COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 4 del 23/07/2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SCOGLIO STEFANO E DELL’URBINO CALCIO S.R.L.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 4 del 23/07/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SCOGLIO STEFANO E DELL’URBINO CALCIO S.R.L.
Con provvedimento del 24 aprile 2012 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- SCOGLIO STEFANO, all’epoca dei fatti presidente dell’Urbino Calcio S.r.l., della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38 delle NOIF, per avere, attraverso l’artifizio dell’incombenza di consulente tecnico, effettivamente affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Lazzaro Gaudenzi, già allenatore tesserato per l’A.C.D. Torconca Cattolica fino al 3 dicembre 2011, e solo formalmente al tecnico Andrea Silvi, eludendo con ciò i divieti imposti dalle norme federali;
- URBINO CALCIO S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed ai tecnici Lazzaro Gaudenzi ed Andrea Silvi.
Con nota del 15 maggio 2012 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 25 giugno 2012, alle ore 18,30, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, veniva disposto il rinvio del procedimento all’odierna udienza onde consentire l’acquisizione della documentazione attestante l’avvenuta notifica dell’avviso di convocazione ai deferiti non comparsi.
All’odierna riunione dibattimentale era presente il rappresentante della Procura Federale; nessuno per i deferiti, pur ritualmente citati.
Il rappresentante della Procura Federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale di udienza.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che, dall’esame degli atti, risulta provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine ai fatti specificatamente loro ascritti;
• ritenuto, pertanto, il deferimento fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;
• visti gli artt. della rubrica, nonché gli artt. 4, 18 e 19 del Cgs;
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:
a) inibizione di mesi sei a SCOGLIO Stefano;
b) ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) all’URBINO CALCIO S.r.l..
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