COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 2 Agosto 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 198. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLANTIS – GARA BORGO FERROVIA / ATLANTIS DEL 18.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 12 del 2 Agosto 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
198. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLANTIS – GARA BORGO FERROVIA / ATLANTIS DEL
18.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; preso atto dell’assenza, ingiustificata, del direttore di gara, benché ritualmente convocato, per ben due volte, osserva: deve premettersi che la società Atlantis si è opposta, con il suo ricorso di secondo grado, all’omologazione del risultato, formalizzata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Avellino, come dal C.U. n. 32 del 22.03.2012, pag. 500, della medesima Delegazione. La società ricorrente ha sostenuto, anche sulla base di un’allegata testimonianza di un tesserato della società di controparte, che l’arbitro avesse sospeso la gara, prima della sua conclusione, in ragione di un’aggressione di un tifoso della società ospitante, che avrebbe colpito ripetutamente un calciatore della società ospite, causandogli forte dolore e danni fisici significativi. Viceversa, l’arbitro della gara, nel suo referto, ha testualmente specificato che “alla fine della gara, dopo i tre fischi finali, il portiere della società Atlantis correva dall’altra parte del campo… raggiungeva alcuni avversari, spingendoli, senza provocare gravi conseguenze per questi ultimi”. È di assoluta evidenza che le due rappresentazioni (quella della ricorrente e l’altra, di cui agli atti ufficiali di gara) sono assolutamente confliggenti. Appare altrettanto chiaro che questa C.D.T. non possa, tra le due, altro che dar credito a quella del referto arbitrale, che, com’è ben noto, configura fonte privilegiata di prova, nel rispetto di consolidata giurisprudenza sportiva. Al fine di fare chiarezza sulla delicata materia del contendere, questa C.D.T. aveva convocato per ben due volte il direttore di gara, nella consapevolezza che soltanto la sua audizione avrebbe potuto condurre alla soluzione della vicenda. La duplice assenza dell’arbitro alle convocazioni di questa C.D.T. non ha consentito di poter acquisire elementi utili in ordine alle decisioni da adottare. Sulla base della documentazione agli atti, questa C.D.T. non può che rigettare il ricorso presentato dalla società Atlantis. Deve, altresì, nel prendere atto dell’obiettiva, grave mancanza di collaborazione da parte dell’arbitro, procedersi alla trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura Federale della F.I.G.C., in ordine alle due richiamate assenze, del medesimo direttore di gara, alle convocazioni disposte da questa Commissione Disciplinare Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atlantis; di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., al fine degli accertamenti e delle determinazioni, di sua competenza, in ordine al comportamento del direttore di gara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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