COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 200/B-10 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società USD Roccese (dal 06/09/2011 cessate tutte le attività) Sig. Bonna Ignazio (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 200/B-10
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società USD Roccese (dal 06/09/2011 cessate tutte le attività)
Sig. Bonna Ignazio (rappresentante legale all’epoca dei fatti)
N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 30/05/2012 prot.11.1532-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e considerata la non perseguibilità della Società USD Roccese che dal 06/09/2011 ha cessato tutte le attività,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Bonna Ignazio;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amante Antonino, Brigandi Giovanni, Brigandi Roberto, Cambria Diego, Cortellino Giovanni, De Vardo Daniele, Di Marco Francesco, Ferrante Pietro, La Monica Fabio, Lombardo Francesco, Marchese Giuseppe, Meli Fabrizio, Mento Alessandro, Molino Gaetano, Molonia Santi, Mormino Riccardo, Nizzari Fabio, Previti Giovanni, Raffaele Francesco, Ragusa Andrea, Valeriano Antonio, tutti tesserati per la società’ USD Roccese all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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