COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 dell’11/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO IL TREBBIO DI PILA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.D. SPORTING PILA E DALLA SOCIETA’ TODI CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA [DEL TORNEO IL TREBBIO DI PILA] SPORTING PILA – TODI DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 05.06.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 136 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.06.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 500,00 AD ENTRAMBRE LE SOCIETA’ RECLAMANTI.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 2 dell’11/07/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
TORNEO IL TREBBIO DI PILA
NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.D. SPORTING PILA E DALLA SOCIETA’ TODI
CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA [DEL TORNEO IL TREBBIO DI PILA] SPORTING PILA –
TODI DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 05.06.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 136 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
14.06.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:
- AMMENDA DI EURO 500,00 AD ENTRAMBRE LE SOCIETA’ RECLAMANTI.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società Sporting Pila e Todi Calcio, chiedendo la riduzione
delle sanzioni inflitte da G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal
rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci. Le società reclamanti non hanno chiesto di essere ascoltate.
Il Presidente della Commissione disponeva la riunione dei due reclami per connessione sia
soggettiva che oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione dell’arbitro è stato accertato che al termine della gara
si è accesa una rissa che ha visto coinvolti una decina di calciatori ed alcuni dirigenti di entrambe
le squadre; la rissa, iniziata sul terreno di gioco, si è protratta fin negli spogliatoi ed è durata circa
dieci minuti.
Al rientro nel proprio spogliatoio l’arbitro ha constatato che qualcuno vi si era introdotto attingendo
con un grosso sputo il suo borsone e gettando le sue scarpe nella toilette.
Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene equa e commisurata la sanzione dell’ammenda
€. 500,00 inflitta dal G.S. ad entrambe le società.
P.Q.M.
Respinge i reclami.
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