LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 23) RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora VIEZZER/A.C.F.D.VENEZIA 1984
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012
23) RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora VIEZZER/A.C.F.D.VENEZIA 1984
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/05/2012 la Sig.na Eleonora VIEZZER, si rivolgeva a questa, Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F.D.VENEZIA 1984, un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.1.200,00 La Società non depositava alcuna memoria in propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.F.D.VENEZIA 1984,al pagamento in favore della sig.na Eleonora VIEZZER, della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30g i orni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.