COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 174 stagione sportiva 2011/2012 Gara Montelupo – Real Cerretese (3-1) del 20/05/2012. Campionato di Promozione – Play Off. In C.U. n.69 del 24/05/2012 C.R.T. Reclama la società Real Cerretese avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2017 “MARCHI MAURO (REAL CERRETESE A.S.D.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 174 stagione sportiva 2011/2012 Gara Montelupo – Real Cerretese (3-1) del 20/05/2012. Campionato di Promozione – Play Off. In C.U. n.69 del 24/05/2012 C.R.T. Reclama la società Real Cerretese avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2017 “MARCHI MAURO (REAL CERRETESE A.S.D.) Allontanato per proteste, metteva le mani sul petto del D.G. spingendolo indietro con violenza e per circa 2-3 metri. Dopodichè, afferrava con una mano il collo dell'arbitro stringendolo a tal punto da procurargli forte dolore e con l'altra mano lo colpiva violentemente al volto, all'altezza della mandibola sx con un pugno, tanto da generare forte dolore e facendolo altresì barcollare. Nonostante un primo intervento dei giocatori al fine di allontanarlo, nuovamente riusciva a raggiungere l'arbitro colpendolo al volto con due forti schiaffi che cagionavano forte dolore. Solo a questo punto veniva allontanato definitivamente dal terreno di gioco nonostante il suo continuo tentativo di divincolarsi per raggiungere di nuovo l'arbitro. Dopo la gara, a motivo dell'acuirsi del dolore alla mandibola, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pistoia ove gli veniva rilasciato referto medico, che viene acquisito agli atti.” Tutto ciò premesso il G.S.T., valutate le infrazioni commesse di particolare gravità, dispone altresì La Preclusione Definitiva Alla Permanenza In Qualsiasi Rango O Categoria Della F.I.G.C. (Art. 19 Comma 3) La reclamante, pur condannando i gesti del proprio tesserato, cerca in qualche modo di minimizzarli ritenendo la sanzione troppo severa anche in virtù del fatto che, sempre secondo la proponente il gravame, gli accadimenti sono stati riportati in maniera non del tutto esatta: da ciò se ne ricava che la sanzione inflitta dal G.S. è troppo punitivo verso il Marchi. Chiede pertanto una rivisitazione dei fatti ed una riduzione della sanzione. Chiede di essere presente all’udienza avanti alla C.D. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nel primo documento ufficiale. La C.D. riunita in camera di consiglio, respinge il reclamo. In via preliminare occorre evidenziare che, sebbene ritualmente convocata, la società reclamante non era presente in udienza o meglio, era presente un suo rappresentante sfornito di rituale delega del Presidente e quindi soggetto non legittimato a rappresentare la predetta. Nel merito occorre osservare che sia la descrizione dei fatti che la motivazione della decisione del G.S. appaiono assolutamente bene esposti e circostanziati. Fatti come quelli avvenuti nel caso in esame creano assoluto disdoro a tutto il movimento calcistico e devono essere adeguatamente sanzionati. Da notare infine che i futili motivi che hanno innescato l’azione del Marchi rendono la stessa assolutamente incomprensibile né può essere addotto quale scusante il fatto che l’arbitro non avrebbe adottato una sanzione disciplinare verso un calciatore avversario così come invece invoca la reclamante a parziale scriminante. I fatti sono stati di una gravità tale da giustificare integralmente la sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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