F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 31) RICORSO DEL CALC. RUBEN GARLINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CGF del 2 – 3 -5 e 6 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CGF del 27 agosto 2012 e su www.figc.it 31) RICORSO DEL CALC. RUBEN GARLINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) Con atto dell’8 maggio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare, unitamente alle società U.C. Albinoleffe S.r.l. e A.C. Rimini 1912 S.r.l., il Sig. Carlo Gervasoni, il Sig. Filippo Carobbio, il Sig. Nicola Ferrari, il Sig. Mirco Poloni, il Sig. Ruben Garlini, il Sig. Francesco Ruopolo (all’epoca dei fatti, tutti calciatori tesserati della società U.C. Albinoleffe S.r.l.) ed il Sig. Daniele Vantaggiato (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C. Rimini 1912 S.r.l.) per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, prima della gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti diretti e incontrandosi di persona al fine di porre in essere atti finalizzati allo scopo sopra indicato. In particolare, al Sig. Garlini veniva contestato di aver accettato la proposta del Sig. Gervasoni e di aver consentito che quest’ultimo, in nome e nell’interesse anche del Sig. Garlini medesimo, proponesse la combine ai calciatori avversari. Nel corso delle udienze davanti alla Commissione Disciplinare, i deferiti respingevano le accuse. Con decisione pubblicata in data 18 giugno 2012, la Commissione Disciplinare dichiarava tutti i deferiti colpevoli delle violazioni loro ascritte e condannava, per quel che qui interessa, il Sig. Garlini alla squalifica per 3 anni. I Giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova che la gara in questione fosse stata oggetto di un tentativo di combine posto in essere, tra gli altri, anche dal Sig. Garlini, il quale avrebbe preso parte, insieme con gli altri deferiti, al progetto di portare avanti il tentativo di alterare il risultato della gara in modo da conseguire un pareggio. Secondo la Commissione, la credibilità delle dichiarazioni del Sig. Gervasoni risulterebbe, altresì, dalla circostanza per cui il Sig. Garlini veniva citato anche da un altro soggetto in relazione ad un'altra gara e, precisamente, dal Sig. Carrobbio in relazione alla gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011. Infine, per quel che qui interessa, la Commissione Disciplinare Nazionale precisava l’infondatezza dell’eccezione proposta dal difensore del Sig. Garlini, il quale sosteneva che al deferito non sarebbe stato chiesto alcunché in ordine alla gara oggetto di esame e che, conseguentemente, quest’ultimo non ha potuto difendersi sul punto. In realtà, la Commissione sosteneva che, indipendentemente dalle domande formulate dalla Procura Federale, il Sig. Garlini ben avrebbe potuto chiarire la propria posizione in ordine alla suddetta gara e se ciò non ha fatto imputet sibi. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Garlini ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. In particolare, la difesa del Sig. Garlini contesta come la decisione della Commissione Disciplinare si sia basata esclusivamente sulle dichiarazioni del solo Sig. Gervasoni, il quale, tra l’altro, aveva accennato alla combine della gara oggetto di contestazione ed alla partecipazione del Sig. Garlini stesso soltanto nell’interrogatorio avvenuto in data 12 marzo 2012 dinanzi alla Procura della Repubblica. Inoltre, a detta del Sig. Garlini, (i) nessuno degli altri tesserati interrogati sulla gara in questione avrebbe confermato le dichiarazioni del Sig. Gervasoni sul calciatore deferito, (ii) il Sig. Ruopolo avrebbe dichiarato che il Sig. Gervasoni non gli avrebbe mai comunicato il nome dei calciatori coinvolti nel presunto tentativo di combine, (iii) il Sig. Garlini non sarebbe stato interessato dall’inchiesta penale condotta dalla Procura di Cremona, da cui, peraltro, non è mai stato ascoltato, né avrebbe potuto immaginare di esservi coinvolto, (iv) inaccettabili ed in conferenti sarebbero le valutazioni elaborate dalla Procura Federale secondo cui l’attendibilità delle dichiarazioni del Sig. Gervasoni sarebbe rafforzata dalla constatazione che Garlini fosse stato citato anche con riferimento ad un'altra gara, tra l’altro, oggetto di nessun accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria o Sportiva, (v) non sarebbe stata fornita la cd. prova “oltre ogni ragionevole dubbio” al fine di dimostrare la commissione di un illecito sportivo da parte sua. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, è presente l’Avv. Fiorillo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. In relazione alla posizione del tesserato Ruben Garlini, la Corte ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine a circostanze e a nomi dei soggetti coinvolti e, in parte, confermate da altri tesserati (il tesserato Ferrari ha confermato l’episodio, riferito anche dal Gervasoni, della lamentela, nel post – partita, da parte di quest’ultimo nei confronti del tesserato Vantaggiato). Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di taluni soggetti con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità. Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Garlini nel tentativo di combine della gara sopra ricordata. Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest’ultimo, in relazione all’anzidetta gara, si è fatto promotore, inizialmente con i propri compagni di squadra (tra cui il Garlini) e successivamente contattando un tesserato della squadra avversaria, di una combine. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 12 marzo 2012, riferiva quanto segue: “Già c’era stato un precedente tentativo da parte mia di combinare la partita Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1. Ricordo che, parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona svizzera (alludevo a G.A. che era in grado di pagare eventuali risultati combinati), si decise che io avrei portato avanti questo tentativo. Ricordo che ne parlai con Carobbio, Ferrari, Poloni, Garlini e la maggior parte dei componenti della squadra, che erano d’accordo in ordine alla combine su un possibile pareggio. Pertanto, andai a Rimini nella settimana antecedente alla partita e contattai Vantaggiato Daniele che tuttavia non si dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell’occasione del contatto rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla”. Tale dichiarazione, peraltro ribadita dal Gervasoni anche in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, conferma non solo il fatto che lo stesso Gervasoni avesse proposto ad alcuni compagni di squadra la combine in questione, assicurando il pagamento di un compenso, ma anche e soprattutto che detti soggetti “erano d’accordo”. E proprio dopo aver raccolto l’adesione dei propri compagni di squadra, condizione imprescindibile per dar corso al contestato illecito, il Gervasoni ha contattato il tesserato Vantaggiato della squadra avversaria per portare a compimento il proprio progetto. L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che uno degli episodi da questi riferito è stato confermato dal tesserato Ferrari innanzi alla Procura Federale in data 24 aprile 2012. In particolare, il Ferrari così affermava: “Rammento solo che, dopo la partita, sentii parlare Gervasoni di Vantaggiato […] Gervasoni si lamentava di Vantaggiato dicendo che gli aveva fatto perdere dei soldi”. Del pari, il tesserato Rupolo, nelle dichiarazioni rilasciate in data 7 marzo 2012, dopo aver detto di essere stato avvicinato da Gervasoni, che gli aveva riferito, in buona sostanza, che, grazie ai suoi contatti, sarebbe andato a Rimini per contattare i giocatori avversari al fine di concordare un pareggio, affermava: “Preciso che non mi riferì neanche il nome dei giocatori coinvolti. Il fatto che la partita, nonostante il mio regolare impegno nella gara, avesse prodotto il risultato previsto di 1 - 1, avvalorò in me la convinzione che effettivamente Gervasoni avesse la possibilità di combinare le gare a cui partecipava”. Da ultimo, si ricorda che ancora il Gervasoni, ascoltato dalla Procura Federale in data 13 aprile 2012, precisava, tra l’altro, che “i giocatori che ho citato (tra cui evidentemente Garlini n.d.r.) erano d’accordo per la proposta di combine ai calciatori del Rimini ….” e che, non avendo successivamente trovato l’accordo con il calciatore Vantaggiato, “tornato a Bergamo l’indomani riferii la cosa ai miei compagni”. E’, pertanto, di tutta evidenza che il Garlini, parte del gruppo di giocatori che, avvicinati dal Gervasoni, si dissero d’accordo sulla combine dell’incontro in esame, abbia posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara oggetto del presente procedimento. Con riferimento alla posizione del tesserato Garlini, proprio per dare un quadro completo ed anche per ulteriormente confermare l’attendibilità di quanto affermato dal Gervasoni, si ricorda che lo stesso Garlini veniva chiamato in causa dal tesserato Carobbio in relazione ad una possibile combine per la gara Albinoleffe/Siena del 29 maggio 2011 (“Ne parlai con Garlini, un senatore dell’Albinoleffe, e con ….., mostrarono la loro disponibilità”). E’ pur vero che tale gara non è stata oggetto di alcun pronunciamento da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, ma la menzione del nome del Garlini da parte di Rupolo rafforza in ogni caso il convincimento della Corte in ordine al fatto che il medesimo Garlini fosse parte di un gruppo di tesserati disponibili a dar corso a combine di gare sportive cui partecipavano. In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto irrilevanti alcune circostanze riferite dalla difesa del Garlini in sede di ricorso, circostanze che, infatti, non incidono minimamente sulla sostanza della vicenda che qui ci occupa. La Corte si riferisce, in particolare, al fatto che il Gervasoni abbia riferito quanto sopra ricordato solo in un secondo momento e che tutti i tesserati coinvolti nella combine in questione non abbiano confermato la veridicità delle dichiarazioni del medesimo Gervasoni, mancata omissione quest’ultima diretta verosimilmente a non trasformare le esternazioni di tali tesserati in affermazioni confessorie. Parimenti irrilevanti risultano essere le circostanze secondo cui il Garlini: - non sia stato coinvolto nell’inchiesta penale condotta dalla Procura di Cremona, posto che detto coinvolgimento non rappresenta un presupposto necessario per una condanna in sede sportiva; - non sia stato ascoltato dalla Procura Federale con riferimento alla gara in esame, posto che da un lato il medesimo Garlini, in sede di audizione, come correttamente rilevato dal primo Organo giudicante, ben avrebbe potuto chiarire la sua situazione e dall’altro perché anche in questo caso tale passaggio non è condizione fondamentale per una condanna in sede sportiva. In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Garlini in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Rimini/Albinoleffe del 20 dicembre 2008. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori / FIGC del 15.9.2011; Amodio / FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia / FIGC del 2/1/2012). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ruben Garlini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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