data 8 maggio 2012 il Procuratore Federale, a seguito di una complessa istruttoria deferiva una serie di soggetti, tra i quali la Società Novara Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma II, C.G.S. ai sensi dell’art. 7, comma 4, C.G.S. in relazione agli addebiti mossi ai propri tesserati di cui agli artt. 7 e 9 C.G.S.. L’attività di indagine ha consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori desumibili dall’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Cremona in data 9 dicembre 2011 e dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona ed al Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona, nonchè in sede di audizione innanzi al Procuratore Federale. Gli ulteriori sviluppi delle indagini confermano la sussistenza dell'ipotesi associativa. In particolar modo le indagini effettuate pongono in luce il carattere transnazionale dell'associazione e consentono di individuare con maggiore chiarezza, tra l'altro: gli organizzatori; il ruolo rivestito dai singoli associati; le ramificazioni dell'associazione in ambito nazionale; la distribuzione dei compiti tra i partecipanti; le modalità di finanziamento delle singole attività illecite volte all'alterazione del risultato delle gare; gli espedienti posti in essere per trasferire le somme necessarie e per individuare i calciatori disposti a ricevere denaro o per condizionare l'esito delle competizioni alle quali prendevano parte o per avvicinare i compagni di squadra. Il risultato dell'operato delle forze di polizia, che in diversi paesi europei hanno proficuamente posto in essere le proprie investigazioni con riferimento alla stessa vicenda criminosa, viene riferito ell'ordinanza n. 726/11 emessa in data 9/12/2011 dal Gip di Cremona. Nell'atto citato si riassume preliminarmente l’esito delle indagini svolte in precedenza in sede di giustizia ordinaria, richiamando quanto emerso con riferimento all'esistenza di due gruppi di persone definite rispettivamente dei "bolognesi" e degli "zingari", ricordando che entrambi sono già stati oggetto di considerazioni nella prima ordinanza cautelare, così come il loro modus operandi consistente, per gli "zingari", principalmente nel contattare i calciatori di persona, mostrando loro il denaro. Si citano quindi le telefonate intercettate, nel corso delle quali si parla degli "zingari", nonché delle dichiarazioni rese al riguardo da Vittorio Micolucci sul ruolo di Gervasoni (il quale ha mantenuto un rapporto molto prolungato nel tempo, certamente superiore ad un anno con i predetti finalizzato alla manipolazione delle partite). Si accenna quindi al gruppo dei "bolognesi" capeggiato da Signori, che intratteneva rapporti con soggetti orientali definiti come i "singaporiani", che consentivano loro di scommettere somme consistenti di denaro (centinaia di migliaia di euro) sui mercati asiatici. Il gruppo degli "zingari" viene preso particolarmente in considerazione alle pagg. 208/230 del provvedimento dell'AGO ove si osserva che lo stesso dipende dal "cartello" di Singapore ed è composto da scommettitori; soggetti inseriti in ambito sportivo, pregiudicati; loro compito principale era quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare atleti disponibili a favorire la manipolazione di incontri calcistici. Il denaro, invece, viene fornito dai soggetti operanti in Singapore per essere veicolato agli sportivi corrotti. Si afferma, in particolare, che gli "zingari" fungono da anello di collegamento dell'associazione e sono in contatto con la criminalità locale in ciascuno dei paesi in cui si sono
svolte indagini analoghe. Nel tracciare un breve profilo di ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo citato si riferisce tutto quanto emerso con riferimento ai rapporti intrattenuti da questi ultimi con soggetti italiani. Interessante appare ancora al riguardo l'analisi del risultato delle indagini effettuate in altri paesi e, in particolare, di quelle svolte in Finlandia, Germania, Croatia ed Ungheria, nell'ambito delle quali sono emersi anche elementi di prova concernenti gare disputate nel campionato italiano, il cui risultato è stato alterato al fine di conseguire illeciti guadagni mediante l'effettuazione di scommesse ed il ruolo rivestito da persone soggette all'ordinamento sportivo. Si osserva inoltre che, alla luce degli elementi emersi successivamente all'ordinanza del 28.5.2011, gli "zingari" sono il braccio operativo dell'associazione di Singapore, luogo ove si effettuano invece le scommesse. Gli "zingari" in particolare, sono i soggetti dell'est che individuano le partite sulle quali investire, incaricati dall'organizzazione di prendere contatto con i calciatori e di provvedere alla loro corruzione. In Italia essi si avvalgono della collaborazione di quella che può essere definita senz'altro una propaggine nazionale dell'associazione. A conferma dell'esistenza della stabilità di contatti tra "singaporiani" e "zingari" si cita una telefonata particolarmente significativa (vedi ordinanza pagg. 22/23). Le scommesse effettuate hanno ad oggetto gare disputate in diversi paesi europei e, per quel che qui maggiormente rileva, in Italia che viene definita, anzi, il luogo ove maggiormente sono emersi movimenti dei membri dell'associazione e lo svolgimento di attività volte alla manipolazione delle gare. Nell’atto di deferimento emerge che la gara in ordine alla quale si erano svolte adeguate indagini che portavano al deferimento dei Sigg. Nicola Vintola e Alberto Maria Fontana era appunto Chievo-Novara del 30.11.2010. Il Deferimento concludeva con la seguente richiesta: la Società Novara, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra indicati. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione. La Commissione Nazionale Disciplinare dopo una puntuale verifica dei fatti e meditate considerazioni di diritto, così concludeva: Società Novara Calcio S.p.A: penalizzazione in classifica di punti 4 (quattro) da scontarsi nella stagione agonistica 2012/2013 e ammenda di € 35.000,00 (trentacinquemila/00). Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Novara Calcio S.p.A.. Con il detto reclamo il Novara Calcio, invero, non contesta il principio della responsabilità oggettiva quale cardine del sistema di giustizia sportiva, quanto piuttosto rappresenta la necessità che lo stesso venga applicato “in modo critico e razionale per evitare storture di sistema”. Tale processo sanzionatorio, ad avviso della reclamante, si dovrebbe manifestare attraverso parametri di equità e proporzionalità. In altri termini, si contesta la meccanicistica trasposizione, ad opera della Commissione disciplinare nazionale, del giudizio di disvalore che investe i tesserati del Novara Calcio sulla società medesima senza considerare la condotta dalla stessa tenuta all’epoca della violazione. All’udienza di discussione il difensore insisteva in tutti i motivi di gravame, ribadendo le conclusioni già rassegnate in sede di reclamo. La Procura Federale affermava l’infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. Ciò premesso, come queste Sezioni unite hanno già avuto modo di osservare (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 061/CGF del 18 agosto 2011 e richiami ivi riportati), con riguardo alla responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei tesserati, va osservato che nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie. Com’è noto, nell’ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. In effetti, già la stessa Commissione disciplinare nazionale, ha, con riguardo alla reclamante, rilevato “da una parte, la gravità delle condotte dei tesserati, del cui operato la Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva; dall’altra, l’attenuante che va riconosciuta per l’ampia e idonea attività di prevenzione attuata dalla Società, puntualmente documentata; il fatto di aver provato a combattere il fenomeno delle scommesse arrivando a denunciare un propria gara sospetta per flussi anomali; i danni diretti ricevuti dai propri tesserati. Una valutazione equitativa induce a ritenere congrua la penalizzazione di punti in classifica nella misura indicata nel dispositivo e a non infliggere la sanzione della esclusione dalla Coppa Italia”. Sono stai poi effettivamente irrogati punti 4 di penalizzazione – rispetto ai 6 richiesti dalla Procura federale - da scontarsi nella stagione agonistica 2012/2013 e l’ ammenda di € 35.000,00 (trentacinquemila/00). Orbene, ritiene la Corte che in aderenza peraltro a detto percorso logico e in coerenza con il richiamato orientamento di questa stessa Corte, la sanzione irrogata al Novara Calcio vada, in parziale accoglimento del reclamo in esame, ulteriormente ridotta e riformulata in punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. A ciò conduce una più attenta valutazione della complessiva condotta della reclamante, di tutta la attività da questa posta in essere, invero tanto in via preventiva che successiva ed espressamente finalizzata a combattere il fenomeno degli illeciti sportivi ovvero ad eliminarne le conseguenze. In questo ambito vanno riassuntivamente richiamati, tra gli altri interventi, l’approvazione da parte del Novara Calcio del primo modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 e relativo Codice etico; l’approvazione nel gennaio del 2012 di un nuovo modello organizzazione e di gestione; il conseguimento nel marzo ancora di quest’anno di certificazione di qualità ISO 9001:2008 come prima società calcistica in Italia; l’aver affidato nel febbraio 2012 a soggetto professionale lo studio dell’andamento delle quote di scommesse legate alle partite che avrebbe giocato il Novara da quel momento alla fine del campionato, successivamente deliberando di continuare l’opera di monitoraggio delle partite; disciplinando infine tale sistema con l’adozione di un Codice Antifrode il 27 aprile 2012. Si tratta di fatti, condotte e circostanze che appunto rilevano in positivo nel senso della riduzione della inflitta penalizzazione a punti 3, in applicazione del richiamato principio di gradualizzazione della sanzione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva che compete all’organo giudicante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara riduce la sanzione inflitta alla sola penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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14) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
– DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013;
– DELL’AMMENDA DI € 35.000,00, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4 COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)"