• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 12 del 2 Agosto 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 91 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SAPIA SAVERIO (TESSERATO DELLA SOCIETÀ NUOVA SALERNO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. COSCIA MICHELE (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA SIMONE FIERRO F.C.): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS VECCHIA SALERNO: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 12 del 2 Agosto 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 91 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SAPIA SAVERIO (TESSERATO DELLA SOCIETÀ NUOVA SALERNO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. COSCIA MICHELE (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA SIMONE FIERRO F.C.): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS VECCHIA SALERNO: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 giugno 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 10 gennaio 2012, prot. 4371/23, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 25 giugno 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; i sigg. Michele Coscia e Saverio Sapia, in proprio. È risultata assente, benché ritualmente convocata, la società Virtus Vecchia Salerno (peraltro, dichiarata inattiva, con decorrenza dal 24.11.2011, come dal C.U. n. 48 del 24.11.2011 del C.R. Campania). Deve premettersi che la vicenda in esame trae origine da quanto verificatosi in occasione della gara Virtus Vecchia Salerno / Atletico Torrione del 15.05.2011, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria e dal conseguenziale esposto-denuncia, presentato, come società terza interessata agli effetti della classifica, dal Football Club Via Mercanti Salerno. Nel corso del dibattimenti, il sig. Michele Coscia dichiara di aver preso parte alla gara contestata, pur consapevole della sua squalifica in corso, sottolineando però che avrebbe conseguito “il consenso del presidente della società avversaria”, trattandosi dell’ultima gara di Campionato, nonché aggiungendo che, a suo avviso, non sussisteva alcun interesse all’esito della gara stessa e che, non essendo presenti sul campo almeno undici calciatori disponibili, la sua partecipazione avrebbe consentito la disputa della gara. Sulla base delle esposte dichiarazioni (delle quali questa C.D.T. ha preso atto, con una doverosa, severa stigmatizzazione), il deferito ha chiesto l’applicazione della sanzione minima possibile. Il sig. Saverio Sapia, da parte sua, si è riportato integralmente alla memoria depositata in atti ed ha insistito sulla sua assoluta estraneità ai fatti contestati, per non aver preso parte alla gara in esame. Su domanda del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, il sig. Michele Coscia ha dichiarato di non ricordare se alla gara in questione abbia preso parte il sig. Saverio Sapia e, parimenti, di non ricordare se il sig. Vincenzo Cartone (sotto la cui identità avrebbe partecipato alla gara medesima il calciatore, sig. Saverio Sapia) fosse presente, né se fosse tesserato. Nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, ha affermato, quanto al calciatore, sig. Saverio Sapia, che gli elementi che costituiscono la prova della sua partecipazione alla gara Virtus Vecchia Salerno / Atletico Torrione del 15.05.2011 sono relativi alle deposizioni, sottoscritte in occasione dell’audizione da parte di un Collaboratore della Procura Federale, dei sigg. Luigi Formisano ed Arturo Correale (calciatori tesserati a favore della società Via Mercanti Salerno), entrambi generalizzati in atti, nonché dalla presenza di alcuni rilievi fotografici, prodotti dagli stessi testi ed esaminati dal Collaboratore della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura Federale, di conseguenza, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Saverio Sapia, calciatore all’epoca della vicenda tesserato a favore della società Nuova Salerno, anni tre di squalifica; per il sig. Michele Coscia, calciatore tesserato della società Simone Fierro F.C., anni tre e mesi sei di squalifica, sanzione aggravata per aver sottoscritto la distinta ufficiale della gara in esame (quale dirigente accompagnatore ufficiale, in ragione della sua qualifica di capitano), nella quale era indicato quale partecipante alla gara il sig. Vincenzo Cartone, anziché il sig. Saverio Sapia; a carico della società Virtus Vecchia Salerno, l’ammenda di euro 1.500,00, nonché la penalizzazione di due punti in classifica. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, si è riservata la decisione. Nel merito della vicenda, questa C.D.T., esaminata la documentazione agli atti, rileva che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato, essendo risultato acclarato (in via specifica, attraverso la relazione del Collaboratore della Procura Federale, che ha proceduto agli accertamenti) che il sig. Saverio Sapia abbia effettivamente preso parte alla gara sotto le false generalità del sig. Vincenzo Cartone, così come dettagliatamente riportato nella parte motiva dell’atto di deferimento, e che il sig. Michele Coscia abbia effettivamente preso parte, benché fosse squalificato, alla gara Virtus Vecchia Salerno / Atletico Torrione del 15.05.2011, nonché abbia sottoscritto la distinta ufficiale di gara, nella quale risultava anche il nominativo del calciatore, sig. Saverio Sapia, anch’egli in corso di squalifica a suo carico, consentendo a quest’ultimo, di disputare la citata gara sotto mentite spoglie, dichiarando le generalità di Cartone Vincenzo. In esito ad approfondita disamina, questa C.D.T., anche sulla base della sua stessa giurisprudenza, relativa a casi analoghi (ovvero, deferimenti disciplinari della Procura Federale per sostituzione di persona, in riferimento a calciatori che abbiano partecipato ad una gara ufficiale), che giudica di dover tenere in considerazione per rispetto dei principi della coerenza, della congruità e della parità di trattamento, ritiene di dover quantificare le sanzioni, di cui al deferimento disciplinare in esame, come segue: squalifica fino al 31.12.2012, a carico del sig. Saverio Sapia; squalifica fino al 31.01.2013, a carico del sig. Michele Coscia; nulla dispone in ordine alla società Virtus Vecchia Salerno, in ragione della
cennata sua dichiarazione di inattività, che non consente l’irrogazione di provvedimenti disciplinari a suo carico (ammenda e punti di penalizzazione). P.Q.M.
DELIBERA
in esito al deferimento in esame, di squalificare fino al 31.12.2012 il calciatore, sig. Saverio Sapia; di squalificare fino al 31.01.2013 il calciatore, sig. Michele Coscia; nulla dispone in ordine della società Virtus Vecchia Salerno, in ragione della sua già richiamata dichiarazione di inattività.
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Comunicato Ufficiale n. 12 del 2 Agosto 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
N. 91 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO_DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SAPIA SAVERIO (TESSERATO DELLA SOCIETÀ NUOVA SALERNO): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. COSCIA MICHELE (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA SIMONE FIERRO F.C.): ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS VECCHIA SALERNO: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"