• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985;
2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985;
3) società A.S.D. POZZO 1985;
per rispondere:
– il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., sia
con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver affidato la conduzione tecnica della prima
squadra ad allenatore non tesserato per la Società, schierandolo anche in tale veste ufficiale nelle
distinte relative a una gara di Campionato, sia con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il
CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver
sottoscritto, con l’allenatore sig. Moreno Martinetti, un accordo economico in data 08.09.2012 e
una successiva integrazione in data 12.09.2011, che prevedeva la corresponsione di “un premio di
tesseramento di euro 4.500,00…”;
– il sig. GERVASI ROBERTO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con
riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva
2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, per conto della Società, una
scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 che prevedeva il pagamento in favore
dell’allenatore, sig. Moreno Martinetti, di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima
squadra e per tali non consentiti dalla norma indicata”;
– la Società A.S.D. POZZO 1985, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
C.G.S., in virtù di quanto addebitato al sig. mauro Rinalducci, Suo Presidente all’epoca dei fatti, e
per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, per quanto ascritto al suo
tesserato Roberto Gervasi”;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 10 del 10/08/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985;
2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985;
3) società A.S.D. POZZO 1985;
per rispondere:
- il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., sia
con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver affidato la conduzione tecnica della prima
squadra ad allenatore non tesserato per la Società, schierandolo anche in tale veste ufficiale nelle
distinte relative a una gara di Campionato, sia con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il
CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver
sottoscritto, con l’allenatore sig. Moreno Martinetti, un accordo economico in data 08.09.2012 e
una successiva integrazione in data 12.09.2011, che prevedeva la corresponsione di “un premio di
tesseramento di euro 4.500,00…”;
- il sig. GERVASI ROBERTO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con
riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva
2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, per conto della Società, una
scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 che prevedeva il pagamento in favore
dell’allenatore, sig. Moreno Martinetti, di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima
squadra e per tali non consentiti dalla norma indicata”;
- la Società A.S.D. POZZO 1985, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
C.G.S., in virtù di quanto addebitato al sig. mauro Rinalducci, Suo Presidente all’epoca dei fatti, e
per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, per quanto ascritto al suo
tesserato Roberto Gervasi”;
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr 6913/452 pf 11 12/MS/vdb in data 27/04/2012, ritualmente comunicato alle
parti, il Vice Procuratore Federale Avv.Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti contestati.
All’udienza di trattazione del 26/07/2012, era presente l’Avv. Fagiolino Sandro Carlo in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC.
Nessuno è comparso per i deferiti, mentre il sig. Rinalducci Mauro ha fatto pervenire via fax in data
26.7.2012 ore 12.08 una comunicazione del seguente tenore: “Con la presente, io sottoscritto
Rinalducci Mauro, comunico che in data odierna non potrò presenziare dinanzi alla Commissione
Disciplinare per la trattazione del Relativo giudizio che mi riguarda, per motivi improvvisi di
carattere strettamente personale.
Dichiaro altresì che accetterò il provvedimento che verrà preso nei miei confronti dato che non è
mia intenzione sottrarmi alle mie responsabilità.
Tengo inoltre a precisare che seppur sbagliando l’ho fatto in buona fede causa anche
l’inesperienza e la non conoscenza dettagliata delle regole che disciplinano tale materia.
Nello scusarmi vivamente per il disagio creato, porgo i miei Distinti saluti”.
Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale che conclude,
come da separato verbale ed esaminati gli atti, la Commissione osserva quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia come la suddetta comunicazione via fax, che peraltro non contiene
alcuna richiesta di rinvio, risultando generica e priva di idonea documentazione, non possa dar
luogo al differimento della discussione.
Fatta questa premessa e passando all’esame del merito degli addebiti mossi ai signori Rinalducci
Mauro, Gervasi Roberto e alla società Pozzo, la Commissione ritiene sufficientemente provato il
fatto storico dal quale scaturisce il presente procedimento,così come cristallizzato nel deferimento
a seguito delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita.
In particolare la Commissione ritiene fondati gli addebiti mossi al sig. Rinalducci Mauro, all’epoca
dei fatti Presidente della ASD POZZO 1985 per aver affidato la conduzione tecnica della prima
squadra ad un allenatore non tesserato per la società schierandolo in tale veste ufficiale nelle
distinte di gioco relative ad una gara di capionato (si veda le distinte di gioco-all.17/49) e per aver
sottoscritto con l’allenatore sig. MARTINETTI Moreno un accordo economico in data 08.09.2011
(si veda all.17/52-53) ed una successiva pattuizione integrativa in data 12.09.2011 che prevedeva
la corresponsione di un premio di tesseramento di euro 4.500,00. (si veda all. 17/54).
Altrettanto fondati sono da ritenere gli addebiti mossi al sig. GERVASI Roberto, Vice Presidente
all’epoca dei fatti e precedentemente segretario dell’ASD POZZO 1985, per aver sottoscritto per
conto della società una scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 (si veda all. 17/46) che
prevedeva il pagamento in favore dell’allenatore sig. Moreno MARTINETTI di compensi
riconducibili alla conduzione tecnica della prima squadra non consentiti dalla normativa applicabile
come si vedrà di seguito.
Ad avviso di questa Commissione fatti di cui sopra non risultano inficiati dalle dichiarazioni e dalle
giustificazioni rese dagli incolpati Rinalducci e Gervasi in data14.12.2011.
Sussiste, conseguentemente, anche la responsabilità diretta della Società incolpata ai sensi del 1°
e 2° comma dell’art. 4 C.G.S..
Ed infatti in virtù di quanto disposto dall’art. 40 comma 1° e 3° del regolamento della L.N.D.,
dall’art. 38 comma 1° della N.O.I.F, e preso atto che in forza di quanto disposto dal C.U. n. 52 della
L.N.D. per la stagione sportiva 2011-2012 pubblicato il 10.08.2011 (che deroga a quanto disposto
dall’art. 40 del regolamento L.N.D. nella parte in cui prevede per le società partecipanti ai
campionati di prima e seconda categoria il tesseramento facoltativo di allenatori abilitati dal Settore
tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici) che la società deferita non aveva l’obbligo per la
stagione sportiva 2011-2012 di tesserare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici; tuttavia nel momento in cui la società Pozzo 1985 non si avvale di tale
facoltà indicando il Tecnico abilitato Martinetti nelle distinte di gioco e con il quale raggiunge poi un
accordo economico sancito in data 08.09.2011 e nella successiva pattuizione negoziale del
12.09.2011, depositandoli entrambi presso il competente Comitato Regionale, si configura l’obbligo
del tesseramento ai sensi dell’art. 38 delle N.O.I.F.
A ciò si aggiunga che sempre in virtù di quanto disposto dal C.U. n. 52 della L.N.D. per la stagione
sportiva 2011/2012 vigeva il divieto di corrispondere agli allenatori dilettanti premi di tesseramento.
Ecco quindi che l’accordo economico del 08.09.2011 e la successiva pattuizione del 12.09.2011,
così come la scrittura transattiva del 28.09.2011, sono da considerarsi atti contrari alla normativa
vigente sopra richiamata.
Alla luce di quanto precede le condotte poste in essere dai deferiti integrano la violazione delle
norme e degli atti federali come contestati nel deferimento a cui si fa espresso riferimento.
Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni, la Commissione ritiene congrue le richieste formulate dal
rappresentante della Procura Federale, vale a dire 3 mesi di inibizione per il Sig. Mauro Rinalducci,
2 mesi di inibizione per il Sig. Roberto Gervasi e l’ammenda di Euro 600,00 per la Società.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
applica al Sig. MAURO RINALDUCCI la sanzione dell’inibizione di mesi tre;
applica al Sig. Roberto Gervasi la sanzione dell’inibizione di mesi due;
applica alla società ASD POZZO 1985 la sanzione dell’ammenda di Euro 600,00 (seicento/00).
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Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Vice Procuratore Federale
NEI CONFRONTI DI
1) sig. RINALDUCCI MAURO; già Presidente della società A.S.D. POZZO 1985;
2) sig. GERVASI ROBERTO; già Segretario della società A.S.D. POZZO 1985;
3) società A.S.D. POZZO 1985;
per rispondere:
– il sig. RINALDUCCI MAURO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., sia
con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver affidato la conduzione tecnica della prima
squadra ad allenatore non tesserato per la Società, schierandolo anche in tale veste ufficiale nelle
distinte relative a una gara di Campionato, sia con riferimento a quanto prescritto dalla LND con il
CU n. 52 della LND per la stagione sportiva 2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver
sottoscritto, con l’allenatore sig. Moreno Martinetti, un accordo economico in data 08.09.2012 e
una successiva integrazione in data 12.09.2011, che prevedeva la corresponsione di “un premio di
tesseramento di euro 4.500,00…”;
– il sig. GERVASI ROBERTO, “della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS con
riferimento a quanto prescritto dalla LND con il CU n. 52 della LND per la stagione sportiva
2011/12, pubblicato il giorno 10.08.2011, per aver sottoscritto, per conto della Società, una
scrittura privata transattiva in data 28.09.2011 che prevedeva il pagamento in favore
dell’allenatore, sig. Moreno Martinetti, di compensi riconducibili alla conduzione tecnica della prima
squadra e per tali non consentiti dalla norma indicata”;
– la Società A.S.D. POZZO 1985, “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
C.G.S., in virtù di quanto addebitato al sig. mauro Rinalducci, Suo Presidente all’epoca dei fatti, e
per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, stesso codice, per quanto ascritto al suo
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