COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.225/A ASD SC Messinaudace (ME) – avverso l’inibizione fino al 31.10.2012 del dirigente Spanò Giuseppe, della squalifica fino al 03/06/2017 del calciatore Iovino Giuseppe; della squalifica fino al 03/06/2014 dei calciatori Carbonaro Andrea, Amendola Francesco e Cambria Giuseppe – Gara Finale 3° Cat. ASD Venetico / ASD Messinaudace del 03/06/2012 – C.U. n.69 del 06/06/2012 Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.225/A ASD SC Messinaudace (ME) - avverso l’inibizione fino al 31.10.2012 del dirigente Spanò Giuseppe, della squalifica fino al 03/06/2017 del calciatore Iovino Giuseppe; della squalifica fino al 03/06/2014 dei calciatori Carbonaro Andrea, Amendola Francesco e Cambria Giuseppe - Gara Finale 3° Cat. ASD Venetico / ASD Messinaudace del 03/06/2012 – C.U. n.69 del 06/06/2012 Delegazione Provinciale di Messina. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l’ASD SC Messinaudace, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello rappresenta che per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Iovino Giuseppe si tratterebbe di un errore di persona atteso che l’autore dell’aggressione sarebbe stato il calciatore Carcame Lorenzo, peraltro anch’egli già squalificato dal Giudice Sportivo territoriale, e per il quale non è stato proposto appello, ed in buona sostanza per quanto riguarda gli altri squalificati la società nega che gli stessi abbiano potuto partecipare all’aggressione. A comprova della tesi difensiva il Messinaudace chiede che venga esaminato un DVD contenente le immagini relative agli incidenti verificatisi in campo e chiede che vengano eventualmente escussi quali testi i Presidenti della Delegazione Provinciale di Messina e della Sezione AIA, presenti sugli spalti. Fissata la comparizione del rappresentante dell’ASD SC Messinaudace, questi ha insistito nei motivi di appello. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro e degli assistenti, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non è ammissibile, per come già ribadito da questa Commissione, l’utilizzo delle immagini prodotte a mezzo del dvd allegato al ricorso in quanto le stesse non offrono quella piena garanzia documentale richiesta dall’art. 35 comma 1.2 del CGS non essendo certo l’autore della ripresa, nè vi è certezza che le stesse non siano state oggetto di una manipolazione e, inoltre, ad abundantiam, non si rinviene dai documenti ufficiali il presunto scambio di persona lamentato dalla reclamante. Parimenti inammissibile è la chiesta assunzione, quali testi, dei dirigenti federali indicati. Ebbene quanto lamentato dalla reclamante, in maniera del tutto generica, non trova conforto nel rapporto arbitrale dal quale si evince che al 32’ del 2° tempo, a seguito dell’espulsione del portiere del Messinaudace reo di avere interrotto una chiara azione da gol con conseguente assegnazione del calcio di rigore alla società Venetico, il calciatore n.18 Carcame Lorenzo, della società Messinaudace, si rivolgeva in maniera minacciosa ed aggressiva nei confronti del direttore di gara e nel contempo tentava di colpirlo con diversi calci non riuscendo nel proprio intento in quanto l’arbitro si sottraeva a tale aggressione scappando, ma, inseguito dal Carcame, veniva colpito da quest’ultimo con un violento calcio al braccio sinistro che gli causava forte dolore ed una ferita escoriata. Questi non riusciva a perpetrare un’ulteriore aggressione perché trattenuto a forza da tesserati di entrambe le società. A questo punto, e cioè al 36’ del 2° tempo, il direttore di gara ritenendo che non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione dell’incontro ne decretava la fine. A seguito di questa sua decisione gli si facevano incontro con fare minaccioso vari calciatore del Messinaudace fra cui veniva individuato il n.10 Scarlato Pietro, già espulso, che tentava di colpire l’arbitro con pugni e calci nonché avveniva l’invasione di alcuni sostenitori dello stesso Messinaudace che correvano in direzione del direttore di gara; fra questi uno brandiva una bandierina del calcio d’angolo, ragion per cui il direttore di gara cercava di scappare in direzione degli spogliatoi, ed è qui che il calciatore n.2 della società Messinaudace, Iovino Giuseppe, colpiva con un calcio il direttore di gara cercando di farlo cadere a terra mentre nel contempo lo minacciava, circostanza questa confermata anche dal rapporto di uno degli assistenti; altresì il medesimo attingeva l’arbitro con uno sputo che lo raggiungeva alla nuca. Per quanto riguarda il sig. Spanò Giuseppe risulta dal rapporto dell’assistente che lo stesso abbia assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Per quanto riguarda il calciatore Carbonaro Andrea questi assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara (vedi rapporto dell’arbitro) e inoltre partecipava all’inseguimento tentando di colpirlo con calci e pugni (vedi rapporto dell’assistente). Per quanto riguarda il calciatore Amendola Francesco, il rapporto dell’assistente denuncia che lo stesso inseguiva il direttore di gara tentando di colpirlo con calci e pugni. Per quanto riguarda infine il calciatore Cambria Giuseppe, questi assumeva un contegno aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e tentava di aggredirlo, senza riuscirvi, per l’intervento di terze persone che lo trattenevano, ma lo stesso sputava al suo indirizzo colpendolo ad una gamba (vedi referto dell’arbitro). Sempre il Cambria, inoltre, assumeva un contegno gravemente offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente oltreché un comportamento offensivo nei confronti di un dirigente federale (vedi rapporto dell’assistente). In ragione di quanto sopra l’appello proposto va respinto in quanto le sanzioni sono adeguate ai comportamenti posti in essere dai tesserati ad eccezione di quella a carico del calciatore Amendola che va rideterminata come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Amendola Francesco fino al 3 giugno 2013 confermando nel resto le sanzioni a carico degli altri tesserati Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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