COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI “B” 175 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Stiava Avverso Squalifica Del Calciatore Pacini Mattia Egidio Fino Al 25102012 (C.U. N° 51 Del 2452012)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI “B” 175 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Stiava Avverso Squalifica Del Calciatore Pacini Mattia Egidio Fino Al 25102012 (C.U. N° 51 Del 2452012) Propone rituale reclamo la U.s.d. Stiava avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Lucca con la seguente motivazione:” Espulso per aver protestato nei confronti del D.G alla nortifica strattonava la divisa dell’Arbitro all’altezza del petto”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l’episodio, ma tende a minimizzare il contesto, sostiene infatti che il giocatore, protestando per una decisione tecnica, nel gesticolare, forse, avrebbe sfiorato il lembo della divisa del D.G., in modo del tutto involontario ed accidentale e senza alcun intento violento. A fine gara si sarebbe recato dall’arbitro per scusarsi dell’accaduto. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce le dinamiche evidenziate nel primo rapporto, precisando che l’azione del Benvenuti, assolutamente non violenta, era però sicuramente volontaria e non accidentale ed estremamente maleducata, esclude altresì che il calciatore gli abbia porto le proprie scuse sia durante che dopo la gara. Ciò detto la C.D. ritiene che il gesto del Pacini sia censurabile poichè, come si è sempre rilevato, l’attingere il D.G., anche in modo non particolarmente violento, ma volontario, comporta sanzione grave ed esemplare. La descrizione fornita dal D.G. e confermata in sede di rapporto, non può che far ritenere l’azione del calciatore volontaria. Si nota infine come la sanzione ricada in un periodo che, per effetto della sospensione dei campionati, riduce in effetti di molto l’afflittività della sanzione stessa, la quale, apparendo congrua, va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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