LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA Con reclamo datato 24.01.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piangente Luca, chiedeva la condanna della A.S. Valle Grecanica al pagamento della somma di € 1.600,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto ( nell'Accordo Economico sottoscritto in data 11.08.2011; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 b comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 14.02.2012 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria che sarebbe stata sottoscritta dal calciatore in data 11.12.2011. In data 22.02.2011 it sig. Piangente presentava una memoria di replica in cui disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 11.12.2011, assumendo trattarsi di un falso macroscopico essendo datata 11.12.2011 giorno in cui lo stesso partecipava in Caltanissetta alla partita del campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, Nissa FC Hinterreggio 1- 4. La questione cosi come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, sia sotto il profilo della materiale genuinità del documento sia sotto il profilo dell'effettiva conoscenza del tesserato con riferimento al contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato, pertanto, la Commissione non ritiene di avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione di quietanza che la società A.S. Valle Grecanica fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig. Piangente Luca. PQM La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Piangente Luca e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinchè vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in condizione di pronunciare la propria decisione.
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