COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 178. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI – GARA PIXOUS 2002 IDOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI DEL 13.05.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 luglio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 178. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI – GARA PIXOUS 2002 IDOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI DEL 13.05.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Dopolavoro Ferroviario Sapri, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 111 del 17.05.2012 del C.R. Campania, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, in ragione della proposizione del reclamo stesso in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara. Deve premettersi che non è pervenuta alcuna richiesta di copia di atti ufficiali, inoltrata dalla società reclamante, a questa Commissione. Invero, l’unico fax trasmesso, al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale, in data 18.05.2012, configura la formalizzazione del preannuncio di reclamo, con la specifica indicazione “seguirà ricorso”. Tanto premesso, questa C.D.T. rileva l’inammissibilità dell’atto, essendo esso stato inoltrato, a mezzo fax, in data 22.05.2012 e, successivamente, a mezzo raccomandata postale, in data 23.05.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 110/A, del 6.02.2012, della F.l.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012, del C.R. Campania (deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il reclamante intenda impugnare). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Dopolavoro Ferroviario Sapri.
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