F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 30) RICORSO DEL CALC. NICOLA SANTONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PADOVA – ATALANTA DEL 26.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it
30) RICORSO DEL CALC. NICOLA SANTONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PADOVA – ATALANTA DEL 26.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
Il Sig. Nicola Santoni, all’epoca dei fatti contestati con il procedimento oggetto della presente decisione allenatore di base tesserato per la società Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto appello, come in atti rappresentato e difeso, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 101 /CDN del 18 giugno 2012. Con tale decisione all’appellante, già squalificato per gli illeciti sportivi commessi in relazione alle gare Ascoli/Atalanta del 12 marzo 2011, Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 e Ravenna/Spezia del 27 marzo 2011 per quattro anni, è stata irrogata, in applicazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., un’ulteriore sanzione estendendo la squalifica a suo carico da 4 anni a 5 anni con preclusione della permanenza in ogni rango della F.I.G.C.. La nuova sanzione consegue all’accertamento della partecipazione del Santoni all’alterazione del risultato della gara Padova/Atalanta del 26 marzo 2011. All’esame dell’appello devono farsi precedere alcune notazioni in fatto, desunte dagli atti del procedimento e in particolare dall’atto di deferimento della Procura Federale dell’8 maggio 2012, richiamati nella decisione appellata, che valgono a inquadrare la fattispecie, per una più compiuta valutazione della stessa e specificamente della condotta del Santoni, nel più ampio contesto rappresentato dal fenomeno delle partite truccate e del mondo delle scommesse. La gara Padova/Atalanta, disputata il 26 marzo 2011, è solo l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di gare manipolate da un gruppo di persone ben identificato dalle indagini esperite dagli Uffici giudiziari di Cremona e dalla Procura Federale della F.I.G.C.. Nell’atto di deferimento dell’8 maggio 2012, che concerne la presente decisione, la Procura Federale riferisce che nel corso del procedimento n. 603/1615/pf/10-11 a carico dei tesserati Erodiani Massimo, Parlato Gianfranco, Buffone Giorgio, Bellavista Antonio, Sommese Vincenzo e Tuccella Gianluca, in quanto implicati in giri di scommesse, era emerso, dall’esame della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche disposte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria di Cremona, degli interrogatori svolti e delle audizioni effettuate dalla Procura Federale, che il risultato finale della gara Padova/Atalanta era stato probabilmente concordato. Era anche emerso che Cristiano Doni, calciatore dell’Atalanta, avrebbe scommesso per interposta persona la somma di € 10.000,00 sul pareggio come risultato finale di detta partita. Nonostante fossero emersi tali elementi non era stato possibile appurare con certezza se la manipolazione anche di tale gara fosse stata effettivamente realizzata. Si legge nella decisione di questa Corte Com. Uff. n. 030/CGS del 18 agosto 2011, concernente gli illeciti relativi alle gare Ascoli/Atalanta del 12 marzo 2011, Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011 e Ravenna/Spezia del 27 marzo 2011 che la Commissione Disciplinare Nazionale
nella delibera oggetto di quell’appello aveva affermato il coinvolgimento di Doni anche per la gara Padova/Atalanta. Aveva rilevato la Commissione Disciplinare Nazionale nella delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, infatti, che Doni “aveva di fatto contribuito a sancire l’avvenuta combine” Nella delibera, peraltro, non si era proceduto oltre con la valutazione delle conseguenti responsabilità e applicazione delle relative sanzioni. Le successive, ulteriori indagini della Procura della Repubblica di Cremona hanno consentito di completare gli aspetti non chiariti della vicenda, pervenendo alla conclusione che effettivamente anche il risultato della gara Padova/Atalanta era stato concordato, tanto da richiamare sulla stessa pure l’interesse del gruppo dei cd. zingari, ossia di un gruppo di persone prevalentemente dell’EST dedito sistematicamente alle scommesse su partite di calcio truccate attraverso la corruzione dei calciatori anche dei campionati di calcio italiani. La circostanza poi che sui “siti asiatici” fossero state giocate scommesse sulla gara in questione per oltre 23 milioni di euro confermava la combine. Nell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cremona del 9 dicembre 2011, poi, viene puntualizzato che punto di riferimento della combine relativa alla partita Padova – Atalanta era Cristiano Doni. Il Doni, come evidenziato dall’ordinanza ora citata, si avvaleva per la manipolazione delle gare di un gruppo di persone che faceva capo allo stabilimento balneare di Cervia “I figli del Sole”.
Di tale gruppo, che costituiva un vero e proprio sistema di supporto stabile dell’attività concernente la manipolazione delle partite da parte del Doni e che anzi lo sostituiva in quelle azioni ritenute più “a rischio”, faceva parte anche Nicola Santoni. Questi, sempre secondo l’ordinanza sopra richiamata, operava unitamente a Doni e ad altri soggetti tesserati e non tesserati, garantendo, anche attraverso l’azione intermediatrice del sig. Gianfranco Parlato che curava i rapporti con altri soggetti interessati alla manipolazione delle gare per via della loro attività di scommesse, interventi di corruzione dei calciatori volti ad influenzare il risultato delle partite. Per la manipolazione della gara Padova/Atalanta, sia il Doni che il Santoni, sono stati ritenuti responsabili di illecito sportivo; il Doni, ai sensi dell’art.7, commi 1, 2, 5 e 6 dell’art. 6, comma 1, C.G.S. e il Santoni, per violazione dell’art.7, commi 1, 2, 5 e 6. Il Doni, peraltro, ha ottenuto il patteggiamento della sanzione in applicazione degli articoli 23 e 24 C.G.S. e quindi è stato squalificato per 2 anni (da sommare alla precedente squalifica di 3 anni e 6 mesi). Al Santoni, in continuazione della sanzione già inflittagli in precedenza di quattro anni, la squalifica è stata estesa a cinque anni con preclusione da ogni rango della F.I.G.C.. L’appello proposto dal Santoni avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale è infondato. Anche per quanto concerne la gara Padova/Atalanta del 26 marzo 2011, infatti, vi è una serie di elementi desumibili dall’atto di deferimento della Procura Federale precisi e concordanti che non lasciano adito a dubbi in ordine al coinvolgimento del Santoni. Tale partecipazione è affermata dalla già richiamata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cremona del 9 dicembre 2011 e trova riscontro nelle intercettazioni telefoniche effettuate dall’Autorità Giudiziaria. Dalle indagini esperite sulle gare dell’Atalanta poi risultate manipolate, si è accertato che il modus operandi del gruppo che fa capo al Doni, e del quale, come si è già evidenziato, Santoni fa parte, è sempre uguale e si ripete in occasione di tutte le gare che sono state oggetto di indagine. Ovviamente il Doni, calciatore dell’Atalanta, è il centro di riferimento di tutte le manipolazioni concernenti le gare di detta società ed è a lui che fanno capo tutti i soggetti coinvolti nelle combine. Dall’esame dei comportamenti di tali soggetti si è verificato che, in tutti i casi oggetto di indagine, immediatamente prima e subito dopo le gare si è riscontrato un fitto scambio di telefonate e di messaggi sms. Ebbene, per quanto concerne il Santoni e la gara in esame, dagli accertamenti della Squadra mobile di Cremona, effettuati nell’ambito delle indagini promosse dagli uffici giudiziari di Cremona, si è appurato che immediatamente prima e subito dopo la gara Padova/Atalanta vi è stato un nutrito scambio di telefonate e di sms tra Doni e Santoni. Tra i cellulari degli stessi è stato
accertato tra le 23’38 e le 23’53 uno scambio di ben 11 messaggi. Va sottolineato che in questi scambi di telefonate e di messaggi telefonici, il Doni per lo più utilizza una scheda telefonica, che inserisce e disinserisce nei suoi cellulari, intestata ad una anagrafica rumena (P.I.) e pertanto ritenuta sicura perché non riconducibile alla sua persona. Questo affaccendarsi con contatti telefonici che si tenta di mantenere segreti e quindi al riparo da eventuali intercettazioni è uno degli elementi di fondamentale rilievo nella qualificazione e nella valutazione della condotta dei soggetti interessati come preordinata ad attività illecite. Nella già richiamata ordinanza del G.I.P. di Cremona si conferma l’utilizzo della scheda in questione nei colloqui telefonici tra il Doni e Il Santoni intercorsi a cavallo della gara Padova/Atalanta. Da quanto precede emerge chiaramente la partecipazione alla combine del Santoni che, anche in relazione alla gara in esame, tiene un comportamento simile a quello già accertato da lui tenuto in occasione di altre gare oggetto di manipolazione con la sua partecipazione, dovendosi logicamente ascrivere ad una situazione di complicità la effettuazione di tanti colloqui con il Doni (con la ricerca della non intercettabilità) a ridosso delle partite oggetto di combine. La partecipazione del Santoni a tale combine è desumibile anche per via logica da altre sue dichiarazioni oggetto di intercettazioni. Nella già citata ordinanza del G.I.P. di Cremona del 9 dicembre 2011, nell’ambito cioè del nuovo filone di indagini che ha dato luogo al presente procedimento e in particolare dalle intercettazioni telefoniche acquisite, emerge che il gruppo facente parte dello stabilimento balneare di Cervia, ossia il gruppo che fa capo al Doni, temendo un cedimento da parte dello stesso Santoni che minacciava di effettuare rivelazioni sulle attività illecite del gruppo, aveva posto in essere un’azione calmieratrice nei confronti del Santoni onde evitare che questi potesse diventare una “gola profonda” mettendo allo scoperto l’intero sistema. Ebbene, le possibili rivelazioni non avrebbero potuto riguardare le gare per le quali Santoni, Doni ed altri soggetti erano stati già sanzionati, ma evidentemente solo operazioni successive a quelle già oggetto degli organi della giustizia sportiva. Al riguardo assume rilievo anche la telefonata intercettata tra Santoni e altro soggetto (F.R.) del 1° agosto 2011, nella quale il primo minaccia di “presentare una memoria alla Federazione Calcio, spiegando tutti gli accadimenti” memoria “che avrebbe comportato la radiazione di tutti i soggetti coinvolti”. I rilievi che precedono, ad avviso della Corte, sono già da soli sufficienti a far ritenere il Santoni compartecipe dell’alterazione del risultato della gara Padova - Atalanta rimessa nella fase attuativa finale al Doni. Altri elementi che supportano tale conclusione emergono poi dalla confutazione dei motivi formulati dal Santoni nell’atto di appello. L’esame dei motivi dedotti dal Santoni, infatti, conferma l’infondatezza dell’appello. L’appellante, con un primo rilievo, si sofferma sulla motivazione della decisione impugnata nel profilo con il quale la Commissione Disciplinare Nazionale afferma che l’appellante avrebbe comunicato al Doni l’esistenza di una combine fra le due società, l’Atalanta e il Padova, per un pareggio (“Santoni ha comunicato a Doni che vi era un accordo per il pareggio”) . Rileva l’appellante che tale comunicazione non è mai stata effettuata, non rinvenendosi la stessa in nessun
atto del procedimento, così come in tali atti non si rinviene alcuna dichiarazione con la quale altri soggetti indagati si riferiscono ad esso appellante in relazione alla gara in questione. Il rilievo, ad avviso della Corte, non è idoneo ad intaccare il quadro probatorio fin qui delineato sulle responsabilità del Santoni. E’ evidente infatti che la mancata menzione del Santoni nelle dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nel procedimento, mirando questi per lo più unicamente a difendere se stessi, non possa essere considerata come prova dell’ estraneità dell’appellante ai fatti. Sta di fatto, poi, che i rapporti tra Doni e Santoni riguardo alle gare dell’Atalanta vanno ben al di là di semplici rapporti notiziali essendo i due soggetti – come si è visto - entrambi interessati alle combine da realizzare in favore di detta società. E’ appena il caso di rilevare, dunque, per confutare il rilievo in esame, che lo stesso Doni nell’audizione davanti alla Procura Federale del 29 febbraio 2012, richiamata anche dal rilievo in esame, dichiara di ricevere dal Santoni notizie sulle gare che avrebbero avuto un risultato favorevole per l’Atalanta. E’ irrilevante in ordine alla posizione di Santoni quale delineata dal quadro probatorio sopra sintetizzato anche la circostanza, prospettata in questo punto dell’appello, secondo cui “l’uomo di Doni”, cioè la persona che per conto di questi aveva scommesso € 10.000,00 sulla gara Padova/Atalanta non possa essere identificabile nella persona dell’appellante. Quanto al riferimento alla dazione della somma di denaro al Parlato contenuto nella decisione appellata – riferimento che l’appellante considera un gravissimo travisamento dei fatti a suo danno – si osserva che esso ha solo la finalità di sottolineare il collegamento dell’attività posta in essere dal Santoni relativamente alla gara in contestazione con l’azione illecita svolta in precedenza, quasi in continuazione di questa. In sostanza, la decisione appellata intende con tale riferimento far risaltare l’esistenza di rapporti ripetuti e consolidati con un altro partecipe al sistema degli illeciti e delle scommesse. Nella decisione, infatti, non vi è alcun riferimento a somme di danaro date per l’alterazione della gara Padova/Atalanta ma ad una somma di denaro data in precedenza. Contrariamente a quanto afferma l’appellante non vi è alcun accenno nella decisione alla somma di € 30.000,00 data dal Santoni al Parlato. Di erogazioni di danaro dal Santoni al Parlato si fa invece riferimento nella decisione di questa Corte inerente all’illecito commesso dal Santoni in relazione alla gara Atalanta/Piacenza ma anche in quella decisione non si fa alcun riferimento ad una somma di € 30.000,00, ponendosi in dubbio se fossero stati dati al Parlato € 40.000,00 o € 15.000,00. Erra pertanto l’appellante quando afferma che la somma consegnata al Parlato “ al casello autostradale di Parma” sarebbe stata inesattamente indicata dalla decisione qui appellata come prova della partecipazione dell’appellante alla combine Padova/Atalanta. Anche un secondo profilo del motivo di appello in esame non raggiunge lo scopo di scagionare l’appellante in quanto anzi assume la valenza di una conferma di alcuni elementi posti a fondamento dell’accusa. Secondo l’appellante, trattandosi di dichiarazioni e comportamenti verificatisi dopo l’effettuazione della gara Padova – Atalanta non avrebbero potuto in alcun modo incidere sul risultato di questa già disputata e quindi non dovrebbero costituire prova dell’alterazione di tale gara: il fatto che “Doni Cristiano, preoccupato per gli sviluppi dell’inchiesta (anche della Procura Federale) sul calcio scommesse, si adopera per recuperare il danaro necessario a Santoni Nicola per pagare il legale di quest’ultimo”; la conversazione del 23 agosto 2001 in cui A.E. afferma: “ha detto che devi stare tranquillo perché quando si sistema tutto, per tutti e due ti mette a posto”; il fatto che B.A. abbia dichiarato di avere scommesso sulla gara Padova/Atalanta; il fatto che Doni abbia ammesso di essersi “attivato per verificare l’esistenza di un accordo finalizzato al conseguimento di un pareggio tra le due squadre”; il fatto, peraltro sempre negato dall’appellante, che il Doni avrebbe consegnato nel mese di agosto 2011 all’amico (Santoni) una rilevante somma di danaro. E’ vero che si tratta di dichiarazioni e comportamenti successivi ma è altrettanto vero che, al contrario di quanto sostiene l’appellante, essi possono essere spiegati e giustificati solo se a monte è stata effettivamente commessa da parte dei soggetti interessati l’azione illecita di cui sono incolpati. Il rilievo assume addirittura una valenza confessoria. Non è veritiera, infine, l’affermazione dell’appellante secondo cui tra lui e il Doni non vi sarebbe stato quel “frenetico scambio di telefonate” di cui parla la Procura Federale ma due sole telefonate in data 24 marzo 2011 di cui la prima dalle 14:06:43 alle 14:08:25 e la seconda dalle14:10:20 alle 14:14:03, che, anzi, essendo così ravvicinate forse costituiscono, sempre secondo l’appellante, un’unica telefonata effettuata tra auto in movimento. Tale affermazione risulta smentita dalle intercettazioni effettuate dalla Squadra mobile di Cremona che ha rilevato, come si è accennato più indietro, un fitto scambio di telefonate e sms tra il Doni e il Santoni prima e dopo la partita e immediatamente a ridosso di questa. Gli SMS sono stati ben 11 nell’arco di circa 14 minuti (ore 23:38:50 – 23:39:51 – 23:40:10 – 23:47:02 – 23:48:07 – 23:49:30 – 23:50:25 -23:51:59 – 23:52:34 – 23:52:47 – 23:53:12). Sempre la Squadra Mobile di Cremona ha accertato dai tabulati di traffico telefonico anche una conversazione subito dopo lo scambio degli SMS che è durata dalle 23:53:50 alle 23:59:30. In tale telefonata il Santoni adotta la precauzione di utilizzare una diversa utenza cellulare. Anche il giorno successivo vengono rilevati altri contatti telefonici tra Doni e Santoni. Ad integrazione di quanto ora rappresentato, si segnalano anche le numerose telefonate – accertate sempre dalla Squadra Mobile di Cremona – intercorse tra Doni e Santoni nei giorni precedenti la partita. E’ ovvio che il contenuto degli sms e delle telefonate non sia noto ma è indubbio che non possa essere ricondotto a semplici conversazioni amichevoli come sostiene l’appellante, tenuto conto sia del loro numero, sia del fatto che siano state effettuate a ridosso della gara in questione, utilizzando per lo più “utenze riservate”. Con il secondo e il terzo motivo, l’appellante, richiamando alcune decisioni di questa Corte e
la giurisprudenza del Giudice Ordinario deduce l’erronea valutazione da parte della Procura Federale del materiale probatorio acquisito in quanto non si configurerebbe nessun atto del Santoni che possa essere annoverato tra quelli caratterizzanti un illecito sportivo che esige, indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio, l’univocità e l’idoneità degli atti finalizzati allo scopo. Il coinvolgimento del Santoni nella combine – realizzata e non solo tentata - è pienamente provato dai fatti delineati ai punti precedenti rispetto ai quali l’appellante in opposizione non ha potuto contrapporre alcun elemento, tanto sono convergenti ed univoci e tali da consentire di affermare la partecipazione dell’appellante all’illecito. La ricostruzione di questo operata dalla Procura Federale e la partecipazione del Santoni non possono essere confutate in astratto, cioè con argomentazioni unicamente teoriche, come si pretende con i due motivi in esame per la mancanza di concreti elementi da opporre. E’ del tutto irrilevante, infine, il rilievo mosso con il quarto motivo di appello per il quale nella fattispecie non potrebbe configurarsi una combine per non essere stati individuati come compartecipi ad essa calciatori del Padova. Ma la mancata individuazione di altri soggetti alla combine non esclude di per sé la responsabilità di coloro che sono stati con certezza individuati come autori dell’illecito. Nella specie la combine per un risultato di parità è stata sicuramente realizzata. Lo stesso Doni, calciatore dell’Atalanta, non avrebbe certamente scommesso € 10.000,00 su tale risultato se questo non fosse stato concordato. Deve respingersi anche l’ultimo mezzo d’impugnativa, con il quale l’appellante denuncia come eccessiva la pena irrogatagli. La Corte ritiene adeguata la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti del tesserato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Santoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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