LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 18) RICORSO DEL CALCIATORE Gioacchino AMOROSO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 18) RICORSO DEL CALCIATORE Gioacchino AMOROSO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2012 il sig Gioacchino AMOROSO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.500,00 maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, in quanto successivamente svincolato dalla stessa. La Società non depositava alcuna memoria ne inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig. Gioacchino AMOROSO della somma di C. 1.500,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.
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