COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 178 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo dell’Atletico Massese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marco Dati con una squalifica per sette gare. C.U. n.51 del 31/05/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 178 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo dell’Atletico Massese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marco Dati con una squalifica per sette gare. C.U. n.51 del 31/05/2012. Nel corso del secondo tempo della gara “ Paradiso E.B. – Atletico Massese “ valevole per il campionato provinciale di 3 categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per aver offeso l’arbitro. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.G. con aria minacciosa e tentava di colpirlo con un pugno al viso. Il tentativo falliva solo grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra che lo allontanavano dall’arbitro e lo accompagnavano fuori dal campo. Per tale condotta il giocatore veniva squalificato per sette gare. Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società dell’Atletico Massese la quale sostiene che il calciatore, in qualità di capitano, protestava contro una decisione tecnica del D.G. In seguito alla risposta negativa di quest’ultimo si lasciava andare ad una esclamazione che, seppur volgare, secondo la reclamante, non era riferibile alla persona del D.G. ma semmai al contesto della gara. Relativamente poi al tentativo di colpire l’arbitro con un pugno al viso,la reclamante afferma che il proprio tesserato si trovava ad un metro dal D.G. e pertanto ad una distanza che rendeva impossibile colpirlo. Inoltre i compagni di squadra si trovavano ad almeno 5 metri dal giocatore in questione e quindi il loro presunto intervento sarebbe stato impossibile. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate la società ritiene che il gesto del proprio calciatore andrebbe qualificato come meramente minaccioso senza alcuna conseguenza per l’incolumità del D.G. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto in sede di referto gara. Precisa altresì che: 1) il calciatore in questione già durante il primo tempo era stato ammonito per proteste; 2) che al momento del tentativo di colpirlo si trovava a non più di mezzo metro; 3) Che il tentativo non andava a buon fine non solo per l’intervento dei compagni di squadra, che erano tutti intorno ai due contendenti, ma perché lui stesso riusciva a schivare il colpo con un piegamento del corpo. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al giocatore in questione. Infatti il supplemento di rapporto non lascia alcun dubbio circa la dinamica dei fatti accaduti dopo l’espulsione del giocatore. Pertanto non vi sono gli estremi per qualificare la condotta del tesserato come meramente minacciosa. Anzi da quanto dichiara l’arbitro il tentativo di aggressione e’ stato assolutamente reale ed il pugno non lo ha raggiunto solo perché è riuscito a schivarlo. La sanzione del G.S. appare congrua rispetto alla condotta posta in essere dal giocatore. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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