COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 dell’11/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA – FASE FINALE PLAY-OFF NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO – TREVANA DISPUTATA AD ELLERA DI CORCIANO IL 17.06.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.06.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 500,00; – SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA AL CALCIATORE VITALI ALESSIO; – SQUALIFICA PER DUE GARE AL CALCIATORE MELONI FEDERICO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 dell’11/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA - FASE FINALE PLAY-OFF NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO - TREVANA DISPUTATA AD ELLERA DI CORCIANO IL 17.06.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.06.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA DI EURO 500,00; - SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA AL CALCIATORE VITALI ALESSIO; - SQUALIFICA PER DUE GARE AL CALCIATORE MELONI FEDERICO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Piegaro, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte da G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non erano presenti le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali è emerso che il calciatore Alessio Vitali è stato espulso per comportamento ingiurioso nei confronti dell’assistente dell’arbitro; al momento della notifica dell’espulsione si toglieva la maglia per non farsi riconoscere e pronunciava frasi offensive anche nei confronti del direttore di gara, comportamento che egli reiterava anche dall’esterno del campo di gioco. La condotta del calciatore Vitali è sicuramente meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Commissione ritiene equo contenere in cinque giornate di squalifica. E’ emerso altresì, che per l’intera durata del secondo tempo i sostenitori della società ASD Piegaro hanno dato luogo ad un ripetuto lancio di mortaretti ed a un reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale; Al termine della gara, mentre la terna arbitrale lasciava il campo di gioco, i sostenitori del Piegaro reiteravano il comportamento ingiurioso e lanciavano verso gli stessi un fumogeno acceso che tuttavia non procurava alcun danno. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene equa e commisurata la sanzione dell’ammenda €.500,00 inflitta dal G.S. alla società reclamante. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Meloni Federico, la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione: •Riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Vitali Alessio a cinque giornate di gara; •Dichiara inammissibile il reclamo per la squalifica del calciatore Meloni Federico ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett.a) del C.G.S; Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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