COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 12/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 18.05.2012 a carico di: 1. ALESSANDRO MENETTI, calciatore tesserato per l’Accademia Sandonatese per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma I C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 e art. 39 comma 2 delle NOIF per aver contratto il tesseramento con la società in questione con le irregolarità; 2. ANDREA MENETTI, socio all’epoca dei fatti della Accademia Sandonatese per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 e 39 comma 2 delle NOIF per aver personalmente apposto sulla richiesta del tesseramento del figlio minore, la firma apocrifa di sua moglie; 3. ZANOTTA PIETRO, Presidente della società Accademia Sandonatese per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 e 39 comma 2 delle NOIF per aver certificato con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento di Alessandro Menetti l’autenticità della sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento; 4. Soc. ACCADEMIA SANDONATESE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in quanto addebitato al suo Presidente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS per quanto addebitato ai sigg.ri Alessandro e Andrea Menetti.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 12/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 18.05.2012 a carico di: 1. ALESSANDRO MENETTI, calciatore tesserato per l'Accademia Sandonatese per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. in relazione all'art. 10 comma 2 e art. 39 comma 2 delle NOIF per aver contratto il tesseramento con la società in questione con le irregolarità; 2. ANDREA MENETTI, socio all'epoca dei fatti della Accademia Sandonatese per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 e 39 comma 2 delle NOIF per aver personalmente apposto sulla richiesta del tesseramento del figlio minore, la firma apocrifa di sua moglie; 3. ZANOTTA PIETRO, Presidente della società Accademia Sandonatese per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 e 39 comma 2 delle NOIF per aver certificato con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento di Alessandro Menetti l'autenticità della sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento; 4. Soc. ACCADEMIA SANDONATESE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in quanto addebitato al suo Presidente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per quanto addebitato ai sigg.ri Alessandro e Andrea Menetti. Con provvedimento del 18 maggio 2012 il Procuratore Federale, vista la relazione del Collaboratore del 14.02.2011 nonché i relativi allegati Premesso che:  con nota del 06.09.2011 il Responsabile della Commissione Tesseramenti della FIGC rimetteva alla Procura ai sensi dell'art. 48 comma 4 copia degli atti relativi al reclamo proposto in data 08.06.2011 da Andrea Menetti tendente ad ottenere l'annullamento del tesseramento del figlio per la società Accademia Sandonatese; Rilevato che:  Andrea Menetti sentito dall'Ufficio il 12.01.2012 ha dichiarato che per il figlio Alessandro al compimento del 14° anno di età si era reso necessario il tesseramento con la soc. Accademia Sandonatese; la richiesta del tesseramento era stata sottoscritta dal giocatore Alessandro e dal padre stesso che d'accordo con la moglie appose anche la firma della stessa;  continuava poi rappresentando che nel novembre 2010, a causa di problemi con la società, aveva adito la Commissione Tesseramenti invocandone la nullità del tesseramento per firma apocrifa della moglie;  la sig.ra Paola Rastelli, madre del minore, sentita confermava in toto la versione dei fatti offerta dal marito. Deferiva quindi i sigg.ri ANDREA MENETTI- ALESSANDRO MENETTI- ZANOTTA PIETRO e la soc. ACCADEMIA SANDONATESE per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che il suddetto deferito ha avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure:  per MENETTI ALESSANDRO una giornata di squalifica;  per MENETTI ANDREA undici settimane di inibizione nel caso di nuovo tesseramento;  ZANOTTA PIETRO tre mesi di inibizione  ACCADEMIA SANDONATESE euro 280,00 di ammenda osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica  a MENETTI ALESSANDRO una giornata di squalifica;  a MENETTI ANDREA undici settimane di inibizione nel caso di nuovo tesseramento;  a ZANOTTA PIETRO tre mesi di inibizione  alla società ACCADEMIA SANDONATESE euro 280,00 di ammenda
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it