LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 4) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele SANSONE/A.S.VALLE GRECANICA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 27/07/2012 4) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele SANSONE/A.S.VALLE GRECANICA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/06/2012 il sig. Gabriele SANSONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VALLE GRECANICA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di £.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Precisando di aver percepito rate per £.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.100,00. La Società in data 5/07/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori tempo massimo previsto. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.VALLE GRECANICA al pagamento in favore del sig. Gabriele SANSONE della somma di €.6.100,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Societa di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.
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