COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI ‘B’ – COPPA SIGHERI 181 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 59 del 14.06.2012) Reclamo dell’A.S.D. Fides vverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Francesco De Tommaso dal G.S. Pisa fino al 15.11.2012 (5 mesi) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI ‘B’ – COPPA SIGHERI 181 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 59 del 14.06.2012) Reclamo dell’A.S.D. Fides vverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Francesco De Tommaso dal G.S. Pisa fino al 15.11.2012 (5 mesi) . Con reclamo inviato agli Uffici del C.R.T. in data 20.06.2012 l’associazione sportiva dilettantistica Fides impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Pisa ha inflitto all'allenatore Tommaso De Francesco la sanzione della squalifica fino al 15.11.2012 (5 mesi), perché“a fine gara offendeva il d.g. correndogli incontro ed impedendogli di uscire dal terreno di giuoco. Strattonava e spingeva il d.g. fino a quando non veniva allontanato dai suoi stessi giocatori”. La reclamante non contesta la dinamica dei fatti oggetto del rapporto gara, ma eccepisce uno scambio di persona, e quindi l'errore commesso dal D.g. nell'identificare l'effettivo responsabile, tra colui che ha posto in essere la condotta oggetto di contestazione e il soggetto al quale poi è stata addebitata. La società precisa che l'allenatore - sig. De Francesco – non è mai stato colpito da provvedimenti di squalifica ed è soggetto totalmente estraneo ai fatti di causa. Sostiene, infatti, la società che il soggetto effettivamente responsabile della condotta oggetto di contestazione è il Dirigente Accompagnatore – sig. Castellini Maurizio - e non come erroneamente riportato il sig. De Francesco Tommaso, allegando a comprova dichiarazione con la quale quest’ultimo si assume tutta la responsabilità. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato. La Commissione, previa acquisizione del supplemento di rapporto ai fini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo è meritevole di accoglimento in quanto l'arbitro con il supplemento di rapporto ha riconosciuto di aver erroneamente individuato nell'allenatore della squadra Fides – sig. Tommaso De Francesco – anziché nel dirigente accompagnatore – Sig. Castellini Maurizio – il soggetto autore della condotta contestata. Alla luce di siffatte dichiarazione, il Collegio, preso atto dello scambio di persona, provvede come al dispositivo P.Q.M. la C.D.T.T.: accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Fides e, per l'effetto, annulla la squalifica inflitta all'allenatore Sig. De Francesco Tommaso, disponendo l'invio del fascicolo contenente gli atti di causa al G.S. per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove addebitata.
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