COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.201/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra MESSINA GRAZIELLA ELIANA (Calciatrice tesserata con l’ASD Camaleonte Calcio) 2) Società ASD CAMALEONTE CALCIO 3) Società ASD MARIO RAPISARDI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.201/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig.ra MESSINA GRAZIELLA ELIANA (Calciatrice tesserata con l’ASD Camaleonte Calcio) 2) Società ASD CAMALEONTE CALCIO 3) Società ASD MARIO RAPISARDI Considerato che la Procura Federale con nota 8223/534 pf11-12/AA/ac del 6 giugno 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere la prima della violazione di cui all’ art.1 comma 1) C.G.S, artt. 21 comma 3 e 61 NOIF e la seconda e la terza per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo alla Sig.ra Messina Graziella Eliana la squalifica per mesi cinque; alla società ASD Camaleonte Calcio l’ammenda di € 200,00, alla società ASD Mario Rapisardi l’ammenda di € 1.000,00”. Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la sig.ra Messina Graziella Eliana tesserata quale dirigente per la società ASD Mario Rapisardi per la stagione sportiva 2011-2012 risulta contestualmente tesserata quale calciatrice con la società ASD Camaleonte Calcio venendo, in tal maniera, a violare la disposizione dell’art 21 comma 3 delle NOIF, norma questa che vieta espressamente ai dirigenti delle società di essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico. Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che la sig.ra Messina Graziella Eliana era presente come dirigente accompagnatore della Società ASD Mario Rapisardi sottoscrivendo le stesse ed in una occasione risulta avere svolto la funzione di dirigente addetto all’arbitro. P.Q.M. infligge: alla Sig.ra Messina Graziella Eliana la squalifica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 comma 10 e 19 C.G.S., per mesi tre; alla società ASD Mario Rapisardi, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00); alla società ASD Camaleonte Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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