COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dall’A.S.D. Filettole Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Pisa ha sanzionato, con l’ammenda di € 1.500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Filettole – Vecchiano, disputata in data 2 giugno 2012.(C.U. n. 58/2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 179 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dall’A.S.D. Filettole Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Pisa ha sanzionato, con l’ammenda di € 1.500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Filettole – Vecchiano, disputata in data 2 giugno 2012.(C.U. n. 58/2012). Il provvedimento assunto dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pisa così motivato, AMMENDE EURO 1.500,00 FILETTOLE CALCIO “Per gravi e reiterate intemperanze dei propri sostenitori che introducevano ed accendevano sugli spalti lanciandoli poi in più occasioni in campo sia fumogeni che razzi, che petardi. Tale comportamento reiterato per tutta la gara ne ritardava l'inizio e costituiva un reale pericolo all'incolumità dell'assistente del D.G. . Questi veniva colpito senza conseguenze dal corpo di un petardo esploso, ma riportava tuttavia lo stordimento e la perdita dell'udito per circa 20 minuti in conseguenza dello scoppio dello stesso petardo nelle sue vicinanze. Inoltre le intemperanze si manifestavano anche con il lancio di una bottiglia di vetro e di liquidi imprecisati nei pressi dell'assistente del D.G. che veniva ripetutamente offeso e minacciato (C.U. n. 58 - pag 4, “ viene impugnato, nei termini, dalla Società Filettole la quale, a mezzo del legale di fiducia, contesta la decisione con amplissimo reclamo che la Commissione riassume nei suoi punti nodali. In buona sostanza la reclamante mette in dubbio che l’addebito possa riguardare unicamente i sostenitori della Società Filettole ritenendo impossibile per gli ufficiali di gara la loro identificazione, stante la promiscuità degli spettatori per la carenza di tribune e spazi riservati, nell’impianto in cui si è giocato, alle diverse tifoserie. Nega comunque che i petardi siano esplosi sul campo essendo ciò avvenuto sul bordo di esso ….“ove non poteva stazionare nessuno”…, per cui nessuna conseguenza lesiva poteva verificarsi in danno dei presenti il che testimonia, secondo la Società, non essere stato posto in essere alcun atto di violenza, così come sembrerebbe intendere la decisione del G.S.. Peraltro sostiene che si ha certezza della responsabilità della Società solo nel caso del lancio di un fumogeno da parte del calciatore Salierno, il quale è stato autonomamente sanzionato, ragion per cui la sanzione inflitta nei confronti della Società costituisce evidente duplicazione. Afferma che le “inottemperanze” (rectius: intemperanze) dei tifosi sono comunque da attribuirsi non già ad un comportamento connotato da violenza, quanto ad…” una colorita manifestazione folkloristica pensata dalle due squadre dato l’importante traguardo raggiunto”. Quanto appena riportato costituisce corollario alla asserzione, poco prima formulata, con la quale la reclamante dichiara un’intesa in essere con la squadra avversaria, allorché afferma che “Lo scoppio dei petardi e di altri fuochi di artificio era stato concordato da entrambe le squadre prima dell’inizio della gara e ciò a coronazione non solo dell’importanza della stessa (ndr: finale play off) ma anche per la presenza sugli spalti delle predette autorità.” (Sindaco e Giunta Comunale in parte!, n.d.r.) Il tutto, si sostiene, nell’ambito di una elevata tensione determinata dalla importanza di una gara di play-off, disputata nell’ambito di un vero e proprio derby. Addebita il ritardo nell’inizio della gara ad entrambe le società con ciò ritenendole, evidentemente, egualmente responsabili. Dichiara ancora la reclamante che, contrariamente a quanto desunto dal rapporto di gara, l’A.A. non è stato colpito da alcun oggetto e che lo stordimento, da questi accusato a seguito dello scoppio di un petardo, “è una circostanza del tutto soggettiva” non costituente “fonte di prova privilegiata”. Ritiene inoltre che il G.S. abbia contestato la violenza e la pericolosità del comportamento dei tifosi con conseguente applicazione del disposto dell’art. 14 del C.G.S., in luogo dell’applicazione dell’art. 12 del medesimo Codice A dimostrazione della sperequazione della sanzione cita una serie di decisioni emesse da vari Giudici che avrebbero inflitto sanzioni più miti in casi più gravi. In tema di afflittività afferma essere la sanzione di sì rilevante impegno economico da poter creare problemi in sede di iscrizione al prossimo campionato e ritiene che la sanzione debba essere commisurata “…al potenziale economico della Società che la riceve”. Anche in questo caso richiama altri precedenti giurisprudenziali favorevoli alle tesi esposte. Conclude chiedendo, in tesi, un’attenuazione della sanzione che ritiene doversi determinare nel minimo edittale di € 500,00 “ed applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S., con conseguente ulteriore sconto” In ipotesi ridurre l’ammenda nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto della giurisprudenza citata e delle conseguenze negative che la sanzione comporterebbe per la Società. Alla richiesta audizione è presente il legale rappresentante della Società, Sig. Riccardo Giovannetti, assistito dall’Avvocato Lorenzo Signorini del Foro di Pisa i quali, dopo aver avuto lettura dei supplementi di rapporto resi dal D.G e dal suo A.A., ripropongono le argomentazioni di cui al reclamo con particolare riferimento ai benefici di cui all’art. 13 del C.G.S. nel caso in cui si verifichino i fatti previsti dall’art. 12. In sede di decisione la C.D.T. Toscana rileva l’inconsistenza e la speciosità del reclamo dovendosi premettere che in tale atto la Società tralascia deliberatamente di ricordare il carattere di prova privilegiata che, nel nostro ordinamento, rivestono i rapporti di gara resi dall’arbitro e dagli assistenti. Nella fattispecie detti atti risultano essere compilati con estrema chiarezza, e con una descrizione analitica, minuziosa, precisa di quanto accaduto, a fronte della quale nulla oppone la Società se non mere espressioni del tutto prive di quegli argomenti probatori che possano instillare nel giudicante un sia pur minimo dubbio sull’effettivo svolgersi dei fatti. Dall’esame degli atti ufficiali invero emerge, contrariamente all’assunto difensivo, quanto segue. Nel corso del primo tempo è avvenuto il lancio di una bottiglia di birra caduta, fortunatamente, solo nelle vicinanze di un A.A.. All’inizio del II tempo si è verificato, sempre nei confronti del medesimo ufficiale di gara, il lancio di alcuni petardi, cinque per l’esattezza, proprio all’interno del campo di gioco e quindi non in una zona di campo nella quale non doveva trovarsi alcuno. Ad esso seguiva il lancio di altro petardo che cadeva solo nelle vicinanze dell’Assistente senza creare alcun danno. Venivano quindi ulteriormente lanciati due fumogeni che ricadevano nello spazio tra gli spalti ed il campo, all’altezza circa della metà campo, ove si trovava l’A.A. ed infine veniva lanciato un razzo di segnalazione luminoso che ricadeva lontano dal terreno di gioco. Deve rilevare la Commissione come il non avere i lanci recato alcun danno a persone o cose appare del tutto marginale a fronte della potenzialità lesiva dei comportamenti posti in essere. Nessun dubbio sussiste, inoltre, circa gli autori del lancio avendo l’Assistente, oggetto delle “attenzioni” sopradescritte, riportato le frasi inequivocabili che hanno preceduto e seguito i lanci, ed anche perché il tutto proveniva dal gruppo composto da circa venti persone che si trovava proprio nella metà di campo di sua competenza. Tra essi l’ufficiale di gara identificava tre tifosi del Filettole da lui personalmente conosciuti. Le frasi che hanno preceduto e seguito il lancio di un liquido non identificato, che non ha peraltro raggiunto l’A.A., rendono l’episodio descritto assolutamente credibile. Costituisce supposizione arbitraria, priva di fondamento, l’affermarsi da parte della Società che il G.S. abbia in qualche modo rubricato i fatti accaduti come veri e propri episodi di violenza e, in quanto tali, regolati dal disposto dell’art. 14 del C.G.S.. Il G.S., come di norma accade nelle eguali fattispecie, ha applicato il disposto dell’art. 12 del citato Codice il quale pone a carico delle Società, in virtù del disposto dell’art. 4, la responsabilità per “l’introduzione e l’utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”. Si ricorda che la disposizione, dopo aver indicato le sanzioni previste a carico delle società professionistiche, nella seconda parte dell’ultimo capoverso del comma 7 indica, ovviamente con riferimento a tutte le infrazioni previste dalla norma stessa, che: ”Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00, ed è questa la norma che, con indubbia benevolenza, il G.S. ha applicato. Premesso che l’eccezione sollevata denota una non perfetta conoscenza della normativa vigente, che mal si concilia con il disposto dell’art. 2 comma 2 del C.G.S.., il Collegio osserva che l’invocata applicazione dell’art. 13 del C.G.S. non può trovare ingresso in questa sede rilevandosi che essa avviene nei casi in cui la Società abbia attuato tutto quanto in suo potere al fine di prevenire e/o comunque rimuovere le cause di fatti che sono o si potrebbero rilevare potenzialmente pericolosi. Nel caso di specie tale norma non può trovare applicazione sia perché si controverte in materia di lancio di fumogeni o petardi, sia perché è stata - per propria espressa ammissione - la stessa Società a consentire, d’accordo con la squadra avversaria, il loro lancio. Per quanto si riferisce alla citazione di delibere assunte in ordine a fatti che si pretende essere similari, asseritamente sanzionate in misura inferiore, esse, a parere del giudicante, non possono essere poste semplicisticamente a raffronto con quella in esame. Si deve infatti aver riguardo non solo all’autonomia del singolo giudice, che viene chiamato ad applicare le sanzioni all’interno del minimo e del massimo che la normativa prevede, ma anche alla comparazione dei fatti e delle circostanze che li hanno determinati. Il raffronto deve avvenire, quindi, con riferimento alle singole fattispecie e non estrapolando, sic et simpliciter, la “massima” dal maggior contesto della delibera. Osserva ancora la Commissione che, se quanto fin qui indicato è riferito a ciò che è accaduto in campo, la lettura del reclamo non esime la C.D. dal valutare la gravità di quanto in esso contenuto e ciò con esplicito riferimento all’affermazione circa l’accordo preliminare, intervenuto tra le due squadre, di fare esplodere fumogeni e petardi al fine di festeggiare l’esito del campionato, nonché alla successiva chiamata di correità (A parere di chi scrive, quindi, non è possibile addebitare l’intera responsabilità dell’accaduto alla scrivente società senza il benché minimo concorso di colpa con la squadra avversaria). L’affermazione in esame che viene peraltro ribadita, a scanso di equivoci, poco dopo, costituisce da parte della Società reclamante il chiaro e premeditato intento - portato a compimento - di violare, in concorso con altri, il disposto di quanto indicato dall’art. 12 del C.G.S.. Sul punto si pronuncerà la Procura Federale alla quale, per atto dovuto, si trasmettono gli atti. Relativamente alla ipotizzata duplicazione di sanzione con quella inflitta al calciatore Salierno, si osserva che del comportamento del calciatore - correttamente sanzionato per quanto commesso dallo stesso - risponde anche la Società, sempre in applicazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.. Concludendo l’esame della questione il Collegio afferma essere definitivamente accertato che: in campo si è verificato il lancio di fumogeni, petardi e che dagli spalti è stato lanciato, sia pure verso lo spazio esterno un razzo da segnalazione: la Società non solo nulla ha fatto per impedire quanto accaduto, anzi ha concordato preventivamente il lancio dei materiali sopra indicati che solo per caso non ha provocato danni; che un A.A ha riportato uno stordimento ed una momentanea (circa 20 minuti) diminuzione unilaterale dell’udito; è accertata la riconducibilità degli addebiti, a tifosi della Società reclamante; il G.S. ha correttamente interpretato i fatti e la contenuta applicazione della sanzione testimonia per il riconoscimento, quale esimente, della totale assenza di danni a persone o cose. Siffatta ricostruzione degli avvenimenti rende la sanzione irrogata benevola e conseguentemente da confermare. Il reclamo deve quindi essere respinto. P.Q.M. la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa di reclamo. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.
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