LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 11) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CAU/A.C.R.MESSINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 11) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CAU/A.C.R.MESSINA S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/04/2012 il sig. Roberto CAU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Viene rilevata preliminarmente, una totale inesattezza dell'indirizzo della Società a cui a stato inoltrato il reclamo P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il reclamo presentato dal Sig.Roberto CAU nei confronti della Società A.C.R.MESSINA S.r.l. per inesattezza dell'indirizzo d'inoltro del reclamo alla Società. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata. Si precisa che il reclamo non potrà più essere ripresentato in quanto il termine ultimo a scaduto il 30 Giugno 2012:
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