COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto; 2) Società ASD San Sisto; per rispondere: “1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal 03/07/2009, (stagione 2009/2010), al Sig. Santoni Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della ASD San Sisto, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società; “2) La Società ASD San Sisto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al Signor Santoni Francesco, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 27/07/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Vice Procuratore Federale NEI CONFRONTI DI 1) Sig. Giorgio Perini, Presidente dell’ASD San Sisto; 2) Società ASD San Sisto; per rispondere: “1) il Sig. Perini Giorgio, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art.38, comma 1, della N.O.I.F., per avere, nella sua qualità consentito, sin dal 03/07/2009, (stagione 2009/2010), al Sig. Santoni Francesco, tecnico abilitato, di svolgere attività di responsabile dell’area tecnica del settore giovanile della ASD San Sisto, pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società; “2) La Società ASD San Sisto a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al Signor Santoni Francesco, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. ha pronunciato la seguente decisione: FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 11 aprile 2012, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Perini Giorgio, Presidente dell’ASD San Sisto e la società ASD San Sisto per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati. All’udienza di trattazione del 26/7/2012, ore 18:40, era presente l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale dichiara che tra le parti è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva come da separati verbali e cioè con l’inflizione di due mesi di squalifica al Sig. Perini Giorgio e dell’ammenda di euro 350,00 nei confronti della Società ASD San Sisto. Preso atto di quanto sopra, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi alla applicazione della procedura concordata di cui all’art.23 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica nei confronti di Perini Giorgio l’inibizione di due mesi e nei confronti della Società ASD San Sisto dell’ammenda di euro 350,00.
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