COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.204/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.STRANO SEBASTIANO (Comm. Straord. dell’ACRD ACICATENA) 2) Sig. MRLETTA RODOLFO (Presidente dell’ACRD ACICATENA) 3) Società ACRD Acicatena

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.204/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.STRANO SEBASTIANO (Comm. Straord. dell’ACRD ACICATENA) 2) Sig. MRLETTA RODOLFO (Presidente dell’ACRD ACICATENA) 3) Società ACRD Acicatena La Procura Federale con nota 9133/511 pf11-12/SS/ep del 19 giugno 2012 ritualmente notificata, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate per rispondere: il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 33 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 44 comma 3 del Regolamento della LND; il secondo per la violazione dell’art.1 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle NOIF e la società per violazione dell’ art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non si sono presentate nè hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con le seguenti richieste: “ritenere responsabili le parti deferite, quindi infliggendo al Sig. Strano Sebastiano la inibizione per mesi tre, al sig. Marletta Rodolfo la inibizione per mesi due ed alla società l’ammenda di € 2.000,00”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato di Eccellenza e rappresentata, nel periodo 1 luglio 2011 – 1 settembre 2011, dal Commissario Straordinario sig. Strano Sebastiano, ometteva al momento della iscrizione al campionato di competenza di indicare l’allenatore né vi provvedeva nei venti giorni prima dell’inizio del campionato in violazione a quanto stabilito dall’art. 44 comma 3 del Regolamento della LND. Inoltre la predetta società, rappresentata a decorrere dal 2 settembre 2011 dal Presidente sig. Marletta Rodolfo giusto quanto deliberato dall’Assemblea Sociale, ha utilizzato quale allenatore il sig. Coppa Marco nella gare del 5/2/2012, 8/2/2012,11/2/2012 e 19/2/2012, come comprovato dalle distinte di gara prodotte in atti, senza che lo stesso fosse tesserato a quella data per la predetta società. Conseguentemente la ACRD Acicatena deve rispondere sia a titolo diretto degli atti posti in essere dai suo rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, sia a titolo oggettivo per avere utilizzato quale segretario il sig. Coppa Marco senza che questi avesse ottenuto il relativo nulla osta da parte del settore tecnico, così come comprovato dalle distinte di gara dell’11.9.2011 e del 29.01.2012 anch’esse prodotte in atti. P.Q.M. infligge: al Sig. Strano Sebastiano, Commissario Straordinario dell’ACRD Acicatena all’epoca dei fatti la inibizione, per mesi uno; al sig. Marletta Rodolfo Presidente dell’ACRD Acicatena l’inibizione per mesi due e all’ACRD Acicatena l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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