COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.202/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. OLIVA GUIDO (Dirigente dell’US Delfini Vergine Maria) 2) Sig. BOSCAINI FRANCESCO (Calciatore dell’US Delfini Vergine Maria) 3) Società US DELFINI VERGINE MARIA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 10/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.202/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) Sig. OLIVA GUIDO (Dirigente dell’US Delfini Vergine Maria) 2) Sig. BOSCAINI FRANCESCO (Calciatore dell’US Delfini Vergine Maria) 3) Società US DELFINI VERGINE MARIA Considerato che la Procura Federale con nota 8223/534 pf11-12 AA/ac del 6 giugno 2012, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere i primi della violazione di cui all’ art.1 comma 3) C.G.S, e la terza per violazione dell’ art. 4 comma 2 C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale odierna. Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Oliva Guido l’inibizione per mesi uno; al sig. Boscaini Francesco la squalifica per giorni venti; alla società US Delfini Vergine Maria l’ammenda di € 1.000,00,”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che i sig.ri Oliva Guido e Boscaini Francesco, benchè regolarmente citati a comparire il giorno 17.9.2011 innanzi al rappresentante della Procura Federale per essere escussi per motivi di giustizia, non si sono presentati senza avere addotto un legittimo impedimento. Che le sanzioni devono essere inflitte in misura minima stante che gli stessi, successivamente convocati, si sono regolarmente presentati innanzi all’ordine inquirente. P.Q.M. infligge: al Sig. Oliva Guido l’inibizione per mesi due; al calciatore Boscaini Francesco la squalifica per una gara; alla società US Delfini Vergine Maria, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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