COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 203/B-01 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Gymnica Scordia Sig. Di Benedetto Concetto (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 203/B-01 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Gymnica Scordia Sig. Di Benedetto Concetto (rappresentante legale all’epoca dei fatti) N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 01/06/2012 prot.11.1534-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale per le parti deferite si è presentato il il Sig. Parisi Sebastiano, consigliere della società ASD Gymnica Scordia con delega di rappresentanza, il quale ha prodotto i certificati medici dei calciatori deferiti attestanti la loro idoneità all’attività sportiva agonistica per la s.s. 2010-2011. Rilevata la regolarità della documentazione presentata e allegata agli atti del procedimento, P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale determina di non doversi procedere nei confronti della società ASD Gymnica Scordia, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Benedetto Concetto, nonché dei calciatori Borrello Rocco, Burtone Salvatore, Catanese Salvatore, Drago Sebastiano, Favara Giuseppe, Frazzetto Antonino, Frazzetto Giuseppe, Garofalo Giuseppe, Mari Gaetano, Minissale Carlo, Minissale Rosario, Murgo Salvatore, Pilota Giovanni, Ragozzino Domenico, Stefanelli Riccardo, Tomagra Danilo, tutti tesserati per la società’ ASD Gymnica Scordia all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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