F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 29) RICORSO DEL CALC. MAURIZIO NASSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ANCONA – ALBINOLEFFE DEL 17.1.2009 E ANCONA – MANTOVA 30.5.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 29) RICORSO DEL CALC. MAURIZIO NASSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ANCONA – ALBINOLEFFE DEL 17.1.2009 E ANCONA – MANTOVA 30.5.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Il Sig. Maurizio Nassi, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. Mantova propone appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale,, pubblicata sul Com. Uff. n. 101 /CDN del 18 giugno 2011, nel capo con il quale gli è stata inflitta la squalifica di tre anni , ai sensi dell’art.7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Ancona/Mantova del 30 maggio 2010. Con la decisione qui impugnata la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato sanzioni a carico di altri tesserati coinvolti nella stessa vicenda. Questi hanno proposto separati appelli esaminati da questa Corte alla stessa udienza e decisi con autonomi provvedimenti. All’esame dell’appello proposto dal Nassi deve premettersi un sintetico riassunto della vicenda quale emerge dagli atti del procedimento e dalle premesse in fatto della decisione impugnata. La sera antecedente la gara Ancona/Mantova i calciatori del Mantova Carlo Gervasoni, Tomas Locatelli, Maurizio Nassi e Mirko Bellodi chiesero ed ottennero dal direttore sportivo Sig. Magalini di poter utilizzare l’auto della società per recarsi ad un incontro con calciatori dell’Ancona allo scopo di verificare se era possibile “comprare” la partita o quanto meno stringere un accordo che favorisse il Mantova impegnato nella lotta per evitare la retrocessione. Vi fu un primo incontro tra i quattro calciatori del Mantova e il calciatore dell’Ancona Salvatore Mastronunzio, che si riservò una risposta dopo averne parlato con i compagni di squadra. Seguì un secondo incontro al quale parteciparono, oltre ai giocatori del Mantova già nominati, anche i calciatori dell’Ancona Roberto Colacone, Andrea De Falco e Filippo Cristante e lo stesso Mastronunzio. In ordine all’intera vicenda e, per quanto concerne più specificamente la posizione del Nassi, si rivelano di fondamentale importanza le dichiarazioni dei calciatori Gervasoni, De Falco e Locatelli. Il calciatore Gervasoni, nell’interrogatorio davanti al P.M. della Procura della Repubblica di Cremona, testualmente dichiara: “… abbiamo cercato di comprare la sconfitta dell’Ancona o quantomeno di stringere un accordo che consentisse di guardare gli altri risultati delle partite per la salvezza che si disputavano contemporaneamente .… Vi fu un primo incontro in un parcheggio nel quale io, Locatelli, Bellodi e Nassi ci incontrammo con il Mastronunzio dell’Ancona. Lui si riservò di darci una risposta dopo averne parlato con i suoi compagni. In occasione di un secondo incontro oltre a noi quattro Mastronunzio si presentò con Cristante, De Falco e Colacone (parlò soprattutto Locatelli), dopo aver prospettato la possibilità di vincere , come ipotesi subordinata di un possibile accordo indicammo la possibilità di tirare a lungo la partita su un risultato di parità in modo da rinviare negli ultimi dieci minuti l’incontro vero e proprio in attesa di sapere i risultati degli altri campi”. Lo stesso Gervasoni nella dichiarazione resa alla Procura Federale il 13 aprile 2012 conferma quanto già riferito al P.M. aggiungendo : “il contatto con Mastronunzio fu ottenuto da Nassi. Questo fatto mi venne riferito da quest’ultimo”. Il calciatore dell’Ancona Andrea De Falco, nell’audizione resa alla Procura Federale il 18 aprile 2012, riferisce che la sera prima della gara accompagnò i suoi compagni di squadra Mastronunzio e Colacone, che lo avevano invitato ad una “passeggiata”. Giunti in auto in un piazzale i tre incontrarono Nassi, Bellodi e Locatelli. De Falco afferma di essersi intrattenuto con Nassi che conosceva per avere giocato insieme nell’Ancona la stagione precedente e aggiunge: “Mastronunzio e Colacone colloquiarono con gli altri atleti presenti. Io in quel momento capii la ragione dell’incontro e cioè che i calciatori del Mantova volevano concordare un risultato per loro positivo”. . Infine, anche il calciatore Locatelli, conferma tutto quanto precede: “… e poi Gervasoni e Nassi parlavano con i calciatori dell’Ancona e venne ripreso il discorso in ordine alla gara da disputare..” anche se poi afferma, evidentemente a scopo difensivo, che era intervenuto nelle conversazioni in atto per impedire che il discorso potesse prendere una piega a lui non gradita, non essendosi certamente incontrati - a suo avviso - per combinare la gara. L’accordo non fu trovato, come ha affermato il Gervasoni, non fidandosi i calciatori dell’Ancona dei loro avversari e, quindi, la combine si arrestò alla fase di tentativo. Da quanto precede emerge che il calciatore Nassi ha preso parte attivamente a tale tentativo negli incontri tra i calciatori delle due squadre. Con la decisione qui impugnata, come si è già anticipato, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto al Nassi la squalifica per 3 anni e ha irrogato altre sanzioni per tutti gli altri soggetti coinvolti (il De Falco ha ottenuto il patteggiamento della sanzione in applicazione dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva) e per le società di appartenenza. L’appello proposto dal Nassi, che non presenta deduzioni dirette a negare che nella fattispecie si sia realizzato il tentativo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara Ancona/Mantova, ma che è diretto solo a contestare il capo della decisione impugnata che lo riguarda, è manifestamente infondato. L’appellante, con un primo articolato motivo, richiamando i principi costituzionali e alcune sentenze della Corte Costituzionale che sono a fondamento del “giusto processo” e la loro applicazione nel processo penale, lamenta che nel procedimento di primo grado tali principi sarebbero stati violati non essendosi consentito da parte della Commissione Disciplinare Nazionale (con l’ordinanza n. 5) di interrogare il calciatore Gervasoni, principale accusatore del Nassi, in contraddittorio con la difesa del deferito. Secondo l’appellante, cioè, potendosi configurare il procedimento per illecito sportivo come un “processo penale sportivo”, risulterebbe violato, in definitiva, dalla Commissione Disciplinare Nazionale il principio del contraddittorio che rappresenta uno dei cardini del “giusto processo”. La Corte non condivide tale assunto ritenendolo infondato in fatto atteso che il principio del contraddittorio è salvaguardato nei procedimenti relativi agli illeciti sportivi, per la facoltà data ai tesserati deferiti di presentare controdeduzioni e memorie difensive avverso gli atti del procedimento ma anche di controbattere alle accuse in un dibattito pubblico. Nel dibattimento, infatti, che rappresenta il punto centrale del procedimento, si fronteggiano la Procura Federale e la difesa del deferito (o il deferito stesso) su un piano di perfetta parità. Nella specie, il Nassi è stato assistito nel procedimento di primo grado da un legale da lui nominato che, in contrapposizione con la Procura Federale, ha potuto prospettare in modo completo le proprie tesi difensive. Il riferimento al principio del contraddittorio, che, nel caso in esame, sarebbe stato violato, con la conseguente lesione anche di principi di livello costituzionale, è dunque assolutamente non pertinente e fuori luogo. Quanto, invece, alla possibilità per il difensore del deferito di interrogare l’accusatore (ovvero eventualmente anche i testimoni) va detto che tale facoltà non è prevista dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva che regolano i procedimenti disciplinari. Tali norme rimettono alla Procura Federale l’acquisizione delle prove dei fatti illeciti che, comunque, non sfuggono alle contestazioni degli interessati che possono avvalersi degli strumenti di difesa ai quali si è fatto riferimento. Come è stato già affermato innumerevoli volte dagli organi della giustizia federale, il procedimento relativo agli illeciti sportivi mutua dal diritto comune e, in particolare, dal diritto processuale penale, molti istituti ma non quello concernente l’acquisizione delle prove. Nel procedimento sportivo, infatti, le prove non si formano nel dibattimento, anche se in questo, proprio in vista della salvaguardia del contraddittorio, possono essere oggetto di riesame e di valutazione delle parti contrapposte. Anche i rilievi mossi più specificamente avverso la decisione impugnata si rivelano infondati. Con il primo di detti rilievi, l’appellante denuncia il difetto di motivazione della decisione impugnata perché questa non avrebbe delineato i ruoli di ciascun soggetto coinvolto nella vicenda. La Corte, in contrario, non ritiene che la decisione dovesse specificare analiticamente il ruolo tenuto da ciascun partecipante una volta accertato lo scopo degi incontri. Ognuno dei presenti a detti incontri deve considerarsi parte attiva del tentativo di combine. Non rileva quindi individuare i soggetti che hanno condotto i colloqui e l’esatto contenuto degli stessi. Tra l’altro incontri effettuati alla immediata vigilia della gara – la cui finalità è stata espressamente riferita al direttore sportivo del Mantova - , i luoghi appartati, se non addirittura nascosti (“zona buia”) non danno adito a dubbi sul contenuto e sulla natura degli incontri. Con un altro rilievo l’appellante contesta le dichiarazioni del Gervasoni sostenendo che il deferito non può assumere anche il ruolo di testimone. Ciò comporterebbe la mancanza di testimoni per l’incolpazione del Nassi. Il rilievo non ha consistenza giacché né il Gervasoni né gli altri calciatori che hanno indicato il Nassi quale partecipante alla vicenda possono qualificarsi come testimoni. Essi hanno rilasciato dichiarazioni confessorie e hanno chiamato il Nassi come corresponsabile. A tal riguardo, contrariamente a quanto ha sostenuto l’appellante, tutti i calciatori sottoposti ad interrogatorio (tranne Locatelli) hanno affermato la partecipazione del Nassi. La Corte ritiene che le varie discordanze, per lo più di carattere formale riscontrabili nelle dichiarazioni rese da Gervasoni, Locatelli e De Falco riguardano minimi dettagli (“al buio” “di sera” “dopo cena”) e non valgono a mettere in discussione gli aspetti fondamentali della vicenda quali delineati dalla decisione impugnata. Con un terzo rilievo l’appellante sostiene che la combine si dovrebbe ravvisare nella gara una volta alterata mentre l’accordo volto a manipolare la gara rappresenterebbe soltanto una fase prodromica alla combine. Solo un accordo concluso per realizzare una combine, pertanto, come atto “ idoneo” diretto ad alterare lo svolgimento e il risultato di una gara, se non seguito dalla effettiva alterazione della gara stessa, potrebbe configurare un tentativo di illecito Nella specie, quindi, non essendosi raggiunto l’accordo non si sarebbe realizzato il tentativo di combine affermato dalla decisione impugnata e i comportamenti tenuti dai calciatori non sarebbero sanzionabili, giacchè le norme federali non puniscono il “tentativo del tentativo”. E’ evidente l’errore in cui incorre l’appellante. La combine si concretizza con l’accordo rispetto al quale quanto realizzato nella gara per concretizzarlo rappresenta solo la fase esecutiva. Nella specie, quindi i calciatori delle due squadre hanno realizzato un tentativo di combine avendo cercato un accordo per alterare la gara. La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non è modificabile, neppure, per quanto concerne la sanzione inflitta all’appellante. Nella specie non si è affatto verificata unicamente la violazione dei principi “di lealtà, correttezza e probità” di cui all’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ma si è realizzato un illecito sportivo, tale dovendo qualificarsi, come è noto , anche il tentativo. L’appello, in conclusione, stante l’infondatezza di tutte le deduzioni formulate dal Nessi, va respinto con conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Maurizio Nassi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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