COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 173 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al dirigente Beneduce Ciro fino al 31/12/2013 (C.U. n. 60 del 24/05/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 04/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 173 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al dirigente Beneduce Ciro fino al 31/12/2013 (C.U. n. 60 del 24/05/2012). L’Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del dirigente sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno, disputato in data 15/05/2012, contro la Società Viaccia, nell'ambito del torneo Calugi (Cat. Allievi Provinciali). Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Allontanato dal terreno di gioco per aver offeso il D.G. alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava allo stesso e lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli causava lieve dolore. Veniva poi allontanato grazie all'intervento di un dirigente avversario”. La Società reclamante eccepiva che il dirigente, alla notifica dell'espulsione, si sarebbe avvicinato esclusivamente con la finalità di scusarsi e che, in tale frangente, attorniato da altri giocatori, avrebbe involontariamente appoggiato la mano destra sulla spalla vicino alla testa del D.G. senza la minima intenzione di arrecargli alcun danno. Dopo aver descritto la personalità integerrima del tesserato e la sua abnegazione e dedizione nel ruolo di dirigente, oltre all'esemplare comportamento messo in opera anche nel ruolo di giocatore, la società insiste negando con forza la sussistenza del contestato schiaffo. Ad avviso della reclamante non avrebbe alcun senso che in un torneo, definito “di nessun valore agonistico” il D.G. abbia dovuto espellere 5 tesserati oltre all'intera panchina e all'allenatore e pertanto chiede una nuova valutazione dei fatti. Risultando evidente l’assoluta mancanza di qualsiasi intento lesivo nel gesto, come dimostrato dalla inesistenza di qualsivoglia conseguenza fisica, la società conclude per una sensibile riduzione della sanzione comminata. All’udienza del 29 giugno 2012, la società Rifredi 2000 calcio, regolarmente citata presso la propria sede sociale, veniva sentita nella persona del Presidente che, reso edotto del supplemento arbitrale fornito alla C.D.T., ripercorreva la carriera assolutamente corretta del proprio dirigente e, riportandosi al reclamo, richiamava le doglianze sopra emarginate depositando una lettera, a firma del tesserato, nella quale il medesimo censura il proprio comportamento. Il reclamo merita parziale accoglimento. L'approfondimento istruttorio richiesto da quest'organo giudicante al D.G., tramite il supplemento acquisito in atti, ha confermato l'intera dinamica riportata nell'originario rapporto smentendo in toto le difese contenute nel reclamo quanto alla dinamica dei fatti. L'arbitro conferma infatti che, dopo le scuse effettivamente porte, il dirigente lo avrebbe volontariamente colpito al volto senza che l'azione violenta del medesimo fosse inficiata dalla presenza di nessuna altra persona. La condotta del dirigente appare indubbiamente censurabile sia per il modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro, sia per la successiva azione violenta condotta verso il D.G. (al quale peraltro si è avvicinato chiedendo effettivamente scusa) sia, infine, per il ruolo ricoperto nel momento dei fatti e per l'esempio (diverso e distante) che il medesimo avrebbe dovuto fornire ai giovani calciatori. Occorre però rilevare che, come dedotto dalla difesa, il contatto del Beneduce sembra difficilmente compatibile, in punto di reale violenza del gesto, con l’inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro (se si esclude il lieve dolore); la condotta del tesserato può dunque essere riportata ad una scomposta ed esagitata reazione agonistica che si è tradotta in un gesto il cui potenziale contenuto lesivo è stato decisamente (e volontariamente) contenuto nell'ambito dei minimi termini. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., pur sussistendo una condotta gravemente offensiva ed un volontario contatto con il D.G., condito dall'aggravante oggettiva del ruolo ricoperto, dovrà essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Rifredi 2000 calcio e riduce la squalifica inflitta a Beneduce Ciro fino al 24 maggio 2013 anziché fino al 31 dicembre 2013; dispone la restituzione della relativa tassa.
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