COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 170. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28.04.2012 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 170. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PROGREDITUR MARCIANISE – GARA PROGREDITUR MARCIANISE / MONTE DI PROCIDA CAPPELLA DEL 28.04.2012 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; ascoltato, a chiarimenti, il primo assistente dell’arbitro, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, in subordine la riduzione della squalifica, inflitta dal Giudice di Prime cure, a carico del calciatore Grillo Francesco. Devesi, tuttavia, evidenziarsi che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter confutare quanto riportato dal direttore di gara e dai suoi assistenti ufficiali nei propri rapporti, nonché nelle dichiarazioni rese, in sede di audizione, come innanzi precisato, dal primo assistente dell’arbitro. Non può non richiamarsi, sul punto, che, come da consolidata giurisprudenza, gli atti ufficiali, i supplementi di rapporto e le dichiarazioni in sede di audizione configurano fonte privilegiata di prove, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Per quel che concerne la quantificazione della sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, a carico del calciatore Grillo Francesco, essa deve essere giudicata equamente commisurata, rispetto alla gravità del gesto commesso dal calciatore medesimo, nei confronti del primo assistente dell’arbitro, nonché nei confronti di un calciatore avversario. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Progreditur Marcianise.
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